Art. 4 Pubblicita' delle commissioni d'interscambio 1. I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia rendono noti e mantengono aggiornati in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, attraverso il proprio sito internet, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorita' europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza. La medesima informazione viene resa all'esercente dagli acquirer, al momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza periodica almeno annuale.