Art. 6 
 
 
              Imposizione sui redditi dell'investitore 
 
  1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del
conduttore e, comunque, per un periodo non  superiore  a  dieci  anni
dalla data di ultimazione  dei  lavori  di  nuova  costruzione  o  di
realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o  di
recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio  sociale,  come
definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione  dei
medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione  del  reddito
d'impresa ai fini delle imposte sui redditi  e  alla  formazione  del
valore della produzione netta ai fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, nella misura del 40 per cento. 
  2. L'efficacia della misura di cui al comma 1  e'  subordinata,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione  della  Commissione  europea,
richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.