IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.
214, che  ha  stabilito  che  l'Associazione  bancaria  italiana,  le
associazioni dei prestatori di  servizi  di  pagamento,  la  societa'
Poste  italiane  S.p.a.,  il  Consorzio  Bancomat,  le  imprese   che
gestiscono circuiti di pagamento  e  le  associazioni  delle  imprese
maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro  il
1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi  successivi,  le  regole
generali per assicurare una  riduzione  delle  commissioni  a  carico
degli esercenti in relazione  alle  transazioni  effettuate  mediante
carte di pagamento,  tenuto  conto  della  necessita'  di  assicurare
trasparenza e chiarezza dei costi, nonche' di promuovere l'efficienza
economica nel rispetto delle regole di concorrenza; 
  Visto l'articolo 12, comma 10, del citato decreto, che ha  disposto
che entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di  cui
al citato comma 9, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la  Banca
d'Italia e l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del medesimo  comma
9; 
  Visto, altresi', che l'articolo 12, comma 10, del citato decreto ha
stabilito che in caso di mancata  definizione  e  applicazione  delle
misure di cui al predetto comma 9, le stesse sono fissate con decreto
del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministero dello sviluppo  economico,  sentite  la  Banca  d'Italia  e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
  Visto l'articolo 12, comma 10-bis, del citato decreto che fissa  il
limite temporale di durata dell'applicazione dell'articolo 34,  comma
7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data  di  pubblicazione
del presente decreto e che pertanto  la  disposizione  ivi  contenuta
della «gratuita' dei pagamenti  con  carte  presso  gli  impianti  di
distribuzione  di  carburante»  cessa  di   avere   efficacia   dalla
pubblicazione del presente decreto; 
  Vista la nota n. 0010877 del 10 gennaio 2013 dell'Autorita' Garante
della Concorrenza e del Mercato con  cui  esprime  parere  favorevole
sulle linee essenziali dello schema di decreto in oggetto; 
  Viste le note n. 0044746/13 del 15 gennaio 2013 e n. 0178059/13 del
20 febbraio 2013 di Banca d'Italia con cui esprime parere  favorevole
al decreto in oggetto; 
  Considerato che, con l'articolo 15, comma 4, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e' stato introdotto,  a  decorrere  dal  primo
gennaio 2014, l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati  con
carta di debito da parte dei soggetti che effettuano  l'attivita'  di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi; 
  Considerato che le misure non sono state adottate  nei  termini  di
legge; 
  Considerato che l'uso del contante comporta  per  la  collettivita'
rilevanti costi legati alla minore tracciabilita' delle operazioni  e
al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale  e
antiriciclaggio; 
  Considerato che l'uso del contante comporta  costi  anche  per  gli
esercenti, legati sia alla gestione del contante  sia  all'incremento
di rischio di essere vittime di reati; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza dell'8 maggio 2013; 
  Vista la comunicazione  resa  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota n. 1320 del 28 gennaio 2014; 
 
                     Adotta il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) carta di pagamento: strumento di  pagamento  che  consente  al
titolare di effettuare  transazioni  presso  un  esercente  abilitato
all'accettazione della medesima carta; 
    b) circuito: piattaforma costituita dal  complesso  di  regole  e
procedure  che  consentono  di  effettuare   e   ricevere   pagamenti
attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento; 
    c) commissione d'interscambio: la commissione  (interchange  fee)
eventualmente corrisposta dall'acquirer all'emittente della carta per
l'utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati; 
    d)  esercente:  il  beneficiario  di  un   pagamento   (merchant)
abilitato all'accettazione di carte  di  pagamento  anche  attraverso
canali telematici; 
    e)  pagamenti  di  importo  ridotto:  pagamento  di  importo  non
superiore a trenta euro; 
    f)  acquirer:  il  prestatore  di  servizi   di   pagamento   che
sottoscrive  gli  accordi   contrattuali   anche   in   qualita'   di
intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di  carte
di pagamento curando, di regola,  la  gestione  dei  relativi  flussi
finanziari; 
    g) Terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS  con
tecnologia   di   accettazione   multipla   ovvero    che    consente
l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse  tecnologie,
in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo dei commi 9 e 10 dell'articolo 12
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla  legge
          22 dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 12. (Riduzione del limite per la tracciabilita'
          dei  pagamenti  a  1.000  euro  e  contrasto  all'uso   del
          contante). - 1-8. (Omissis). 
                9. L'Associazione bancaria italiana, le  associazioni
          dei prestatori di servizi di pagamento, la  societa'  Poste
          italiane S.p.a., il  Consorzio  Bancomat,  le  imprese  che
          gestiscono circuiti di pagamento e  le  associazioni  delle
          imprese  maggiormente  significative  a  livello  nazionale
          definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano  entro  i
          tre mesi successivi, le regole generali per assicurare  una
          riduzione delle commissioni a  carico  degli  esercenti  in
          relazione alle transazioni  effettuate  mediante  carte  di
          pagamento, tenuto  conto  della  necessita'  di  assicurare
          trasparenza e chiarezza dei costi,  nonche'  di  promuovere
          l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle   regole   di
          concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
          che le commissioni devono essere correlate alle  componenti
          di costo effettivamente  sostenute  da  banche  e  circuiti
          interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate
          in misura fissa alla esecuzione dell'operazione  da  quelle
          di  natura  variabile  legate   al   valore   transatto   e
          valorizzando il numero e la  frequenza  delle  transazioni.
          Dovra' in ogni caso essere  garantita  la  gratuita'  delle
          spese di apertura e di gestione dei conti di  pagamento  di
          base destinati all'accredito e al prelievo  della  pensione
          del  titolare  per  gli  aventi   diritto   a   trattamenti
          pensionistici fino a 1.500  euro  mensili,  ferma  restando
          l'onerosita' di eventuali servizi aggiuntivi richiesti  dal
          titolare. 
                10. Entro  i  sei  mesi  successivi  all'applicazione
          delle misure di cui al comma 9, il Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia
          delle misure definite ai sensi del  comma  9.  In  caso  di
          mancata definizione e applicazione delle misure di  cui  al
          comma 9, le stesse sono fissate con decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dello sviluppo  economico,  sentite  la  Banca  d'Italia  e
          l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
                10-bis.  Fino  alla  pubblicazione  del  decreto  che
          recepisce  la  valutazione  dell'efficacia   delle   misure
          definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai
          sensi del comma 10,  continua  ad  applicarsi  il  comma  7
          dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
                11. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'articolo  34
          della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2012): 
                «Art.  34.  (Deduzione  forfetaria  in  favore  degli
          esercenti impianti di  distribuzione  carburanti).  -  1-6.
          (Omissis). 
                7. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  le  transazioni  regolate  con  carte  di
          pagamento  presso  gli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite
          sia per l'acquirente che per il venditore.». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 15  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                «Art. 15. (Pagamenti elettronici) - 1-3. (Omissis). 
                4. A decorrere dal 1° gennaio 2014,  i  soggetti  che
          effettuano  l'attivita'  di  vendita  di  prodotti   e   di
          prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
          accettare anche pagamenti effettuati  attraverso  carte  di
          debito. Sono in ogni caso fatte salve le  disposizioni  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
                5-5-quater. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17. (Regolamenti). - 1-2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4-4-ter. (Omissis).».