Art. 8 
 
 
              Riscatto a termine dell'alloggio sociale 
 
  1. Trascorso  un  periodo  minimo  di  7  anni  dalla  stipula  del
contratto di locazione, il conduttore di un  alloggio  sociale,  come
definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 febbraio 2007, n.  9,  ha  facolta'  di  riscattare  l'unita'
immobiliare. 
  2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo'  imputare  parte
dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di  acquisto
futuro dell'alloggio e per altra parte  in  conto  affitto;  ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche
se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad
essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le
condizioni. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di
edilizia sociale si considerano conseguiti alla  data  dell'eventuale
esercizio del diritto di riscatto dell'unita'  immobiliare  da  parte
del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite  in  conto
del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del
contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  disciplinate  le  clausole
standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le  tempistiche
e gli altri aspetti  ritenuti  rilevanti  nel  rapporto,  nonche'  le
modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta. 
  5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  ai
contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.