Art. 4 
 
 
Piano di recupero di immobili  e  alloggi  di  edilizia  residenziale
                              pubblica 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per  gli
affari regionali,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
approvano con decreto un Piano di recupero e razionalizzazione  degli
immobili e degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, sia attraverso il  ripristino  di
alloggi  di  risulta  sia   per   il   tramite   della   manutenzione
straordinaria  degli   alloggi   anche   ai   fini   dell'adeguamento
energetico, impiantistico statico e del miglioramento  sismico  degli
immobili. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 nonche'  gli  interventi  di  cui  al
successivo articolo 10, comma 10,  sono  finanziati  con  le  risorse
rinvenienti dalle revoche di cui  all'articolo  1,  comma  79,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite massimo di 500 milioni  di
euro e con le risorse di cui al comma 5. Con  decreti,  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sono  individuati  i  finanziamenti
revocati  ai  sensi  del  periodo  precedente.  Il  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  comunica  al  CIPE  i  finanziamenti
revocati. Le quote annuali dei  contributi  revocati  e  iscritte  in
bilancio, ivi incluse quelle in  conto  residui,  affluiscono  ad  un
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2
iscritte in conto  residui,  ad  eccezione  di  quelle  eventualmente
conservate ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dovranno essere mantenute  in  bilancio  e  versate  all'entrata
dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nel decreti  di
cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui  saldi
di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma
2. 
  4. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1, gli alloggi oggetto  di
interventi di manutenzione e di recupero con le  risorse  di  cui  al
comma  5,  sono  assegnati   alle   categorie   sociali   individuate
dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. 
  5. Per l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal  comma  4,  a
decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017,
e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo  per  gli
interventi di manutenzione e di recupero di alloggi  abitativi  privi
di soggetti assegnatari», nel  quale  confluiscono  le  risorse,  non
utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: 
  a)  dell'articolo  36,  della  legge  5  agosto   1978,   n.   457,
relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q)
della medesima legge n. 457 del 1978; 
  b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  1985,  n.
118; 
  c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel  limite  di
euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per  l'anno  2015,
di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per  l'anno
2017 si  provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  previste  alle
lettere a), b)  e  c)  del  comma  5  che  sono  versate  annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo
di cui al medesimo comma 5. 
  7. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il  2014,
20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9
milioni di euro per  il  2017  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti
i criteri di ripartizione delle risorse di cui  al  comma  5  tra  le
regioni e le Province Autonome di Trento  e  Bolzano  che  provvedono
entro quattro mesi all'assegnazione delle risorse ai  Comuni  e  agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.