Art. 7
Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali
1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti
di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto
ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio
2007, n. 9, adibita ad propria abitazione principale spetta una
detrazione complessivamente pari a:
a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41.
2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008
recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma
1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta
lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del
medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2008.