Art. 7 
 
 
    Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali 
 
  1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari  di  contratti
di  locazione  di  alloggi  sociali,  come   definiti   dal   decreto
ministeriale in attuazione dell'articolo 5  della  legge  8  febbraio
2007, n. 9, adibita  ad  propria  abitazione  principale  spetta  una
detrazione complessivamente pari a: 
  a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 
  b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41. 
  2. Alla detrazione di cui al comma 1  si  applica  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  in  data  11  febbraio  2008
recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16,  comma
1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
della detrazione di cui al citato  articolo  16  eccedente  l'imposta
lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli  12  e  13  del
medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  52  del  1°
marzo 2008.