Art. 3 Modalita' di applicazione delle commissioni 1. Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento - di debito, di credito, prepagate - anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonche' a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime. 2. Gli acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le sottopongono a revisione secondo quanto previsto dell'articolo 6, tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati.