Art. 5 Confrontabilita' delle commissioni 1. Gli acquirer redigono l'informativa precontrattuale prevista ai sensi del Titolo VI, Capo II-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in maniera tale da consentire all'esercente di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di confrontare i prodotti offerti. Le commissioni applicate alle diverse tipologie di operazioni di pagamento, in conformita' con quanto previsto all'articolo 3, sono riportate in una tabella contenuta nel foglio informativo e nel documento di sintesi. La tabella riporta, altresi', le informazioni di cui all'articolo 4.
Note all'art. 5: Il Titolo VI, Capo II-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) comprende gli articoli da 126-bis a 126-novies.