Art. 6 
 
                     Revisione delle commissioni 
 
  1. Tenuto  conto  dell'obiettivo  di  riduzione  delle  commissioni
applicate dal soggetto convenzionatore all'esercente,  nel  contratto
di convenzionamento e' inserita una clausola di revisione  periodica,
almeno annuale, delle commissioni correlata  anche  al  volume  e  al
valore delle operazioni di pagamento effettuate  presso  l'esercente,
nonche' alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio.