Art. 9 Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato 1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento. 2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.».