Art. 5 
 
                 Confrontabilita' delle commissioni 
 
  1. Gli acquirer redigono l'informativa precontrattuale prevista  ai
sensi  del  Titolo  VI,  Capo  II-bis,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, in maniera tale da  consentire  all'esercente
di comprendere i  costi  e  le  caratteristiche  del  servizio  e  di
confrontare i prodotti offerti. Le commissioni applicate alle diverse
tipologie di operazioni  di  pagamento,  in  conformita'  con  quanto
previsto all'articolo 3, sono riportate in una tabella contenuta  nel
foglio informativo e nel documento di sintesi.  La  tabella  riporta,
altresi', le informazioni di cui all'articolo 4. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il Titolo VI, Capo II-bis del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia) comprende gli articoli da 126-bis  a
          126-novies.