Art. 9 
 
 
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti  a  canone
                             concordato 
 
  1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota  prevista  all'articolo
3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, e' ridotta al 10 per cento. 
  2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui  al
comma 1 puo'  essere  esercitata  anche  per  le  unita'  immobiliari
abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza  scopo  di
lucro di cui al  libro  I,  titolo  II  del  codice  civile,  purche'
sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento  del
canone di locazione o assegnazione.».