Art. 8
Riscatto a termine dell'alloggio sociale
1. Trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del
contratto di locazione, il conduttore di un alloggio sociale, come
definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, ha facolta' di riscattare l'unita'
immobiliare.
2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo' imputare parte
dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto
futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche
se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad
essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le
condizioni.
3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di
edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale
esercizio del diritto di riscatto dell'unita' immobiliare da parte
del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto
del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del
contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole
standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche
e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche' le
modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai
contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.