Art. 6
Imposizione sui redditi dell'investitore
1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del
conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni
dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di
realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di
recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come
definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei
medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito
d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nella misura del 40 per cento.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea,
richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.