Art. 3 
 
             Modalita' di applicazione delle commissioni 
 
  1. Gli  acquirer  sono  tenuti  a  distinguere  le  commissioni  da
applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento -  di  debito,
di credito, prepagate - anche in relazione  ai  diversi  circuiti  di
riferimento nonche' a ulteriori eventuali specifiche  caratteristiche
funzionali delle carte medesime. 
  2. Gli acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate
agli esercenti e le sottopongono a revisione secondo quanto  previsto
dell'articolo 6, tenendo anche conto delle economie  di  scala  e  di
scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso
ciascun esercente ovvero presso  gruppi  di  esercenti  unitariamente
convenzionati.