Art. 4
Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli
affari regionali, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
approvano con decreto un Piano di recupero e razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, sia attraverso il ripristino di
alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione
straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento
energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli
immobili.
2. Il Piano di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al
successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse
rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 1, comma 79, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite massimo di 500 milioni di
euro e con le risorse di cui al comma 5. Con decreti, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti
revocati ai sensi del periodo precedente. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti
revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in
bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2
iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente
conservate ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dovranno essere mantenute in bilancio e versate all'entrata
dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nel decreti di
cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi
di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma
2.
4. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di
interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di cui al
comma 5, sono assegnati alle categorie sociali individuate
dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017,
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli
interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi
di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non
utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q)
della medesima legge n. 457 del 1978;
b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.
118;
c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di
euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015,
di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno
2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle
lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo
di cui al medesimo comma 5.
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del
comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014,
20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9
milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti
i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le
regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono
entro quattro mesi all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.