Art. 6 Revisione delle commissioni 1. Tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionatore all'esercente, nel contratto di convenzionamento e' inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonche' alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio.