La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente  legge  detta  disposizioni  in  materia  di  citta'
metropolitane, province, unioni  e  fusioni  di  comuni  al  fine  di
adeguare  il  loro  ordinamento  ai   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. 
  2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di area vasta con
le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con  le  seguenti  finalita'
istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio
metropolitano; promozione e gestione  integrata  dei  servizi,  delle
infrastrutture e delle  reti  di  comunicazione  di  interesse  della
citta' metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al
proprio livello,  ivi  comprese  quelle  con  le  citta'  e  le  aree
metropolitane europee. 
  3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai
sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente
montano  e  confinanti  con  Paesi  stranieri  sono  riconosciute  le
specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. 
  4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da  due  o  piu'
comuni per l'esercizio  associato  di  funzioni  o  servizi  di  loro
competenza; le unioni e le fusioni di comuni  sono  disciplinate  dai
commi da 104 a 141. 
  5. In attesa della riforma del titolo V della parte  seconda  della
Costituzione  e  delle  relative  norme  di  attuazione,  le   citta'
metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova,  Bologna,  Firenze,
Bari, Napoli e  Reggio  Calabria  sono  disciplinate  dalla  presente
legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli  114
e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando
la competenza  regionale  ai  sensi  del  predetto  articolo  117.  I
principi della presente legge valgono come principi di grande riforma
economica e sociale per la disciplina di citta' e aree  metropolitane
da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana  e  dalla
regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi statuti. 
  6. Il territorio della citta'  metropolitana  coincide  con  quello
della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni,  ivi
compresi i  comuni  capoluogo  delle  province  limitrofe,  ai  sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per  la  modifica
delle circoscrizioni provinciali  limitrofe  e  per  l'adesione  alla
citta' metropolitana. Qualora la regione  interessata,  entro  trenta
giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto
articolo 133, esprima parere contrario, in  tutto  o  in  parte,  con
riguardo alle proposte formulate  dai  comuni,  il  Governo  promuove
un'intesa tra la regione e i comuni interessati,  da  definire  entro
novanta giorni dalla data di  espressione  del  parere.  In  caso  di
mancato raggiungimento dell'intesa  entro  il  predetto  termine,  il
Consiglio dei ministri, sentita la relazione  del  Ministro  per  gli
affari regionali e del Ministro dell'interno,  udito  il  parere  del
presidente  della  regione,  decide  in  via  definitiva  in   ordine
all'approvazione e alla presentazione al Parlamento  del  disegno  di
legge contenente modifiche  territoriali  di  province  e  di  citta'
metropolitane,  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo  comma,   della
Costituzione. 
  7. Sono organi della citta' metropolitana: 
  a) il sindaco metropolitano; 
  b) il consiglio metropolitano; 
  c) la conferenza metropolitana. 
  8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e  presiede
il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici  e  all'esecuzione  degli
atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite  dallo  statuto.  Il
consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone
alla conferenza lo statuto e le sue modifiche,  approva  regolamenti,
piani  e  programmi;  approva  o  adotta  ogni  altro  atto  ad  esso
sottoposto dal sindaco  metropolitano;  esercita  le  altre  funzioni
attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco  metropolitano,  il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della
conferenza  metropolitana.  A  seguito  del  parere  espresso   dalla
conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo
dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della
popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via
definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri
propositivi e consultivi,  secondo  quanto  disposto  dallo  statuto,
nonche' i poteri di cui al comma 9. 
  9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo  statuto  e  le
sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano  con  i  voti  che
rappresentino almeno  un  terzo  dei  comuni  compresi  nella  citta'
metropolitana e la  maggioranza  della  popolazione  complessivamente
residente. 
  10. Nel rispetto della presente  legge  lo  statuto  stabilisce  le
norme fondamentali dell'organizzazione  dell'ente,  ivi  comprese  le
attribuzioni  degli  organi  nonche'   l'articolazione   delle   loro
competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9. 
  11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto: 
  a) regola le modalita' e gli strumenti di coordinamento dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano; 
  b) disciplina i rapporti tra i comuni  e  le  loro  unioni  facenti
parte della citta' metropolitana e la citta' metropolitana in  ordine
alle modalita'  di  organizzazione  e  di  esercizio  delle  funzioni
metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in
comune, eventualmente differenziate per aree  territoriali.  Mediante
convenzione che regola le modalita' di  utilizzo  di  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie,  i  comuni  e  le  loro  unioni  possono
avvalersi di strutture della citta' metropolitana, e  viceversa,  per
l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le  loro  unioni
possono delegare il  predetto  esercizio  a  strutture  della  citta'
metropolitana, e viceversa, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica; 
  c) puo' prevedere, anche  su  proposta  della  regione  e  comunque
d'intesa con la medesima,  la  costituzione  di  zone  omogenee,  per
specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita'  territoriali,
con organismi di coordinamento collegati  agli  organi  della  citta'
metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.
La mancata intesa puo' essere superata con decisione della conferenza
metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti; 
  d) regola le modalita' in base alle quali i comuni non compresi nel
territorio metropolitano possono  istituire  accordi  con  la  citta'
metropolitana. 
  12. Le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo
quanto previsto dal comma 18 per la citta'  metropolitana  di  Reggio
Calabria, e ai commi da 101  a  103  sono  costituite  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge nel territorio delle  province
omonime. 
  13. Il sindaco del comune capoluogo  indice  le  elezioni  per  una
conferenza statutaria per la redazione di  una  proposta  di  statuto
della citta' metropolitana. La conferenza e' costituita con un numero
di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per  il  consiglio
metropolitano, ed e' eletta in conformita' alle disposizioni  di  cui
ai  commi  da  25   a   39.   Le   liste   sono   presentate   presso
l'amministrazione provinciale il quinto giorno  antecedente  la  data
delle elezioni. La conferenza e' presieduta dal  sindaco  del  comune
capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30  settembre  2014
trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. 
  14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  325,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e
la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, restano in carica, a  titolo  gratuito,  fino  al  31
dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di
quanto  disposto  per  la  gestione  provvisoria  degli  enti  locali
dall'articolo  163,  comma   2,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,   di   seguito
denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili;  il
presidente assume fino a tale data anche le  funzioni  del  consiglio
provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente  legge
la provincia sia commissariata, il commissariamento e' prorogato fino
al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia  si  applicano  le
disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. 
  15. Entro  il  30  settembre  2014  si  svolgono  le  elezioni  del
consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo,  e
si   insediano   il   consiglio   metropolitano   e   la   conferenza
metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il  consiglio  metropolitano
approva lo statuto. 
  16. Il 1º gennaio 2015  le  citta'  metropolitane  subentrano  alle
province omonime e succedono ad esse in tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri  di
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno;
alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni
di sindaco metropolitano e  la  citta'  metropolitana  opera  con  il
proprio statuto e  i  propri  organi,  assumendo  anche  le  funzioni
proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta  data  non  sia
approvato lo  statuto  della  citta'  metropolitana,  si  applica  lo
statuto  della  provincia.  Le  disposizioni  dello   statuto   della
provincia relative  al  presidente  della  provincia  e  alla  giunta
provinciale si applicano al sindaco  metropolitano;  le  disposizioni
relative  al  consiglio  provinciale  si   applicano   al   consiglio
metropolitano. 
  17. In caso di mancata  approvazione  dello  statuto  entro  il  30
giugno 2015 si  applica  la  procedura  per  l'esercizio  del  potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  18. La citta' metropolitana di Reggio Calabria e'  costituita,  con
le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli
organi della provincia ovvero  comunque  entro  trenta  giorni  dalla
decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e,  comunque,
non entra in funzione prima del rinnovo degli organi  del  comune  di
Reggio Calabria.  I  termini  di  cui  ai  commi  da  12  a  17  sono
conseguentemente  rideterminati  sostituendo  la  predetta  data   di
costituzione della citta' metropolitana a quella di entrata in vigore
della presente legge. In ogni caso il termine del 30  settembre  2014
e' sostituito dal  centottantesimo  giorno  dalla  predetta  data  di
costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del  1º  gennaio  2015
sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza  degli
organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e'  sostituito  dal
trecentosessantacinquesimo  giorno  dalla   scadenza   degli   organi
provinciali. 
  19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il  sindaco  del  comune
capoluogo. 
  20.  Il   consiglio   metropolitano   e'   composto   dal   sindaco
metropolitano e da: 
  a)  ventiquattro  consiglieri  nelle   citta'   metropolitane   con
popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; 
  b) diciotto consiglieri nelle citta' metropolitane con  popolazione
residente superiore a 800.000 e inferiore  o  pari  a  3  milioni  di
abitanti; 
  c) quattordici consiglieri nelle altre citta' metropolitane. 
  21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In  caso
di rinnovo del consiglio del comune capoluogo,  si  procede  a  nuove
elezioni del consiglio  metropolitano  entro  sessanta  giorni  dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo. 
  22. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere l'elezione
diretta del sindaco e del  consiglio  metropolitano  con  il  sistema
elettorale che  sara'  determinato  con  legge  statale.  E'  inoltre
condizione necessaria, affinche' si possa far luogo  a  elezione  del
sindaco e del consiglio metropolitano  a  suffragio  universale,  che
entro la data  di  indizione  delle  elezioni  si  sia  proceduto  ad
articolare il territorio del comune capoluogo in piu' comuni.  A  tal
fine il comune capoluogo  deve  proporre  la  predetta  articolazione
territoriale, con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  adottata
secondo la procedura prevista dall'articolo 6,  comma  4,  del  testo
unico. La proposta del consiglio comunale deve  essere  sottoposta  a
referendum tra tutti  i  cittadini  della  citta'  metropolitana,  da
effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere
approvata dalla maggioranza dei partecipanti  al  voto.  E'  altresi'
necessario  che  la  regione  abbia  provveduto  con  propria   legge
all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione  ai  sensi
dell'articolo  133  della  Costituzione.  In  alternativa  a   quanto
previsto dai periodi precedenti, per le sole citta' metropolitane con
popolazione superiore  a  tre  milioni  di  abitanti,  e'  condizione
necessaria, affinche' si possa far luogo ad elezione  del  sindaco  e
del consiglio metropolitano a suffragio universale,  che  lo  statuto
della citta' metropolitana preveda la costituzione di zone  omogenee,
ai sensi del comma 11, lettera c), e che il  comune  capoluogo  abbia
realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone  dotate  di
autonomia amministrativa, in coerenza con  lo  statuto  della  citta'
metropolitana. 
  23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 60, comma 1: 
  1)  all'alinea,  dopo  le  parole:  «consigliere  comunale,»   sono
inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»; 
  2) il numero 12) e' sostituito dal seguente: 
      «12)  i   sindaci,   presidenti   di   provincia,   consiglieri
metropolitani, consiglieri comunali, provinciali  o  circoscrizionali
in carica, rispettivamente, in altro  comune,  citta'  metropolitana,
provincia o circoscrizione»; 
  b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le  parole:  «consigliere
comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»; 
  c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere  regionale,  comunale  e
circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche'
di sindaco e di assessore dei comuni compresi  nel  territorio  della
regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. 
  2. Le cariche  di  consigliere  comunale  e  circoscrizionale  sono
incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di
altro   comune   e   di   consigliere   circoscrizionale   di   altra
circoscrizione, anche di altro comune. 
  3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune». 
  24.   L'incarico   di   sindaco   metropolitano,   di   consigliere
metropolitano e di componente della conferenza  metropolitana,  anche
con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e'  esercitato
a titolo gratuito. 
  25.  Il  consiglio  metropolitano  e'  eletto  dai  sindaci  e  dai
consiglieri comunali dei  comuni  della  citta'  metropolitana.  Sono
eleggibili a consigliere metropolitano  i  sindaci  e  i  consiglieri
comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale  comporta  la
decadenza da consigliere metropolitano. 
  26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da
un numero di candidati non inferiore alla meta'  dei  consiglieri  da
eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi  diritto
al voto. 
  27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in
misura superiore al 60  per  cento  del  numero  dei  candidati,  con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero  dei  candidati
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore  a
50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma
29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti  al
sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo
da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.
La  lista  che,  all'esito  della  cancellazione  delle   candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello  minimo
prescritto dal comma 26 e' inammissibile. 
  28. Nei primi cinque anni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27. 
  29.  Le  liste  sono   presentate   presso   l'ufficio   elettorale
appositamente   costituito   presso   gli   uffici   del    consiglio
metropolitano   e,   in   sede   di   prima   applicazione,    presso
l'amministrazione provinciale dalle ore otto del  ventunesimo  giorno
alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione. 
  30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto diretto, libero e
segreto, attribuito a liste di  candidati  concorrenti  in  un  unico
collegio  elettorale  corrispondente  al  territorio   della   citta'
metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso  l'ufficio
elettorale di cui al comma 29. 
  31. Le  schede  di  votazione  sono  fornite  a  cura  dell'ufficio
elettorale di cui al comma 29  in  colori  diversi  a  seconda  della
dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto  al  voto,
secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli
aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al  comune
in cui sono in carica. 
  32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base
di un indice determinato in relazione  alla  popolazione  complessiva
della fascia demografica del comune di cui e' sindaco o  consigliere,
determinata ai sensi del comma 33. 
  33. Ai fini delle elezioni, i  comuni  della  citta'  metropolitana
sono ripartiti nelle seguenti fasce: 
  a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
  b) comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000  e  fino  a  5.000
abitanti; 
  c) comuni con  popolazione  superiore  a  5.000  e  fino  a  10.000
abitanti; 
  d) comuni con popolazione  superiore  a  10.000  e  fino  a  30.000
abitanti; 
  e) comuni con popolazione superiore  a  30.000  e  fino  a  100.000
abitanti; 
  f) comuni con popolazione superiore a  100.000  e  fino  a  250.000
abitanti; 
  g) comuni con popolazione superiore a  250.000  e  fino  a  500.000
abitanti; 
  h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di
abitanti; 
  i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. 
  34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce  demografiche
dei comuni appartenenti  alla  citta'  metropolitana  e'  determinato
secondo le modalita', le operazioni e i limiti indicati nell'allegato
A annesso alla presente legge. 
  35. Ciascun elettore puo' esprimere,  inoltre,  nell'apposita  riga
della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla  carica  di
consigliere  metropolitano  compreso  nella  lista,  scrivendone   il
cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il  cui  valore
e' ponderato ai sensi del comma 34. 
  36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma
dei  voti  ponderati  validi  riportati  da  ciascuna  di  esse.  Per
l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si  divide
la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,  4
... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi
si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti,  quelli  piu'  alti,  in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,  disponendoli  in
una  graduatoria   decrescente.   Ciascuna   lista   consegue   tanti
rappresentanti eletti quanti sono i  quozienti  a  essa  appartenenti
compresi nella graduatoria.  A  parita'  di  quoziente,  nelle  cifre
intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha  ottenuto
la maggiore cifra  elettorale  e,  a  parita'  di  quest'ultima,  per
sorteggio. 
  37.  L'ufficio  elettorale,  costituito  ai  sensi  del  comma  29,
terminate le operazioni di scrutinio: 
    a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista; 
  b) determina la cifra individuale ponderata dei  singoli  candidati
sulla base dei voti di preferenza ponderati; 
  c) procede al riparto dei  seggi  tra  le  liste  e  alle  relative
proclamazioni. 
  38. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato  eletto
il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli  eletti
della lista; in caso di ulteriore parita', e'  proclamato  eletto  il
candidato piu' giovane. 
  39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa
la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di  un  comune
della citta' metropolitana, sono attribuiti ai candidati  che,  nella
medesima  lista,  hanno  ottenuto  la  maggiore   cifra   individuale
ponderata. Non si  considera  cessato  dalla  carica  il  consigliere
eletto o rieletto sindaco o consigliere in  un  comune  della  citta'
metropolitana. 
  40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un  vicesindaco,  scelto
tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali  funzioni  a
lui delegate e  dandone  immediata  comunicazione  al  consiglio.  Il
vicesindaco esercita le funzioni del sindaco  in  ogni  caso  in  cui
questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi  dalla
carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco  del
proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento
del nuovo sindaco metropolitano. 
  41. Il sindaco metropolitano  puo'  altresi'  assegnare  deleghe  a
consiglieri   metropolitani,   nel   rispetto   del   principio    di
collegialita', secondo le modalita'  e  nei  limiti  stabiliti  dallo
statuto. 
  42.  La  conferenza   metropolitana   e'   composta   dal   sindaco
metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni
appartenenti alla citta' metropolitana. 
  43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni  della
conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da  5
a 11. 
  44. A valere sulle risorse proprie  e  trasferite,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque  nel  rispetto  dei
vincoli del patto di stabilita' interno,  alla  citta'  metropolitana
sono attribuite le funzioni  fondamentali  delle  province  e  quelle
attribuite alla citta'  metropolitana  nell'ambito  del  processo  di
riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a  97
del presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo  117,  secondo
comma,  lettera  p),  della  Costituzione,   le   seguenti   funzioni
fondamentali: 
  a)  adozione  e  aggiornamento  annuale  di  un  piano   strategico
triennale del  territorio  metropolitano,  che  costituisce  atto  di
indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni  dei  comuni  e
delle unioni di comuni compresi nel  predetto  territorio,  anche  in
relazione  all'esercizio  di  funzioni  delegate  o  assegnate  dalle
regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro
competenza; 
  b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le  strutture
di  comunicazione,  le  reti  di  servizi  e   delle   infrastrutture
appartenenti alla competenza  della  comunita'  metropolitana,  anche
fissando vincoli e  obiettivi  all'attivita'  e  all'esercizio  delle
funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; 
  c) strutturazione di sistemi coordinati  di  gestione  dei  servizi
pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di  interesse  generale
di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la  citta'
metropolitana puo' esercitare  le  funzioni  di  predisposizione  dei
documenti di  gara,  di  stazione  appaltante,  di  monitoraggio  dei
contratti di servizio e di organizzazione  di  concorsi  e  procedure
selettive; 
  d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la
coerenza  della  pianificazione  urbanistica   comunale   nell'ambito
metropolitano; 
  e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico  e  sociale,
anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e  di
ricerca  innovative  e  coerenti  con  la  vocazione   della   citta'
metropolitana come delineata nel piano strategico del  territorio  di
cui alla lettera a); 
  f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione in ambito metropolitano. 
  45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e  alle
regioni nelle materie di cui  all'articolo  117  della  Costituzione,
nonche' l'applicazione di quanto  previsto  dall'articolo  118  della
Costituzione. 
  46. Lo Stato e le regioni,  ciascuno  per  le  proprie  competenze,
possono attribuire ulteriori funzioni alle  citta'  metropolitane  in
attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza  di  cui  al  primo   comma   dell'articolo   118   della
Costituzione. 
  47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il  personale
e le risorse  strumentali  della  provincia  a  cui  ciascuna  citta'
metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti  attivi
e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro
alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni  mobili  e
immobili e' esente da oneri fiscali. 
  48.  Al  personale  delle  citta'  metropolitane  si  applicano  le
disposizioni vigenti per il personale delle  province;  il  personale
trasferito dalle province mantiene, fino al  prossimo  contratto,  il
trattamento economico in godimento. 
  49. In considerazione della necessita' di garantire  il  tempestivo
adempimento degli obblighi internazionali gia' assunti  dal  Governo,
nonche'  dell'interesse  regionale  concorrente  con  il   preminente
interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, la  regione  Lombardia,  anche  mediante
societa'   dalla   stessa   controllate,   subentra   in   tutte   le
partecipazioni azionarie di controllo  detenute  dalla  provincia  di
Milano nelle societa' che  operano  direttamente  o  per  tramite  di
societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione  di
infrastrutture   comunque   connesse    all'esposizione    universale
denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sono definite con decreto  del  Ministro
per gli affari regionali, da adottare  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il
trasferimento, in esenzione fiscale,  alla  regione  Lombardia  delle
partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data  del
31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in  regime
di esenzione fiscale alla citta' metropolitana. 
  50. Alle citta' metropolitane si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni in materia di comuni di cui al testo  unico,  nonche'
le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda  della
Costituzione e delle relative norme di attuazione, le  province  sono
disciplinate dalla presente legge. 
  52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle  materie
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,  e
le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
Le regioni riconoscono alle province  di  cui  al  comma  3,  secondo
periodo, forme particolari di  autonomia  nelle  materie  di  cui  al
predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. 
  53. Le norme di cui ai commi da 51 a  100  non  si  applicano  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  alla  regione  Valle
d'Aosta. 
  54. Sono organi  delle  province  di  cui  ai  commi  da  51  a  53
esclusivamente: 
  a) il presidente della provincia; 
  b) il consiglio provinciale; 
  c) l'assemblea dei sindaci. 
  55. Il presidente della provincia  rappresenta  l'ente,  convoca  e
presiede  il  consiglio  provinciale  e  l'assemblea   dei   sindaci,
sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi   e   degli   uffici   e
all'esecuzione degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite
dallo statuto. Il consiglio e' l'organo  di  indirizzo  e  controllo,
propone  all'assemblea  lo  statuto,  approva   regolamenti,   piani,
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad  esso  sottoposto  dal
presidente della provincia; esercita  le  altre  funzioni  attribuite
dallo  statuto.  Su  proposta  del  presidente  della  provincia   il
consiglio adotta gli schemi  di  bilancio  da  sottoporre  al  parere
dell'assemblea  dei  sindaci.   A   seguito   del   parere   espresso
dall'assemblea dei sindaci con i voti  che  rappresentino  almeno  un
terzo dei comuni compresi nella  provincia  e  la  maggioranza  della
popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via
definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea  dei  sindaci  ha  poteri
propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto  dallo
statuto.  L'assemblea  dei  sindaci  adotta  o  respinge  lo  statuto
proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con  i  voti
che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia
e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. 
  56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai  sindaci  dei  comuni
appartenenti alla provincia. 
  57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo  periodo,
possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione  di  zone
omogenee per specifiche  funzioni,  con  organismi  di  coordinamento
collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  58. Il presidente della provincia  e'  eletto  dai  sindaci  e  dai
consiglieri dei comuni della provincia. 
  59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni. 
  60. Sono eleggibili a presidente della provincia  i  sindaci  della
provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data
di svolgimento delle elezioni. 
  61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di  candidature,
sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al  voto.
Le  candidature   sono   presentate   presso   l'ufficio   elettorale
appositamente costituito presso la sede  della  provincia  dalle  ore
otto del ventunesimo giorno alle  ore  dodici  del  ventesimo  giorno
antecedente la votazione. 
  62. Il presidente della  provincia  e'  eletto  con  voto  diretto,
libero e segreto. L'elezione avviene  in  unica  giornata  presso  un
unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui
al comma 61 dalle ore otto alle ore venti.  Le  schede  di  votazione
sono fornite a cura dell'ufficio elettorale. 
  63. Ciascun elettore vota per un  solo  candidato  alla  carica  di
presidente della provincia. Il voto e' ponderato ai sensi  dei  commi
33 e 34. 
  64. E' eletto presidente della provincia il candidato che  consegue
il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione  di  cui  ai
commi 33 e 34. In caso di parita' di voti,  e'  eletto  il  candidato
piu' giovane. 
  65. Il presidente della provincia decade dalla carica  in  caso  di
cessazione dalla carica di sindaco. 
  66. Il presidente della provincia puo' nominare un  vicepresidente,
scelto  tra  i  consiglieri  provinciali,  stabilendo  le   eventuali
funzioni  a  lui  delegate  e  dandone  immediata  comunicazione   al
consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del  presidente  in
ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo'  altresi'
assegnare  deleghe  a  consiglieri  provinciali,  nel  rispetto   del
principio  di  collegialita',  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti
stabiliti dallo statuto. 
  67. Il consiglio  provinciale  e'  composto  dal  presidente  della
provincia e da  sedici  componenti  nelle  province  con  popolazione
superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con
popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti  nelle
province con popolazione fino a 300.000 abitanti. 
  68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni. 
  69.  Il  consiglio  provinciale  e'  eletto  dai  sindaci   e   dai
consiglieri comunali dei comuni della provincia.  Sono  eleggibili  a
consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
La  cessazione  dalla  carica  comunale  comporta  la  decadenza   da
consigliere provinciale. 
  70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da  un  numero
di candidati non superiore al numero dei consiglieri  da  eleggere  e
non inferiore alla meta' degli stessi, sottoscritte da  almeno  il  5
per cento degli aventi diritto al voto. 
  71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in
misura superiore al 60  per  cento  del  numero  dei  candidati,  con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero  dei  candidati
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore  a
50 centesimi. In  caso  contrario,  l'ufficio  elettorale  riduce  la
lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti  al  sesso  piu'
rappresentato,  procedendo  dall'ultimo  della  lista,  in  modo   da
assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La
lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti,
contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo  prescritto
dal comma 70 e' inammissibile. 
  72. Nei primi cinque anni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71. 
  73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui  al
comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle  ore  dodici  del
ventesimo giorno antecedente la votazione. 
  74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto,  libero  e
segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste,  in
un unico  collegio  elettorale  corrispondente  al  territorio  della
provincia. L'elezione avviene  in  unica  giornata  presso  l'ufficio
elettorale di cui al comma 61. 
  75. Le  schede  di  votazione  sono  fornite  a  cura  dell'ufficio
elettorale di cui al comma 61  in  colori  diversi  a  seconda  della
fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al
voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai  sensi  del  comma
33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del  colore  relativo
al comune in cui sono in carica. 
  76. Ciascun elettore esprime un solo voto per  uno  dei  candidati,
che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. 
  77. L'ufficio elettorale, terminate  le  operazioni  di  scrutinio,
determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati  sulla
base dei voti espressi e proclama eletti i candidati  che  conseguono
la  maggiore  cifra  individuale  ponderata.  A  parita'   di   cifra
individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente
al sesso meno rappresentato tra gli  eletti;  in  caso  di  ulteriore
parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane. 
  78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa
la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di  un  comune
della provincia, sono attribuiti ai  candidati  che,  nella  medesima
lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si
considera cessato dalla  carica  il  consigliere  eletto  o  rieletto
sindaco o consigliere in un comune della provincia. 
  79. In sede di prima applicazione della presente legge,  l'elezione
ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio  provinciale,  presieduto
dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta: 
  a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi  scadono
per fine mandato nel 2014; 
  b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro  trenta
giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla  decadenza  o
scioglimento anticipato degli organi provinciali. 
  80. Per le elezioni di cui al comma 79,  sono  eleggibili  anche  i
consiglieri provinciali uscenti. 
  81. Nel  caso  di  cui  al  comma  79,  lettera  a),  il  consiglio
provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge  fino  al  31
dicembre 2014  le  funzioni  relative  ad  atti  preparatori  e  alle
modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei
sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva  le  predette
modifiche entro il 31 dicembre  2014.  Entro  la  medesima  data,  si
procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a
65.  Per  le  prime  elezioni  di  cui  al  precedente  periodo  sono
eleggibili anche  i  consiglieri  provinciali  uscenti.  In  caso  di
mancata approvazione delle modifiche statutarie entro  il  30  giugno
2015 si applica la procedura per l'esercizio del  potere  sostitutivo
di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  82. Nel caso di cui  al  comma  79,  lettera  a),  in  deroga  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  325,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in  carica  alla
data di entrata in vigore della presente  legge  ovvero,  qualora  la
provincia sia  commissariata,  il  commissario,  assumendo  anche  le
funzioni del consiglio provinciale, nonche'  la  giunta  provinciale,
restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria  amministrazione,
comunque nei limiti di quanto disposto per  la  gestione  provvisoria
degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e  per
gli  atti  urgenti  e  indifferibili,   fino   all'insediamento   del
presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da  58  a  65  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2014. 
  83. Nel caso di cui  al  comma  79,  lettera  b),  l'assemblea  dei
sindaci approva le modifiche  statutarie  conseguenti  alla  presente
legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale.  In
caso di mancata approvazione  delle  modifiche  statutarie  entro  la
predetta data si applica la  procedura  per  l'esercizio  del  potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  84. Gli incarichi di presidente  della  provincia,  di  consigliere
provinciale  e  di  componente  dell'assemblea   dei   sindaci   sono
esercitati a titolo gratuito. 
  85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni
di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: 
  a)  pianificazione  territoriale  provinciale   di   coordinamento,
nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di
competenza; 
  b) pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale,
autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in
coerenza con  la  programmazione  regionale,  nonche'  costruzione  e
gestione delle strade provinciali e  regolazione  della  circolazione
stradale ad esse inerente; 
  c) programmazione provinciale della rete scolastica,  nel  rispetto
della programmazione regionale; 
  d)    raccolta    ed    elaborazione    di     dati,     assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali; 
  e) gestione dell'edilizia scolastica; 
  f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale  e
promozione delle pari opportunita' sul territorio provinciale. 
  86. Le province di cui al  comma  3,  secondo  periodo,  esercitano
altresi' le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: 
  a) cura dello sviluppo strategico  del  territorio  e  gestione  di
servizi in forma associata in base alle specificita'  del  territorio
medesimo; 
  b)  cura  delle  relazioni  istituzionali  con  province,  province
autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di
altri  Stati,  con  esse  confinanti  e  il  cui   territorio   abbia
caratteristiche montane, anche stipulando accordi e  convenzioni  con
gli enti predetti. 
  87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei
limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale  e
regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai
sensi  dell'articolo  117,  commi  secondo,  terzo  e  quarto,  della
Costituzione. 
  88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i  comuni,  esercitare
le funzioni di predisposizione dei documenti  di  gara,  di  stazione
appaltante,  di  monitoraggio  dei  contratti  di   servizio   e   di
organizzazione di concorsi e procedure selettive. 
  89. Fermo restando quanto disposto dal comma  88,  lo  Stato  e  le
regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le  funzioni
provinciali diverse da quelle di  cui  al  comma  85,  in  attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine  di  conseguire
le  seguenti  finalita':  individuazione   dell'ambito   territoriale
ottimale  di  esercizio  per  ciascuna  funzione;   efficacia   nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni  e  delle
unioni di comuni;  sussistenza  di  riconosciute  esigenze  unitarie;
adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli  enti
territoriali coinvolti nel processo di riordino,  mediante  intese  o
convenzioni. Sono altresi' valorizzate forme di  esercizio  associato
di funzioni da parte  di  piu'  enti  locali,  nonche'  le  autonomie
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono
trasferite dalle province ad altri enti  territoriali  continuano  ad
essere da esse esercitate fino  alla  data  dell'effettivo  avvio  di
esercizio da parte dell'ente subentrante; tale  data  e'  determinata
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
92 per le funzioni di competenza statale ovvero  e'  stabilita  dalla
regione  ai  sensi  del  comma  95  per  le  funzioni  di  competenza
regionale. 
  90. Nello specifico caso in cui disposizioni  normative  statali  o
regionali di  settore  riguardanti  servizi  di  rilevanza  economica
prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione  dei  predetti
servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o  agenzie  in
ambito  provinciale  o  sub-provinciale,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e
principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai
sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: 
  a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al
comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo  le  rispettive
competenze, prevedono la  soppressione  di  tali  enti  o  agenzie  e
l'attribuzione  delle  funzioni  alle  province  nel  nuovo   assetto
istituzionale, con tempi, modalita'  e  forme  di  coordinamento  con
regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino
di cui ai commi da 85 a 97,  secondo  i  principi  di  adeguatezza  e
sussidiarieta',  anche  valorizzando,  ove  possibile,  le  autonomie
funzionali; 
  b) per le regioni che  approvano  le  leggi  che  riorganizzano  le
funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di  uno
o piu' enti o agenzie, sono individuate misure premiali  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  per  gli  affari  regionali,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,   sentite    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo  puntuale,
mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le  funzioni  di
cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze. 
  92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto  di
quanto  previsto  dal  comma  96,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze,  sono  stabiliti,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni  e  delle
risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative  connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dei  commi  da  85  a  97,  dalle  province  agli  enti  subentranti,
garantendo i rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato  in  corso,
nonche' quelli a tempo determinato in corso fino  alla  scadenza  per
essi  prevista.  In  particolare,   sono   considerate   le   risorse
finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'articolo  119
della  Costituzione,  che  devono   essere   trasferite   agli   enti
subentranti per l'esercizio delle funzioni loro  attribuite,  dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto  salvo  comunque
quanto previsto dal comma 88. Sullo schema  di  decreto,  per  quanto
attiene  alle  risorse  umane,  sono  consultate  le   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dispone  anche  direttamente  in  ordine  alle
funzioni amministrative  delle  province  in  materie  di  competenza
statale. 
  93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al  comma
91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al  comma  92,
il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al
medesimo comma 92  dispone  comunque  sulle  funzioni  amministrative
delle province di competenza statale. 
  94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti
dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  92  possono
essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita' interno e  le
facolta' di assumere delle province e degli enti  subentranti,  fermo
restando  l'obiettivo  complessivo.   L'attuazione   della   presente
disposizione non deve determinare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  95. La regione, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, provvede, sentite le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al
comma 91. Decorso il termine senza che la regione  abbia  provveduto,
si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  96. Nei  trasferimenti  delle  funzioni  oggetto  del  riordino  si
applicano le seguenti disposizioni: 
  a) il personale  trasferito  mantiene  la  posizione  giuridica  ed
economica,  con  riferimento  alle  voci  del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio, in godimento all'atto  del  trasferimento,
nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti  risorse
sono  trasferite  all'ente  destinatario;  in   particolare,   quelle
destinate a finanziare le voci  fisse  e  variabili  del  trattamento
accessorio, nonche' la progressione  economica  orizzontale,  secondo
quanto previsto dalle  disposizioni  contrattuali  vigenti,  vanno  a
costituire specifici fondi,  destinati  esclusivamente  al  personale
trasferito,  nell'ambito  dei  piu'  generali  fondi  delle   risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I  compensi
di produttivita',  la  retribuzione  di  risultato  e  le  indennita'
accessorie  del  personale  trasferito  rimangono  determinati  negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati   fino   all'applicazione   del   contratto   collettivo
decentrato  integrativo  sottoscritto   conseguentemente   al   primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
  b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili  e'
esente da oneri fiscali; l'ente che  subentra  nei  diritti  relativi
alle partecipazioni societarie  attinenti  alla  funzione  trasferita
puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  c) l'ente che subentra nella funzione succede  anche  nei  rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il  trasferimento
delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite  le
risorse incassate relative a pagamenti  non  ancora  effettuati,  che
rientrano nei rapporti trasferiti; 
  d) gli effetti  derivanti  dal  trasferimento  delle  funzioni  non
rilevano, per gli enti subentranti,  ai  fini  della  disciplina  sui
limiti dell'indebitamento, nonche'  di  ogni  altra  disposizione  di
legge  che,  per  effetto   del   trasferimento,   puo'   determinare
inadempimenti  dell'ente  subentrante,  nell'ambito   di   variazioni
compensative a livello  regionale  ovvero  tra  livelli  regionali  o
locali e livello statale, secondo modalita' individuate  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali, sentita la  Conferenza  unificata,
che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio. 
  97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 92, uno o piu' decreti  legislativi,  previo
parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, in materia di adeguamento della  legislazione
statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato  e  degli  enti
territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei  medesimi
enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) salva la necessita' di  diversa  attribuzione  per  esigenze  di
tutela dell'unita' giuridica  ed  economica  della  Repubblica  e  in
particolare dei livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali, applicazione  coordinata  dei  principi  di
riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui
agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V  e  VII  della  legge  5
maggio 2009,  n.  42,  e  successive  modificazioni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle  province  ai  sensi
dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie  alle
funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5  a
11,  sono  attribuite  ai  soggetti  che  subentrano  nelle  funzioni
trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi  oggetto  della
successione, compresi i rapporti  di  lavoro  e  le  altre  spese  di
gestione. 
  98. Al commissario di cui  all'articolo  141  del  testo  unico,  e
successive modificazioni,  nonche'  ad  eventuali  sub-commissari  si
applica, per quanto compatibile, la disciplina  di  cui  all'articolo
38, comma 1-bis, del decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,
nonche' quanto  previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60,  in  materia
di  professionalita'  e  onorabilita'  dei  commissari  giudiziali  e
straordinari delle procedure di amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese in crisi.  Nei  confronti  degli  stessi  soggetti  si
applicano, altresi', le  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 
  99. I prefetti, nella nomina  dei  sub-commissari  a  supporto  dei
commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi
di  dirigenti  o  funzionari  del  comune  capoluogo,   senza   oneri
aggiuntivi. 
  100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali
sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  101.  Salvo  quanto  previsto  dai  commi  102  e  103,  la  citta'
metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle  norme  relative
alle citta' metropolitane di cui alla presente legge. 
  102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010,  n.
156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite
a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge
5 maggio 2009, n. 42. 
  103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma capitale, con le
modalita' previste al comma 11, disciplina i rapporti tra  la  citta'
metropolitana, il  comune  di  Roma  capitale  e  gli  altri  comuni,
garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata  a
svolgere  quale  sede  degli  organi  costituzionali  nonche'   delle
rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti,  presso
la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del  Vaticano  e
presso le istituzioni internazionali. 
  104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati. 
  105. All'articolo 32 del testo unico, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il terzo periodo del comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
consiglio e' composto da un  numero  di  consiglieri  definito  nello
statuto, eletti dai singoli  consigli  dei  comuni  associati  tra  i
propri componenti, garantendo la  rappresentanza  delle  minoranze  e
assicurando la rappresentanza di ogni comune»; 
  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e  ad  essa  si
applicano, in quanto compatibili e non derogati con  le  disposizioni
della legge recante disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi  previsti  per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le  modalita'
di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase  di
prima istituzione lo statuto dell'unione e'  approvato  dai  consigli
dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate  dal
consiglio dell'unione»; 
    c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter.  Il  presidente  dell'unione  di  comuni  si   avvale   del
segretario di un comune facente parte  dell'unione,  senza  che  cio'
comporti l'erogazione di  ulteriori  indennita'  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi  gli
incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati  ai  dipendenti
delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni  di
comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8  della  legge  23
marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni». 
  106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e  5-ter  dell'articolo
32 del testo  unico,  come  modificati  dal  comma  105,  lo  statuto
dell'unione  di  comuni  deve  altresi'  rispettare  i  principi   di
organizzazione e di funzionamento e  le  soglie  demografiche  minime
eventualmente disposti con legge regionale e assicurare  la  coerenza
con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti. 
  107. All'articolo 14 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente: 
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo  32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni»; 
    b) il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
  «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle  convenzioni
di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero  in
3.000  abitanti  se  i  comuni  appartengono  o  sono  appartenuti  a
comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni  devono
essere formate da almeno  tre  comuni,  e  salvi  il  diverso  limite
demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il  limite  non  si  applica
alle unioni di comuni gia' costituite». 
  108.  Tutte  le  cariche  nell'unione  sono  esercitate  a   titolo
gratuito. 
  109. Per il primo mandato amministrativo, agli  amministratori  del
nuovo comune nato dalla fusione di piu' comuni cui hanno preso  parte
comuni  con  popolazione  inferiore   a   5.000   abitanti   e   agli
amministratori  delle  unioni  di  comuni  comprendenti  comuni   con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano  le  disposizioni
in materia di ineleggibilita', incandidabilita',  inconferibilita'  e
incompatibilita' previste dalla legge per i  comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti. 
  110. Le seguenti attivita' possono essere svolte  dalle  unioni  di
comuni in forma associata anche per i comuni  che  le  costituiscono,
con le seguenti modalita': 
  a) le funzioni di responsabile anticorruzione  sono  svolte  da  un
funzionario nominato dal  presidente  dell'unione  tra  i  funzionari
dell'unione e dei comuni che la compongono; 
  b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un
funzionario nominato dal  presidente  dell'unione  tra  i  funzionari
dell'unione e dei comuni che la compongono; 
  c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni  formate  da
comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte
da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un
collegio di revisori; 
  d) le funzioni  di  competenza  dell'organo  di  valutazione  e  di
controllo di gestione sono  attribuite  dal  presidente  dell'unione,
sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa. 
  111. Il  presidente  dell'unione  di  comuni,  ove  previsto  dallo
statuto, svolge le funzioni attribuite  al  sindaco  dall'articolo  2
della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che  hanno
conferito  all'unione  la   funzione   fondamentale   della   polizia
municipale. 
  112.  Qualora  i  comuni   appartenenti   all'unione   conferiscano
all'unione la funzione della protezione civile,  all'unione  spettano
l'approvazione e  l'aggiornamento  dei  piani  di  emergenza  di  cui
all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24  febbraio  1992,
n.  225,   nonche'   le   connesse   attivita'   di   prevenzione   e
approvvigionamento, mentre i  sindaci  dei  comuni  restano  titolari
delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta  legge
n. 225 del 1992. 
  113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1,  lettera  b),
del codice di procedura penale, e di cui  all'articolo  5,  comma  1,
della legge  7  marzo  1986,  n.  65,  relative  all'esercizio  delle
funzioni  di  polizia   giudiziaria   nell'ambito   territoriale   di
appartenenza del personale della  polizia  municipale,  si  intendono
riferite, in caso di esercizio associato delle  funzioni  di  polizia
municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui
l'unione esercita le funzioni stesse. 
  114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di
comuni,  le  risorse  gia'  quantificate  sulla  base  degli  accordi
decentrati e destinate nel precedente anno dal  comune  a  finanziare
istituti contrattuali collettivi ulteriori  rispetto  al  trattamento
economico fondamentale,  confluiscono  nelle  corrispondenti  risorse
dell'unione. 
  115. Le disposizioni normative previste per  i  piccoli  comuni  si
applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore  a
5.000 abitanti. 
  116. In caso di fusione di uno o piu' comuni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla
fusione adotta uno statuto che puo' prevedere anche forme particolari
di collegamento tra il nuovo comune e le comunita' che  appartenevano
ai comuni oggetto della fusione. 
  117. L'articolo 15, comma 2, del  testo  unico  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. I comuni che hanno dato avvio al  procedimento  di  fusione  ai
sensi  delle  rispettive  leggi  regionali   possono,   anche   prima
dell'istituzione del  nuovo  ente,  mediante  approvazione  di  testo
conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire  lo  statuto
che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e  rimarra'
vigente fino alle modifiche dello stesso da parte  degli  organi  del
nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'  prevedere
che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano  assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi». 
  118. Al comune istituito a seguito di  fusione  tra  comuni  aventi
ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto  compatibili,
le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste
per i comuni con popolazione inferiore a  5.000  abitanti  e  per  le
unioni di comuni. 
  119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono  utilizzare  i
margini di indebitamento  consentiti  dalle  norme  vincolistiche  in
materia a uno o piu' dei comuni originari e nei limiti degli  stessi,
anche nel caso in cui dall'unificazione  dei  bilanci  non  risultino
ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente. 
  120. Il commissario nominato per la gestione del  comune  derivante
da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi,  da  un
comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione
dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori  oneri
per la finanza pubblica. Il comitato  e'  comunque  consultato  sullo
schema  di  bilancio  e  sull'eventuale  adozione  di  varianti  agli
strumenti  urbanistici.  Il  commissario  convoca  periodicamente  il
comitato, anche su richiesta della maggioranza  dei  componenti,  per
informare sulle attivita' programmate e su quelle in corso. 
  121. Gli obblighi  di  esercizio  associato  di  funzioni  comunali
derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive  modificazioni,  si  applicano  ai  comuni
derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge  regionale,
che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i  contenuti.  In
mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti  mediante
fusione che raggiungono una popolazione  pari  o  superiore  a  3.000
abitanti, oppure a 2.000 abitanti se  appartenenti  o  appartenuti  a
comunita' montane,  e  che  devono  obbligatoriamente  esercitare  le
funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal  citato
comma 28 dell'articolo 14, sono  esentati  da  tale  obbligo  per  un
mandato elettorale. 
  122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del
comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina
dei nuovi rappresentanti da parte del  nuovo  comune,  gli  incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati  dal
comune estinto per fusione in  enti,  aziende,  istituzioni  o  altri
organismi continuano a esercitare il loro mandato  fino  alla  nomina
dei successori. 
  123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle
politiche di sviluppo delle risorse umane e  alla  produttivita'  del
personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del  24
aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero
importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un
unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. 
  124. Salva diversa disposizione della legge regionale: 
  a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli  strumenti
urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla
data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli
ambiti territoriali e alla relativa popolazione  dei  comuni  che  li
hanno  approvati,  fino  alla  data  di   entrata   in   vigore   dei
corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune; 
  b) alla data  di  istituzione  del  nuovo  comune,  gli  organi  di
revisione contabile dei comuni estinti  decadono.  Fino  alla  nomina
dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni  sono
svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica,
alla  data  dell'estinzione,  nel  comune  di   maggiore   dimensione
demografica; 
  c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata
in vigore dello  statuto  e  del  regolamento  di  funzionamento  del
consiglio  comunale  del  nuovo  comune  si  applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni  dello  statuto  e  del  regolamento  di
funzionamento  del  consiglio  comunale  del   comune   di   maggiore
dimensione demografica tra quelli estinti. 
  125. Il comune risultante da fusione: 
  a) approva il bilancio di previsione, in deroga a  quanto  previsto
dall'articolo 151, comma 1, del testo  unico,  entro  novanta  giorni
dall'istituzione o  dal  diverso  termine  di  proroga  eventualmente
previsto per l'approvazione dei bilanci e  fissato  con  decreto  del
Ministro dell'interno; 
  b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per
l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume  come
riferimento  la  sommatoria  delle  risorse  stanziate  nei   bilanci
definitivamente approvati dai comuni estinti; 
  c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se  questi
non hanno gia' provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle
certificazioni del patto di stabilita' e delle dichiarazioni fiscali. 
  126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo  unico,  la
popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni
dei comuni estinti. 
  127. Dalla data  di  istituzione  del  nuovo  comune  e  fino  alla
scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini  e  delle
imprese, l'indicazione della residenza con  riguardo  ai  riferimenti
dei comuni estinti. 
  128. L'istituzione del nuovo  comune  non  priva  i  territori  dei
comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono,  stabiliti  in
loro  favore  dall'Unione  europea  e   dalle   leggi   statali.   Il
trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili dai  comuni
estinti al nuovo comune e' esente da oneri fiscali. 
  129. Nel nuovo comune istituito  mediante  fusione  possono  essere
conservati  distinti  codici  di  avviamento   postale   dei   comuni
preesistenti. 
  130. I comuni possono promuovere il procedimento di  incorporazione
in un comune contiguo. In tal caso, fermo  restando  il  procedimento
previsto dal comma 1 dell'articolo 15  del  testo  unico,  il  comune
incorporante conserva la propria personalita',  succede  in  tutti  i
rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo
decadono alla data di entrata in  vigore  della  legge  regionale  di
incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede  che  alle
comunita' del comune  cessato  siano  assicurate  adeguate  forme  di
partecipazione e di  decentramento  dei  servizi.  A  tale  scopo  lo
statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
della legge regionale di incorporazione. Le  popolazioni  interessate
sono sentite ai fini dell'articolo 133  della  Costituzione  mediante
referendum  consultivo  comunale,  svolto   secondo   le   discipline
regionali e prima che i consigli comunali  deliberino  l'avvio  della
procedura di richiesta alla regione di incorporazione.  Nel  caso  di
aggregazioni di comuni mediante incorporazione e'  data  facolta'  di
modificare anche la denominazione del  comune.  Con  legge  regionale
sono definite le ulteriori modalita' della procedura di  fusione  per
incorporazione. 
  131.  Le  regioni,  nella  definizione  del  patto  di   stabilita'
verticale, possono individuare idonee misure volte a  incentivare  le
unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di  finanza
pubblica attribuito alla medesima regione. 
  132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi,
possono mantenere tributi e tariffe differenziati  per  ciascuno  dei
territori degli enti preesistenti alla fusione,  non  oltre  l'ultimo
esercizio finanziario del  primo  mandato  amministrativo  del  nuovo
comune. 
  133. I comuni risultanti  da  una  fusione  hanno  tempo  tre  anni
dall'istituzione  del  nuovo  comune  per  adeguarsi  alla  normativa
vigente che  prevede  l'omogeneizzazione  degli  ambiti  territoriali
ottimali di gestione e la razionalizzazione  della  partecipazione  a
consorzi, aziende e societa' pubbliche  di  gestione,  salve  diverse
disposizioni specifiche di maggior favore. 
  134. Per l'anno 2014, e' data priorita' nell'accesso  alle  risorse
di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
ai progetti presentati dai comuni istituiti  per  fusione  nonche'  a
quelli presentati dalle unioni di comuni. 
  135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
  «a) per  i  comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti,  il
consiglio comunale e' composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due; 
  b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino  a  10.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori  e'  stabilito
in quattro»; 
  b) le lettere c) e d) sono abrogate. 
  136. I comuni interessati dalla disposizione di cui  al  comma  135
provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti  gli
oneri  connessi  con  le  attivita'  in  materia  di   status   degli
amministratori locali, di cui al titolo III,  capo  IV,  della  parte
prima del testo unico,  al  fine  di  assicurare  l'invarianza  della
relativa  spesa  in  rapporto  alla  legislazione   vigente,   previa
specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. 
  137. Nelle giunte dei comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in  misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. 
  138. Ai comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti  non  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51  del
testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un
numero massimo di tre mandati. 
  139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15.000 abitanti». 
  140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro
dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  un  decreto  legislativo
recante la disciplina  organica  delle  disposizioni  concernenti  il
comune di Campione d'Italia, secondo le modalita' e i  principi  e  i
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15  marzo  1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto del  seguente
principio e criterio direttivo: riordino delle  specialita'  presenti
nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale
separata del predetto comune e della  conseguente  peculiare  realta'
istituzionale, socio-economica,  urbanistica,  valutaria,  sanitaria,
doganale, fiscale e finanziaria. 
  141. Dall'attuazione del comma 140  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  142. All'articolo 1, comma 1, e  all'articolo  2,  comma  1,  della
legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni,  le  parole:
«e provinciali» sono soppresse. 
  143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e' abrogato. 
  144. Le regioni sono tenute ad  adeguare  la  propria  legislazione
alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi  dalla  data
della sua entrata in vigore. 
  145. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e
Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni
ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi  da
104  a  141  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto   speciale
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme  dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  146. Con riferimento alle  citta'  metropolitane  e  alle  province
trasformate ai sensi della presente legge, fino a una  revisione  del
patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite,
i nuovi enti sono  tenuti  a  conseguire  gli  obiettivi  di  finanza
pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione  previgente
ovvero alle quali subentrano. 
  147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli
obiettivi complessivi di economicita'  e  di  revisione  della  spesa
previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale  e  delle
citta' metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio
o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica  delle
pubbliche    amministrazioni.    Conseguentemente    le     pubbliche
amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando
ambiti  territoriali  ottimali  di  esercizio  delle   funzioni   non
obbligatoriamente  corrispondenti  al  livello  provinciale  o  della
citta'  metropolitana.  La  riorganizzazione  avviene  secondo  piani
adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; i piani  sono  comunicati  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  al  Ministero  dell'interno
per il coordinamento della logistica sul territorio,  al  Commissario
per  la  revisione  della  spesa  e  alle  Commissioni   parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i
risparmi  attesi  dalla  riorganizzazione  nel  successivo  triennio.
Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali  non
presentino i predetti piani nel termine indicato, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano. 
  148. Le disposizioni della presente legge non modificano  l'assetto
territoriale degli ordini, dei collegi professionali e  dei  relativi
organismi  nazionali  previsto  dalle  rispettive  leggi  istitutive,
nonche'  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura. 
  149.  Al  fine  di  procedere  all'attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  nonche'  per
accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi  di  riforma
di cui alla presente legge, il  Ministro  per  gli  affari  regionali
predispone, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica,  appositi  programmi  di  attivita'  contenenti   modalita'
operative  e  altre  indicazioni  finalizzate  ad  assicurare,  anche
attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini  previsti
per gli adempimenti di cui alla presente  legge  e  la  verifica  dei
risultati  ottenuti.  Su  proposta  del  Ministro  per   gli   affari
regionali, con  accordo  sancito  nella  Conferenza  unificata,  sono
stabilite le modalita' di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
della riforma. 
  150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  151. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 aprile 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Lanzetta, Ministro per gli affari 
                                regionali 
 
                                Boschi, Ministro per le riforme 
                                costituzionali e i rapporti con il 
                                Parlamento 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Comma 5 
              - Si riporta il testo degli articoli 114  e  117  della
          Costituzione: 
                «Art. 114. La Repubblica e'  costituita  dai  Comuni,
          dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
          dallo Stato. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni sono enti autonomi con  propri  statuti,  poteri  e
          funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 
                Roma e' la capitale della Repubblica. La legge  dello
          Stato disciplina il suo ordinamento.». 
                «Art. 117.  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              Comma 6 
              - Si riporta il testo dell'art. 133 della Costituzione: 
                «Art.  133.   Il   mutamento   delle   circoscrizioni
          provinciali e la istituzione di nuove Province  nell'ambito
          d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
          iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. 
                La Regione, sentite le popolazioni interessate,  puo'
          con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni
          e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.». 
              Comma 14 
              - Si riporta il testo del comma 325  dell'art.1,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2014): 
                «Omissis. 
                325. Le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma
          115, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  relative  al
          commissariamento  delle  amministrazioni   provinciali   si
          applicano ai casi di scadenza naturale del mandato  nonche'
          di  cessazione  anticipata  degli  organi  provinciali  che
          intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30
          giugno 2014. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  163  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 28  settembre  2000,  n.  227,
          S.O.: 
                «Omissis. 
                2. Ove  non  sia  stato  deliberato  il  bilancio  di
          previsione,  e'  consentita  esclusivamente  una   gestione
          provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti  di
          spesa dell'ultimo bilancio  approvato,  ove  esistenti.  La
          gestione provvisoria  e'  limitata  all'assolvimento  delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, al  pagamento
          delle spese di personale, di residui passivi,  di  rate  di
          mutuo,  di  canoni,  imposte  e  tasse,  ed,  in  generale,
          limitata alle sole operazioni necessarie  per  evitare  che
          siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 
                «Omissis. 
              Comma 17 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5  giugno
          2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3): 
                «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo   120   della
          Costituzione sul potere sostitutivo) - 1. Nei casi e per le
          finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,  della
          Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro  competente  per  materia,  anche  su
          iniziativa delle  Regioni  o  degli  enti  locali,  assegna
          all'ente interessato un  congruo  termine  per  adottare  i
          provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente  tale
          termine,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentito   l'organo
          interessato, su proposta  del  Ministro  competente  o  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   adotta   i
          provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina  un
          apposito  commissario.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri partecipa il  Presidente  della  Giunta  regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
                2. Qualora  l'esercizio  del  potere  sostitutivo  si
          renda necessario al fine di porre rimedio  alla  violazione
          della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
          cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
                3. Fatte salve le competenze delle Regioni a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
                4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
                5.  I   provvedimenti   sostitutivi   devono   essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
                6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.». 
              Comma 22 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  6  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Omissis. 
                «4.  Gli  statuti  sono  deliberati  dai   rispettivi
          consigli  con  il  voto  favorevole  dei  due   terzi   dei
          consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza  non  venga
          raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da
          tenersi entro trenta giorni e lo statuto  e'  approvato  se
          ottiene per due volte il voto favorevole della  maggioranza
          assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di  cui
          al  presente  comma  si  applicano  anche  alle   modifiche
          statutarie. 
                Omissis.». 
              Comma 23 
              - Si riporta il testo degli articoli 60, comma 1, e 63,
          comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267
          (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali), come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 60 - (Ineleggibilita') - 1. Non sono eleggibili
          a  sindaco,   presidente   della   provincia,   consigliere
          comunale,   consigliere   metropolitano,   provinciale    e
          circoscrizionale: 
                  1)  il  Capo  della  polizia,  i  vice  capi  della
          polizia, gli ispettori generali di pubblica  sicurezza  che
          prestano  servizio  presso  il  Ministero  dell'interno,  i
          dipendenti civili dello Stato che svolgono le  funzioni  di
          direttore generale o equiparate o superiori; 
                  2) nel territorio, nel  quale  esercitano  le  loro
          funzioni,  i  Commissari  di  Governo,  i  prefetti   della
          Repubblica, i vice prefetti ed  i  funzionari  di  pubblica
          sicurezza; 
                  3) 
                  4) nel territorio, nel  quale  esercitano  il  loro
          ufficio, gli ecclesiastici ed  i  ministri  di  culto,  che
          hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che  ne  fanno
          ordinariamente le veci; 
                  5) i titolari di organi individuali ed i componenti
          di organi collegiali che  esercitano  poteri  di  controllo
          istituzionale  sull'amministrazione  del  comune  o   della
          provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano  i
          rispettivi uffici; 
                  6) nel territorio, nel  quale  esercitano  le  loro
          funzioni, i magistrati addetti alle corti  di  appello,  ai
          tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i
          giudici di pace; 
                  7) i dipendenti del comune e della provincia per  i
          rispettivi consigli; 
                  8)   il   direttore    generale,    il    direttore
          amministrativo  e  il  direttore  sanitario  delle  aziende
          sanitarie locali ed ospedaliere; 
                  9) i legali rappresentanti  ed  i  dirigenti  delle
          strutture convenzionate per i consigli del  comune  il  cui
          territorio  coincide   con   il   territorio   dell'azienda
          sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
          lo  ricomprende,  ovvero  dei  comuni  che   concorrono   a
          costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
          sono convenzionate; 
                  10) i legali rappresentanti ed  i  dirigenti  delle
          societa' per azioni con capitale superiore al 50 per  cento
          rispettivamente del comune o della provincia; 
                  11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni
          di  rappresentanza  o  con  poteri  di   organizzazione   o
          coordinamento  del  personale  di  istituto,  consorzio   o
          azienda  dipendente  rispettivamente  dal  comune  o  dalla
          provincia; 
                  12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
          comunali,  provinciali  o   circoscrizionali   in   carica,
          rispettivamente    in    altro    comune,    provincia    o
          circoscrizione. 
                  Omissis.» 
                "Art. 63 - (Incompatibilita') - 1. Non puo' ricoprire
          la  carica  di   sindaco,   presidente   della   provincia,
          consigliere    comunale,     consigliere     metropolitano,
          provinciale o circoscrizionale: 
                  1) l'amministratore o il dipendente con  poteri  di
          rappresentanza o  di  coordinamento  di  ente,  istituto  o
          azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
          cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune
          o della  provincia  o  che  dagli  stessi  riceva,  in  via
          continuativa,  una  sovvenzione  in  tutto   o   in   parte
          facoltativa, quando la parte facoltativa  superi  nell'anno
          il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; 
                  2)  colui  che,  come   titolare,   amministratore,
          dipendente con poteri di rappresentanza o di  coordinamento
          ha  parte,  direttamente  o  indirettamente,  in   servizi,
          esazioni   di   diritti,   somministrazioni   o    appalti,
          nell'interesse del comune  o  della  provincia,  ovvero  in
          societa'  ed  imprese  volte  al   profitto   di   privati,
          sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le
          sovvenzioni non siano dovute in forza di  una  legge  dello
          Stato o della regione, fatta eccezione  per  i  comuni  con
          popolazione non  superiore  a  3.000  abitanti  qualora  la
          partecipazione  dell'ente  locale   di   appartenenza   sia
          inferiore al 3 per cento e fermo restando  quanto  disposto
          dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296; (122) 
                  3) il consulente legale, amministrativo  e  tecnico
          che presta opera  in  modo  continuativo  in  favore  delle
          imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 
                  4) colui che ha lite pendente, in quanto  parte  di
          un procedimento civile od amministrativo,  rispettivamente,
          con il comune o la provincia. La pendenza di  una  lite  in
          materia tributaria ovvero di una  lite  promossa  ai  sensi
          dell'articolo  9  del  presente   decreto   non   determina
          incompatibilita'.  Qualora  il  contribuente  venga  eletto
          amministratore comunale,  competente  a  decidere  sul  suo
          ricorso  e'  la  commissione  del   comune   capoluogo   di
          circondario sede di tribunale ovvero  sezione  staccata  di
          tribunale. Qualora il  ricorso  sia  proposto  contro  tale
          comune, competente a decidere e' la commissione del  comune
          capoluogo di provincia. Qualora  il  ricorso  sia  proposto
          contro quest'ultimo comune, competente a  decidere  e',  in
          ogni caso, la commissione del comune capoluogo di  regione.
          Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
          competente a decidere e' la commissione  del  capoluogo  di
          provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa  a
          seguito di o conseguente a sentenza di  condanna  determina
          incompatibilita'  soltanto  in  caso  di  affermazione   di
          responsabilita'  con  sentenza  passata  in  giudicato.  La
          costituzione  di  parte  civile  nel  processo  penale  non
          costituisce  causa   di   incompatibilita'.   La   presente
          disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 
                  5) colui che,  per  fatti  compiuti  allorche'  era
          amministratore o impiegato, rispettivamente, del  comune  o
          della provincia  ovvero  di  istituto  o  azienda  da  esso
          dipendente o vigilato, e' stato, con  sentenza  passata  in
          giudicato, dichiarato responsabile verso  l'ente,  istituto
          od azienda e non ha ancora estinto il debito; 
                  6)  colui  che,  avendo  un   debito   liquido   ed
          esigibile, rispettivamente, verso il comune o la  provincia
          ovvero verso istituto od  azienda  da  essi  dipendenti  e'
          stato legalmente messo in mora  ovvero,  avendo  un  debito
          liquido ed esigibile  per  imposte,  tasse  e  tributi  nei
          riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione
          dell'avviso  di  cui  all'articolo  46  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  7) colui  che,  nel  corso  del  mandato,  viene  a
          trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista  nei
          precedenti articoli. 
                Omissis.». 
              Comma 28 
              - La legge 23 novembre 2012, n. 215  (Disposizioni  per
          promuovere il riequilibrio delle rappresentanze  di  genere
          nei consigli  e  nelle  giunte  degli  enti  locali  e  nei
          consigli  regionali.  Disposizioni  in  materia   di   pari
          opportunita'  nella  composizione  delle   commissioni   di
          concorso nelle  pubbliche  amministrazioni)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale. 11 dicembre 2012, n. 288. 
              Comma 45 
              - Si riporta il testo dell'art.118 della Costituzione: 
                «Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
                I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
                La legge statale disciplina  forme  di  coordinamento
          fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e
          h)  del  secondo  comma  dell'articolo  117,  e  disciplina
          inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
          tutela dei beni culturali. 
                Stato,  Regioni,  Citta'  metropolitane,  Province  e
          Comuni favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,
          singoli e associati, per lo  svolgimento  di  attivita'  di
          interesse   generale,   sulla   base   del   principio   di
          sussidiarieta'.». 
              Comma 50 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5  giugno
          2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3): 
                «Art.  4.  (Attuazione  dell'articolo  114,   secondo
          comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione
          in materia di potesta' normativa degli enti  locali)  -.  I
          Comuni,  le  Province  e  le  Citta'  metropolitane   hanno
          potesta'  normativa  secondo  i  principi   fissati   dalla
          Costituzione. La potesta' normativa consiste nella potesta'
          statutaria e in quella regolamentare. 
                2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i
          principi generali in materia  di  organizzazione  pubblica,
          nel rispetto di quanto stabilito  dalla  legge  statale  in
          attuazione dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera  p),
          della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione
          e funzionamento dell'ente, le  forme  di  controllo,  anche
          sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme
          di partecipazione popolare. 
                3. L'organizzazione degli enti locali e' disciplinata
          dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. 
                4.   La   disciplina    dell'organizzazione,    dello
          svolgimento e della gestione  delle  funzioni  dei  Comuni,
          delle Province e delle Citta'  metropolitane  e'  riservata
          alla potesta' regolamentare dell'ente  locale,  nell'ambito
          della legislazione dello Stato  o  della  Regione,  che  ne
          assicura i requisiti  minimi  di  uniformita',  secondo  le
          rispettive  competenze,  conformemente  a  quanto  previsto
          dagli  articoli  114,  117,  sesto  comma,  e   118   della
          Costituzione. 
                5. Il potere  normativo  e'  esercitato  anche  dalle
          unioni di Comuni, dalle Comunita' montane e isolane. 
                6.  Fino  all'adozione  dei  regolamenti  degli  enti
          locali, si applicano le vigenti norme statali e  regionali,
          fermo restando quanto previsto dal presente articolo.». 
              Comma 72 
              - La legge 23 novembre 2012, n. 215  (Disposizioni  per
          promuovere il riequilibrio delle rappresentanze  di  genere
          nei consigli  e  nelle  giunte  degli  enti  locali  e  nei
          consigli  regionali.  Disposizioni  in  materia   di   pari
          opportunita'  nella  composizione  delle   commissioni   di
          concorso nelle  pubbliche  amministrazioni)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'11-12-2012, n.288. 
              - Per il testo del comma 2  dell'art.  163  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si veda la  nota
          al comma 14. 
              Comma 90 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali): 
                «Art. 8 - (Conferenza Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali   e   Conferenza   unificata).   .   La   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'  unificata  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province, dei comuni e delle comunita'  montane,  con
          la Conferenza Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              Comma 92 
              - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione: 
                «Art.  119  -  I  Comuni,  le  Province,  le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
                La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
                Le risorse derivanti dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
                Per promuovere lo sviluppo economico, la  coesione  e
          la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere  gli   squilibri
          economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
          diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
          normale esercizio delle loro  funzioni,  lo  Stato  destina
          risorse  aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali  in
          favore   di   determinati    Comuni,    Province,    Citta'
          metropolitane e Regioni. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti  dagli  stessi  contratti  finanziare   spese   di
          investimento. E' esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.». 
              Comma 97 
              - La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119  della  Costituzione)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 6-5-2009, n. 103. 
              Comma 98 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  141  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 141 - (Scioglimento e sospensione dei  consigli
          comunali  e  provinciali)  -  1.  I  consigli  comunali   e
          provinciali vengono  sciolti  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: 
                  a) quando compiano atti contrari alla  Costituzione
          o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche'  per
          gravi motivi di ordine pubblico; 
                  b) quando non possa essere  assicurato  il  normale
          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti
          cause: 
                    1) impedimento permanente, rimozione,  decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia; 
                    2) dimissioni del sindaco o del presidente  della
          provincia; 
                    3)  cessazione  dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali, ovvero rese anche con  atti  separati  purche'
          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
                    4)   riduzione   dell'organo   assembleare    per
          impossibilita' di surroga alla  meta'  dei  componenti  del
          consiglio; 
                    c)  quando  non  sia  approvato  nei  termini  il
          bilancio; 
                    c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali
          al  di  sopra  dei  mille  abitanti  siano  sprovvisti  dei
          relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 
                2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
                2-bis. Nell'ipotesi di cui alla  lettera  c-bis)  del
          comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio. 
                3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero  1)
          della  lettera  b)  del  comma  1,  con   il   decreto   di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita  le  attribuzioni  conferitegli  con  il   decreto
          stesso. 
                4.  Il  rinnovo  del  consiglio  nelle   ipotesi   di
          scioglimento deve coincidere con il primo turno  elettorale
          utile previsto dalla legge. 
              5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,  gli  incarichi  esterni   loro   eventualmente
          attribuiti. 
                6.  Al  decreto  di  scioglimento  e'   allegata   la
          relazione   del   Ministro   contenente   i   motivi    del
          provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e'
          data immediata comunicazione al Parlamento. Il  decreto  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
                7. Iniziata la procedura di cui ai  commi  precedenti
          ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto,  per
          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per
          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i
          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente. 
                8.  Ove  non  diversamente   previsto   dalle   leggi
          regionali le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di
          cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.
          Il relativo  provvedimento  di  scioglimento  degli  organi
          comunque denominati degli enti locali di  cui  al  presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'art. 38 del
          decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30
          luglio 1998, n. 274): 
                «Omissis. 
                1-bis.   Non   puo'   essere   nominato   commissario
          straordinario e,  se  nominato,  decade  dal  suo  ufficio,
          l'interdetto,  l'inabilitato,  chi  sia  stato   dichiarato
          fallito o chi sia stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.  Non
          possono inoltre essere nominati commissari straordinari  il
          coniuge,  i  parenti  ed  affini  entro  il  quarto   grado
          dell'imprenditore   insolvente,    ovvero    chi,    avendo
          intrattenuto con l'impresa, personalmente  o  quale  socio,
          amministratore,  o  dipendente  di   altra   organizzazione
          imprenditoriale o professionale, rapporti  non  occasionali
          di collaborazione o consulenza professionale,  abbia  preso
          parte o si sia comunque  ingerito  nella  gestione  che  ha
          portato   al   dissesto   dell'impresa.   Il    commissario
          straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la
          propria  responsabilita',  che  non  ricorre  alcuna  delle
          ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.». 
                Omissis.». 
              - Il Decreto 10 aprile 2013, n. 60 (Regolamento recante
          determinazione  dei  requisiti   di   professionalita'   ed
          onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle
          procedure di  amministrazione  straordinaria  delle  grandi
          imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma  1,  del
          decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 31-5-2013, n. 126. 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  235
          (Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive
          e di Governo conseguenti a sentenze definitive di  condanna
          per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63,
          della legge 6 novembre 2012, n. 190)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 4-1-2013, n. 3. 
              Comma 102 
              - Il decreto legislativo  17  settembre  2010,  n.  156
          (Disposizioni recanti  attuazione  dell'articolo  24  della
          legge 5 maggio 2009,  n.  42,  in  materia  di  ordinamento
          transitorio di Roma Capitale) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18-9-2010, n. 219. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2012,  n.   61
          (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24
          della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento
          di Roma Capitale) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          18-5-2012, n. 115. 
              -  Il  decreto  legislativo  26  aprile  2013,  n.   51
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile
          2012,  n.  61,  concernente   ulteriori   disposizioni   di
          attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio  2009,  n.
          42, in materia di ordinamento di Roma Capitale)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 15-5-2013, n. 112. 
              - Si riporta il testo del  comma  2dell'art.  24  della
          citata legge 5 maggio 2009, n. 42 : 
                «2. Roma capitale e'  un  ente  territoriale,  i  cui
          attuali confini sono quelli del comune di Roma,  e  dispone
          di  speciale  autonomia,   statutaria,   amministrativa   e
          finanziaria,  nei  limiti  stabiliti  dalla   Costituzione.
          L'ordinamento di Roma capitale e' diretto  a  garantire  il
          miglior assetto delle  funzioni  che  Roma  e'  chiamata  a
          svolgere quale sede  degli  organi  costituzionali  nonche'
          delle rappresentanze diplomatiche degli Stati  esteri,  ivi
          presenti presso la Repubblica  italiana,  presso  lo  Stato
          della  Citta'  del  Vaticano  e   presso   le   istituzioni
          internazionali..». 
              Comma 104 
              -  Il  testo  dei  commi  4,  5  e  6  dell'art.19  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  recante
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini), abrogati dalla presente legge, e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. 
              - Il testo dei commi  da  1  a  13,  dell'art.  16  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  e
          successive  modificazioni  (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
          recante ulteriori misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo. Delega  al  Governo  per  la
          riorganizzazione della distribuzione sul  territorio  degli
          uffici  giudiziari),  abrogati  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188. 
              Comma 105 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 32 - (Unioni di comuni) - 1. L'unione di comuni
          e' l'ente locale costituito da due o piu' comuni, di  norma
          contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni
          e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni  montani,
          essa assume la denominazione di unione di comuni montani  e
          puo' esercitare anche le specifiche competenze di tutela  e
          di  promozione  della  montagna  attribuite  in  attuazione
          dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle
          leggi in favore dei territori montani. 
                2. Ogni comune puo' far parte di una sola  unione  di
          comuni. Le unioni  di  comuni  possono  stipulare  apposite
          convenzioni tra loro o con singoli comuni. 
                3.  Gli  organi  dell'unione,  presidente,  giunta  e
          consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni
          associati  e  a  essi   non   possono   essere   attribuite
          retribuzioni,  gettoni  e  indennita'   o   emolumenti   in
          qualsiasi forma percepiti. Il presidente e'  scelto  tra  i
          sindaci dei comuni associati e la giunta tra  i  componenti
          dell'esecutivo  dei  comuni  associati.  Il  consiglio   e'
          composto  da  un  numero  di  consiglieri  definito   nello
          statuto, eletti dai singoli consigli dei  comuni  associati
          tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle
          minoranze e assicurandola rappresentanza di ogni comune. 
                4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare  e
          ad essa si applicano, in quanto compatibili e non  derogate
          con le disposizioni della legge recante disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni, i principi  previsti  per  l'ordinamento
          dei comuni, con  particolare  riguardo  allo  status  degli
          amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
          personale  e  all'organizzazione.  Lo  statuto   dellunione
          stabilisce le modalita' di funzionamenti degli organi e  ne
          disciplina i rapporti. In  fase  di  prima  istituzione  lo
          statuto dell'unione e' approvato dai  consigli  dei  comuni
          partecipanti e le successive modifiche sono  approvate  dal
          consiglio dell'unione. 
                5. All'unione sono conferite dai comuni  partecipanti
          le risorse umane  e  strumentali  necessarie  all'esercizio
          delle funzioni loro attribuite. Fermi  restando  i  vincoli
          previsti dalla normativa vigente in materia  di  personale,
          la spesa sostenuta per il personale  dell'Unione  non  puo'
          comportare, in sede di prima applicazione,  il  superamento
          della   somma   delle   spese   di   personale    sostenute
          precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A  regime,
          attraverso   specifiche   misure    di    razionalizzazione
          organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni,
          devono essere assicurati progressivi risparmi di  spesa  in
          materia di personale. 
                5-bis.Previa  apposita  convenzione,  i  sindaci  dei
          comuni  facenti  parte  dell'Unione  possono  delegare   le
          funzioni di ufficiale dello stato civile e  di  anagrafe  a
          personale idoneo dell'Unione stessa, o dei  singoli  comuni
          associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 3, e  dall'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
          recante regolamento per la revisione e  la  semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile, a norma  dell'articolo
          2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
              5-ter. Il presidente dell'unione di  comuni  si  avvale
          del segretario di  un  comune  facente  parte  dell'unione,
          senza  che  cie'   comporti   l'erogazione   di   ulteriori
          indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. Sono fatti salvi  gli  incarichi  per  la
          funzione di segretario gia' affidati  ai  dipendenti  delle
          unioni  o  dei  comuni  anche  ai  sensi  del   comma   557
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311.  Ai
          segretari  delle  unioni  di   comuni   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1981,  n.
          93, e successive modificazioni. 
                6. L'atto costitutivo e lo statuto  dell'unione  sono
          approvati dai  consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le
          procedure e con la maggioranza richieste per  le  modifiche
          statutarie.  Lo  statuto  individua  le   funzioni   svolte
          dall'unione e le corrispondenti risorse. 
                7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle
          tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi  ad  esse
          affidati. 
                8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero
          dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 6,  commi
          5 e 6.». 
              - Si riporta il testo del comma  557  dell'art.1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
                «557. I comuni con  popolazione  inferiore  ai  5.000
          abitanti, i consorzi tra  enti  locali  gerenti  servizi  a
          rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni
          di comuni possono  servirsi  dell'attivita'  lavorativa  di
          dipendenti a tempo pieno di  altre  amministrazioni  locali
          purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  23
          marzo 1981 n. 93 (Disposizioni integrative  della  legge  3
          dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo
          della montagna): 
                « Art. 8. (Segretari delle comunita'  montane).  Sono
          abilitati  a   rogare,   nell'esclusivo   interesse   delle
          comunita'  montane,  gli  atti  e  i   contratti   di   cui
          all'articolo 87 del testo  unico  della  legge  comunale  e
          provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo  1934,  n.
          383  ,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   i
          segretari delle comunita' montane che siano in possesso dei
          requisiti richiesti per la partecipazione  al  concorso  di
          segretario comunale. 
                Per il rogito  degli  atti  e  contratti  di  cui  ai
          precedenti commi, alle comunita' montane e ai  consorzi  di
          comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90
          per cento, mentre il rimanente 10 per cento  viene  versato
          in  apposito  fondo  da  costituire  presso  il   Ministero
          dell'interno. Ai segretari roganti e' attribuito il 75  per
          cento della quota spettante alla  comunita'  montana  e  al
          consorzio di comuni, fino ad un massimo di un  terzo  della
          base presa in considerazione per i segretari comunali. 
                Circa  le  misure  dei  diritti  di  segreteria,   le
          modalita'  di  riscossione,  le  finalita'  del   fondo   e
          quant'altro  riguardi  la  disciplina  della   materia   si
          applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la
          relativa tabella D della  L.  8  giugno  1962,  n.  604,  e
          successive modificazioni ed integrazioni». 
              Comma 107 
              - Si riporta il testo dei commi 28-bis e  31  dell'art.
          14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio   2010,   n.   122
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
                «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si  applica
          l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.» 
                «31. Il limite  demografico  minimo  delle  unioni  e
          delle convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in
          10.000 abitanti, ovvero  in  3.000  abitanti  se  i  comuni
          appartengono o sono appartenuti a comunita' montane,  fermo
          restando che in tal caso, le unioni devono  essere  formate
          da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
          ed eventuali deroghe in ragione di  particolari  condizioni
          territoriali, individuati dalla regione. Il limite  non  si
          applica alle unioni di comuni gia' costituite. 
              Comma 111 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge  7  marzo
          1986, n. 65 recante  (Legge-quadro  sull'ordinamento  della
          polizia municipale): 
                «Art. 2  -  (Funzioni  del  sindaco).  Il  sindaco  o
          l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle  funzioni
          di cui al precedente articolo 1, impartisce  le  direttive,
          vigila  sull'espletamento   del   servizio   e   adotta   i
          provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.». 
              Comma 112 
              - Si riporta il  testo  dei  commi  3,  3-bis  e  3-ter
          dell'art.15  della  legge  24   febbraio   1992,   n.   225
          (Istituzione  del  Servizio  nazionale   della   protezione
          civile): 
                "3. Il sindaco e' autorita'  comunale  di  protezione
          civile.  Al  verificarsi  dell'emergenza  nell'ambito   del
          territorio comunale, il sindaco  assume  la  direzione  dei
          servizi di  emergenza  che  insistono  sul  territorio  del
          comune, nonche' il coordinamento dei servizi di soccorso  e
          di assistenza alle  popolazioni  colpite  e  provvede  agli
          interventi necessari  dandone  immediata  comunicazione  al
          prefetto e al presidente della giunta regionale. 
                3-bis.   Il   comune   approva   con    deliberazione
          consiliare, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, il piano  di  emergenza
          comunale previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di
          protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalita'
          di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento
          della protezione civile e dalle giunte regionali. 
                3-ter.   Il   comune   provvede   alla   verifica   e
          all'aggiornamento periodico del proprio piano di  emergenza
          comunale,   trasmettendone   copia   alla   regione,   alla
          prefettura-ufficio  territoriale   del   Governo   e   alla
          provincia territorialmente competenti.". 
              Comma 113 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  57  del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art.  57  -   (Ufficiali   e   agenti   di   polizia
          giudiziaria).  1.  Salve  le   disposizioni   delle   leggi
          speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: 
                  a) i dirigenti,  i  commissari,  gli  ispettori,  i
          sovrintendenti e gli altri  appartenenti  alla  polizia  di
          Stato ai  quali  l'ordinamento  dell'amministrazione  della
          pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; 
                  b)  gli  ufficiali  superiori  e  inferiori   e   i
          sottufficiali dei carabinieri, della  guardia  di  finanza,
          degli agenti di custodia e del corpo forestale dello  Stato
          nonche' gli  altri  appartenenti  alle  predette  forze  di
          polizia   ai   quali   l'ordinamento    delle    rispettive
          amministrazioni riconosce tale qualita'; 
                  c) il sindaco dei comuni  ove  non  abbia  sede  un
          ufficio della polizia di Stato ovvero un comando  dell'arma
          dei carabinieri o della guardia di finanza. 
                2. Sono agenti di polizia giudiziaria: 
                  a) il personale della polizia  di  Stato  al  quale
          l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
          riconosce tale qualita'; 
                  b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti
          di  custodia,   le   guardie   forestali   e,   nell'ambito
          territoriale dell'ente di appartenenza,  le  guardie  delle
          province e dei comuni quando sono in servizio. 
                3.  Sono  altresi'  ufficiali  e  agenti  di  polizia
          giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono  destinate  e
          secondo le rispettive attribuzioni, le persone  alle  quali
          le  leggi  e  i  regolamenti  attribuiscono   le   funzioni
          previste.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge  7
          marzo 1986, n. 65: 
                «Art.  5  -  (Funzioni  di  polizia  giudiziaria,  di
          polizia stradale, di pubblica sicurezza)1. Il personale che
          svolge  servizio   di   polizia   municipale,   nell'ambito
          territoriale dell'ente di appartenenza e nei  limiti  delle
          proprie attribuzioni, esercita anche: 
                  a) funzioni di polizia  giudiziaria,  rivestendo  a
          tal fine la qualita'  di  agente  di  polizia  giudiziaria,
          riferita  agli  operatori,  o  di  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria, riferita ai responsabili del  servizio  o  del
          Corpo e agli addetti al coordinamento e  al  controllo,  ai
          sensi  dell'articolo  221,  terzo  comma,  del  codice   di
          procedura penale; 
                  b)  servizio  di   polizia   stradale,   ai   sensi
          dell'articolo  137  del  testo  unico  delle  norme   sulla
          circolazione stradale approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; 
                  c) funzioni ausiliarie  di  pubblica  sicurezza  ai
          sensi dell'articolo 3 della presente legge. 
                2. A tal fine  il  prefetto  conferisce  al  suddetto
          personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di
          agente  di  pubblica  sicurezza,  dopo  aver  accertato  il
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti civili e politici; 
                  b) non aver subito condanna a  pena  detentiva  per
          delitto non colposo o non essere stato sottoposto a  misura
          di prevenzione; 
                    c) non essere stato espulso dalle Forze armate  o
          dai  Corpi  militarmente  organizzati  o   destituito   dai
          pubblici uffici. 
                3. Il  prefetto,  sentito  il  sindaco,  dichiara  la
          perdita della qualita'  di  agente  di  pubblica  sicurezza
          qualora accerti  il  venir  meno  di  alcuno  dei  suddetti
          requisiti. 
                4. Nell'esercizio  delle  funzioni  di  agente  e  di
          ufficiale di polizia giudiziaria e di  agente  di  pubblica
          sicurezza, il personale di cui sopra, messo a  disposizione
          dal  sindaco,  dipende  operativamente   dalla   competente
          autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza nel  rispetto
          di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco. 
                5. Gli addetti al servizio di polizia  municipale  ai
          quali e'  conferita  la  qualita'  di  agente  di  pubblica
          sicurezza possono, previa deliberazione in  tal  senso  del
          consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui
          possono essere dotati in relazione al tipo di servizio  nei
          termini  e  nelle   modalita'   previsti   dai   rispettivi
          regolamenti, anche fuori dal servizio, purche'  nell'ambito
          territoriale dell'ente di appartenenza e nei  casi  di  cui
          all'articolo 4. Tali modalita' e casi  sono  stabiliti,  in
          via  generale,  con  apposito  regolamento  approvato   con
          decreto del Ministro dell'interno,  sentita  l'Associazione
          nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce
          anche la tipologia, il numero delle  armi  in  dotazione  e
          l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento  al  loro
          uso.». 
              Comma 116 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.16  -  (Municipi)  -  1.  Nei  comuni  istituiti
          mediante fusione di due o piu' comuni contigui  lo  statuto
          comunale  puo'  prevedere  l'istituzione  di  municipi  nei
          territori delle comunita' di origine o di alcune di esse. 
                2.  Lo  statuto   e   il   regolamento   disciplinano
          l'organizzazione  e  le  funzioni  dei  municipi,   potendo
          prevedere  anche  organi  eletti  a  suffragio   universale
          diretto. - Si applicano agli amministratori dei municipi le
          norme previste per gli amministratori dei comuni  con  pari
          popolazione.». 
              Comma 117 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.15  -   (Modifiche   territoriali   fusione   ed
          istituzione di comuni). A norma degli articoli  117  e  133
          della  Costituzione,  le  regioni  possono  modificare   le
          circoscrizioni   territoriali   dei   comuni   sentite   le
          popolazioni interessate, nelle forme previste  dalla  legge
          regionale. Salvo i casi di fusione  tra  piu'  comuni,  non
          possono  essere  istituiti  nuovi  comuni  con  popolazione
          inferiore  ai  10.000  abitanti  o  la   cui   costituzione
          comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto
          tale limite. 
                2. I comuni che hanno dato avvio al  procedimento  di
          fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali  possono,
          anche  prima  dell'istituzione  del  nuovo  ente,  mediante
          approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
          comunali, definire lo statuto che entrera'  in  vigore  con
          l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
          modifiche dello stesso da  parte  degli  organi  del  nuovo
          comune  istituto.  Lo  statuto  del  nuovo  comune   dovra'
          prevedere che  alle  comunita'  dei  comuni  oggetto  della
          fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
          di decentramento dei servizi. 
                3. Al fine di favorire la fusione dei  comuni,  oltre
          ai contributi della regione, lo Stato eroga,  per  i  dieci
          anni successivi alla fusione  stessa,  appositi  contributi
          straordinari commisurati ad  una  quota  dei  trasferimenti
          spettanti ai singoli comuni che si fondono. 
                4. La  denominazione  delle  borgate  e  frazioni  e'
          attribuita ai  comuni  ai  sensi  dell'articolo  118  della
          Costituzione.». 
              Comma 121 
              - Si riporta il testo del comma  28  dell'art.  14  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: 
                «28. I comuni con popolazione fino a 5.000  abitanti,
          ovvero  fino  a  3.000  abitanti  se  appartengono  o  sono
          appartenuti a comunita' montane, esclusi i  comuni  il  cui
          territorio coincide integralmente con quello di  una  o  di
          piu' isole e il comune  di  Campione  d'Italia,  esercitano
          obbligatoriamente in forma associata,  mediante  unione  di
          comuni o convenzione, le funzioni fondamentali  dei  comuni
          di cui al comma 27, ad  esclusione  della  lettera  l).  Se
          l'esercizio di tali  funzioni  e'  legato  alle  tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  i  comuni   le
          esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo  le
          modalita' stabilite dal presente articolo,  fermo  restando
          che  tali  funzioni  comprendono  la  realizzazione  e   la
          gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati,  fonia,
          apparati,  di  banche  dati,   di   applicativi   software,
          l'approvvigionamento  di  licenze  per  il   software,   la
          formazione  informatica  e  la   consulenza   nel   settore
          dell'informatica.». 
              Comma 123 
              - Il contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo
          al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile  1999,
          e' stato pubblicato nel supplemento ordinario  n.  81  alla
          Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1999, n. 95. 
              Comma 125 
              - Si riporta il testo dell'art. 151 del citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art.151 - (Principi in materia di contabilita') - 1.
          Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
          di previsione per l'anno successivo, osservando i  principi
          di  unita',  annualita',   universalita'   ed   integrita',
          veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine
          puo'   essere   differito   con   decreto   del    Ministro
          dell'interno, d'intesa con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di
          motivate esigenze. 
                2.  Il  bilancio  e'  corredato  di   una   relazione
          previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di
          durata pari a quello della regione di appartenenza e  degli
          allegati previsti dall'articolo 172 o  da  altre  norme  di
          legge. 
                3. I documenti di  bilancio  devono  comunque  essere
          redatti in modo da consentirne la  lettura  per  programmi,
          servizi ed interventi. 
                4. I provvedimenti dei responsabili dei  servizi  che
          comportano impegni di spesa sono trasmessi al  responsabile
          del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
          del visto di regolarita' contabile attestante la  copertura
          finanziaria. 
                5.  I  risultati  di  gestione  sono  rilevati  anche
          mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto
          comprendente  il  conto  del  bilancio  e  il   conto   del
          patrimonio. 
                6.  Al   rendiconto   e'   allegata   una   relazione
          illustrativa della giunta che  esprime  le  valutazioni  di
          efficacia dell'azione condotta  sulla  base  dei  risultati
          conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
                7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
          entro il 30 aprile dell'anno successivo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 163 del citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art.   163   (Esercizio   provvisorio   e   gestione
          provvisoria). 1. Nelle more dell'approvazione del  bilancio
          di previsione da parte dell'organo regionale di  controllo,
          l'organo   consiliare   dell'ente   delibera    l'esercizio
          provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla
          base del bilancio gia' deliberato. Gli enti locali  possono
          effettuare, per ciascun intervento,  spese  in  misura  non
          superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
          nel  bilancio  deliberato,  con  esclusione   delle   spese
          tassativamente regolate dalla legge o non  suscettibili  di
          pagamento frazionato in dodicesimi. 
                2. Ove  non  sia  stato  deliberato  il  bilancio  di
          previsione,  e'  consentita  esclusivamente  una   gestione
          provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti  di
          spesa dell'ultimo bilancio  approvato,  ove  esistenti.  La
          gestione provvisoria  e'  limitata  all'assolvimento  delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, al  pagamento
          delle spese di personale, di residui passivi,  di  rate  di
          mutuo,  di  canoni,  imposte  e  tasse,  ed,  in  generale,
          limitata alle sole operazioni necessarie  per  evitare  che
          siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 
                3. Ove la scadenza del termine per  la  deliberazione
          del bilancio di  previsione  sia  stata  fissata  da  norme
          statali in un periodo successivo all'inizio  dell'esercizio
          finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si
          intende automaticamente autorizzato sino a tale  termine  e
          si applicano le modalita' di gestione di cui  al  comma  1,
          intendendosi    come    riferimento    l'ultimo    bilancio
          definitivamente approvato. ». 
              Comma 126 
              - Si riporta il testo dell'art. 37 del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 37  -  (Composizione  dei  consigli)  -  1.  Il
          consiglio comunale e' composto dal sindaco e: 
                  Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e: 
                    a)  da  60  membri  nei  comuni  con  popolazione
          superiore ad un milione di abitanti; 
                    b)  da  50  membri  nei  comuni  con  popolazione
          superiore a 500.000 abitanti; 
                    c)  da  46  membri  nei  comuni  con  popolazione
          superiore a 250.000 abitanti; 
                    d)  da  40  membri  nei  comuni  con  popolazione
          superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo  popolazione
          inferiore, siano capoluoghi di provincia; 
                    e)  da  30  membri  nei  comuni  con  popolazione
          superiore a 30.000 abitanti; 
                    f)  da  20  membri  nei  comuni  con  popolazione
          superiore a 10.000 abitanti; 
                    g)  da  16  membri  nei  comuni  con  popolazione
          superiore a 3.000 abitanti; 
                    h) da 12 membri negli altri comuni. 
                  2.  Il  consiglio  provinciale  e'   composto   dal
          presidente della provincia e: 
                    a) da 45 membri nelle  province  con  popolazione
          residente superiore a 1.400.000 abitanti; 
                    b)da 36 membri  nelle  province  con  popolazione
          residente superiore a 700.000 abitanti; 
                    c) da 30 membri nelle  province  con  popolazione
          residente superiore a 300.000 abitanti; 
                    d) da 24 membri nelle altre province. 
                  3. Il presidente della provincia  e  i  consiglieri
          provinciali rappresentano la intera provincia. 
                    4. La  popolazione  e'  determinata  in  base  ai
          risultati dell'ultimo censimento ufficiale.». 
              Comma 130 
              - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267 si veda la nota al comma 117. 
              - Per il testo dell'articolo 133 della Costituzione  si
          veda la nota al comma 6. 
              Comma 134 
              - Si riporta il testo del comma  9,  dell'art.  18  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per  il
          rilancio dell'economia): 
                «9. A valere sul Fondo di cui al comma 1,  in  deroga
          alla procedura  indicata  al  comma  2,  l'importo  di  100
          milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello  stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          Trasporti,  e'  destinato  alla  realizzazione  del   primo
          Programma   «6000   Campanili»    concernente    interventi
          infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione  e  nuova
          costruzione  di  edifici   pubblici,   ivi   compresi   gli
          interventi relativi all'adozione  di  misure  antisismiche,
          ovvero di realizzazione e manutenzione  di  reti  viarie  e
          infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse  o  reti
          telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa
          in  sicurezza   del   territorio.   Possono   accedere   al
          finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri,
          autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal  decreto
          legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  e  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207.  Entro
          30 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, con apposita  convenzione
          tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  -
          Dipartimento per le infrastrutture, gli affari  generali  e
          il  personale  -  e  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI), da  approvare  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  pubblicare  sulla
          Gazzetta  Ufficiale,  sono  disciplinati  i   criteri   per
          l'accesso all'utilizzo delle risorse degli  interventi  che
          fanno  parte  del  Programma.  I  Comuni  con   popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti, le unioni  composte  da  comuni
          con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti  e  i  comuni
          risultanti da fusione tra comuni, ciascuno  dei  quali  con
          popolazione inferiore a  5.000  abitanti,  per  il  tramite
          dell'ANCI, presentano entro 60 giorni  dalla  pubblicazione
          sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della
          sopra  citata  convenzione,  le  richieste  di   contributo
          finanziario  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Il contributo richiesto per il singolo  progetto
          non puo' essere inferiore a  500.000  euro  e  maggiore  di
          1.000.000 di euro e il costo totale del singolo  intervento
          puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso  in
          cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano gia'
          immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune
          proponente. Ogni Comune puo' presentare un  solo  progetto.
          Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento
          e' approvato con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti.». 
              Comma 135 
              - Si riporta il testo del comma  17  dell'art.  16  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          13 agosto 2011, n. 138, recante  ulteriori  misure  urgenti
          per la  stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo.
          Delega   al   Governo   per   la   riorganizzazione   della
          distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari): 
                «17.  A  decorrere  dal  primo  rinnovo  di   ciascun
          consiglio comunale  successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto: 
                  a) per  i  comuni  con  popolazione  fino  a  3.000
          abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal
          sindaco, da dieci consiglieri e  il  numero  massimo  degli
          assessori e' stabilito in due; 
                  b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e
          fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e'  composto,
          oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri ed  il  numero
          massimo di assessori e' stabilito in quattro; 
                  c). (abrogata). 
                  d). (abrogata). ». 
              Comma 136 
              - Il decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre  2000,
          n. 227, S.O. 
              Comma 138 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 51. - (Durata  del  mandato  del  sindaco,  del
          presidente della provincia e dei consigli. Limitazione  dei
          mandati)  .1.  Il  sindaco  e  il  consiglio  comunale,  il
          presidente  della  provincia  e  il  consiglio  provinciale
          durano in carica per un periodo di cinque anni. 
                2. Chi ha ricoperto per due  mandati  consecutivi  la
          carica di sindaco e di presidente della provincia  non  e',
          allo   scadere   del   secondo   mandato,    immediatamente
          rieleggibile alle medesime cariche. 
                3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se  uno
          dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a  due
          anni, sei  mesi  e  un  giorno,  per  causa  diversa  dalle
          dimissioni volontarie.». 
              Comma 139 
              - Si riporta il testo del comma  3,  dell'art.  13  del
          citato decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148
          recante  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  recante  ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo. Delega al Governo per la  riorganizzazione  della
          distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari): 
                  «3.Fermo restando quanto previsto  dalla  legge  20
          luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche
          di deputato e di senatore, nonche' le cariche di governo di
          cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215  del
          2004,  sono  incompatibili  con  qualsiasi   altra   carica
          pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad  organi
          di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla  data
          di indizione delle elezioni  o  della  nomina,  popolazione
          superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto  previsto
          dall'articolo  62  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita'  di
          cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di
          indizione delle elezioni relative  alla  prima  legislatura
          parlamentare successiva alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle
          relative elezioni successive alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, le incompatibilita' di cui  al  primo
          periodo si applicano, altresi', alla carica di  membro  del
          Parlamento europeo  spettante  all'Italia,  fermo  restando
          quanto previsto  dall'articolo  6,  commi  secondo,  terzo,
          quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
          e successive modificazioni. Resta fermo  in  ogni  caso  il
          divieto di  cumulo  con  ogni  altro  emolumento;  fino  al
          momento  dell'esercizio  dell'opzione,  non  spetta   alcun
          trattamento per la carica sopraggiunta.». 
              Comma 140 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
                «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
                2. Il disegno di legge di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 
                3. Salvi i principi e i criteri  direttivi  specifici
          per le singole materie, stabiliti con la legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)   definizione   del   riassetto   normativo    e
          codificazione  della  normativa   primaria   regolante   la
          materia, previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
          Stato, reso nel termine di novanta giorni  dal  ricevimento
          della   richiesta,   con   determinazione   dei    principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; 
                  a-bis)  coordinamento  formale  e  sostanziale  del
          testo delle disposizioni vigenti, apportando  le  modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                  b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,
          fatta   salva   l'applicazione   dell'articolo   15   delle
          disposizioni sulla legge in  generale  premesse  al  codice
          civile; 
                  c)   indicazione   dei   principi   generali,    in
          particolare per  quanto  attiene  alla  informazione,  alla
          partecipazione,  al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e
          pubblicita' che regolano i procedimenti  amministrativi  ai
          quali si attengono i regolamenti previsti dal comma  2  del
          presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                  d)  eliminazione  degli  interventi  amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
                  e)  sostituzione  degli  atti  di   autorizzazione,
          licenza, concessione, nulla osta, permesso  e  di  consenso
          comunque  denominati  che  non  implichino   esercizio   di
          discrezionalita' amministrativa e il cui  rilascio  dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una denuncia di inizio di attivita' da presentare da  parte
          dell'interessato all'amministrazione  competente  corredata
          dalle attestazioni  e  dalle  certificazioni  eventualmente
          richieste; 
                  f) determinazione dei casi in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
                  g)   revisione   e   riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte: 
                    1) alla regolazione ai  fini  dell'incentivazione
          della concorrenza; 
                    2) alla eliminazione delle rendite e dei  diritti
          di  esclusivita',   anche   alla   luce   della   normativa
          comunitaria; 
                    3) alla eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
                    4)  alla   protezione   di   interessi   primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
                    5) alla tutela dell'identita'  e  della  qualita'
          della   produzione   tipica   e   tradizionale   e    della
          professionalita'; 
                  h) promozione degli interventi  di  autoregolazione
          per  standard  qualitativi  e   delle   certificazioni   di
          conformita' da parte delle categorie produttive,  sotto  la
          vigilanza  pubblica  o  di  organismi  indipendenti,  anche
          privati, che accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle
          fasi delle attivita' economiche  e  professionali,  nonche'
          dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
                  i) per le ipotesi per le  quali  sono  soppressi  i
          poteri amministrativi autorizzatori o ridotte  le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
                  l) attribuzione delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
                  m)   definizione   dei   criteri   di   adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
                  n) indicazione esplicita dell'autorita'  competente
          a   ricevere   il   rapporto   relativo    alle    sanzioni
          amministrative, ai sensi dell'articolo 17  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
                3-bis.  Il  Governo,  nelle  materie  di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
                4. I decreti legislativi e i regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
                  a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
          e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi
          o strumentali, in modo da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
                  b) riduzione dei termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
                  c)  regolazione  uniforme  dei  procedimenti  dello
          stesso tipo che si svolgono presso diverse  amministrazioni
          o presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
                  d)   riduzione   del   numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita'; 
                  e) semplificazione e accelerazione delle  procedure
          di  spesa  e  contabili,  anche  mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
                  f) aggiornamento  delle  procedure,  prevedendo  la
          piu'  estesa  e  ottimale  utilizzazione  delle  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
                  f-bis)  generale  possibilita'  di  utilizzare,  da
          parte  delle  amministrazioni  e  dei  soggetti  a   queste
          equiparati, strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle
          materie  o  nelle  fattispecie  nelle   quali   l'interesse
          pubblico non puo' essere perseguito  senza  l'esercizio  di
          poteri autoritativi; 
                  f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
                  f-quater) riconduzione delle intese, degli  accordi
          e degli  atti  equiparabili  comunque  denominati,  nonche'
          delle  conferenze  di  servizi,  previste  dalle  normative
          vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno  o
          piu' schemi base o modelli di  riferimento  nei  quali,  ai
          sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni,  siano  stabilite
          le  responsabilita',  le  modalita'  di  attuazione  e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
                  f-quinquies)  avvalimento  di  uffici  e  strutture
          tecniche e  amministrative  pubbliche  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni, sulla base di  accordi  conclusi
          ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, e successive modificazioni. 
                5. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  2  sono
          emanati su proposta del Ministro  competente,  di  concerto
          con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro
          per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e  con
          il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   previa
          acquisizione del parere della Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e,  successivamente,  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari competenti che sono resi entro il  termine  di
          sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
                6. I regolamenti di cui al comma 2 sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  quando  siano  coinvolti  interessi  delle
          regioni e delle autonomie locali, del parere del  Consiglio
          di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
          I pareri della Conferenza  unificata  e  del  Consiglio  di
          Stato sono  resi  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta;
          quello   delle   Commissioni    parlamentari    e'    reso,
          successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni  dalla
          richiesta.  Per  la   predisposizione   degli   schemi   di
          regolamento la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle
          Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. 
                7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  2,  ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
                8. I regolamenti di cui al  comma  2  si  conformano,
          oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri  e
          principi: 
                  a)  trasferimento  ad  organi  monocratici   o   ai
          dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
          non  richiedono,  in  ragione  della   loro   specificita',
          l'esercizio  in  forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi  collegiali  con  conferenze  di   servizi   o   con
          interventi,  nei  relativi   procedimenti,   dei   soggetti
          portatori di interessi diffusi; 
                  b) individuazione  delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo; 
                  c) soppressione dei procedimenti che risultino  non
          piu'  rispondenti   alle   finalita'   e   agli   obiettivi
          fondamentali definiti dalla legislazione di settore  o  che
          risultino   in   contrasto   con   i   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
                  d) soppressione dei  procedimenti  che  comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
                  e)  adeguamento  della  disciplina  sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
                  f) soppressione dei procedimenti che derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
                  g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
                8-bis.  Il  Governo  verifica   la   coerenza   degli
          obiettivi  di   semplificazione   e   di   qualita'   della
          regolazione con la definizione della posizione italiana  da
          sostenere  in  sede  di  Unione  europea  nella   fase   di
          predisposizione  della  normativa  comunitaria,  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          303. Assicura la partecipazione italiana  ai  programmi  di
          semplificazione e di  miglioramento  della  qualita'  della
          regolazione interna e a livello europeo. 
                9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
                10. Gli organi responsabili di direzione  politica  e
          di amministrazione  attiva  individuano  forme  stabili  di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
                11.  I  servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.». 
              Comma 142 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della  legge
          7 giugno 1991, n. 182, e  successive  modificazioni  (Norme
          per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali,
          comunali e circoscrizionali): 
                «Art. 1. - 1. Le elezioni  dei  consigli  comunali  e
          provinciali si svolgono in un turno  annuale  ordinario  da
          tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il  15
          giugno se il mandato scade  nel  primo  semestre  dell'anno
          ovvero nello stesso  periodo  dell'anno  successivo  se  il
          mandato scade nel secondo semestre. 
                2. Il mandato decorre  per  ciascun  consiglio  dalla
          data delle elezioni. 
                Art. 2. - 1. Le  elezioni  dei  consigli  comunali  e
          provinciali che devono essere rinnovati per motivi  diversi
          dalla  scadenza  del  mandato  si  svolgono  nella   stessa
          giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le  condizioni
          che rendono necessario il rinnovo si sono verificate  entro
          il  24  febbraio,  ovvero  nello  stesso  periodo  di   cui
          all'articolo 1 dell'anno successivo, se  le  condizioni  si
          sono verificate oltre tale data.». 
              Comma 143 
              - Si riporta il testo del comma 115 dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2012, n.  228,  abrogato  dalla  presente
          legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012,  n.
          302, S.O. 
              Comma 145 
              -  La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
          (Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24
          ottobre 2001, n. 248. 
              Comma 149 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  9  del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
                «Art. 9. - 1. 
                1-bis.  
                2. 
                3. 
                4. 
                5. 
                6. 
                7. 
                7-bis.All'articolo   15,   comma   5,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per  la
          Corte dei conti» sono  inserite  le  seguenti:  «,  per  il
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e  dopo  le
          parole: «Presidente della Corte dei conti» sono inserite le
          seguenti:  «,  del  Presidente  del   Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro». 
                7-ter.All'articolo  22,  comma  2,  della  legge   30
          dicembre  1986,  n.  936,  dopo  le  parole:  «le  funzioni
          previste» sono inserite le seguenti: «dalla legge e»  e  le
          parole:  «o  che  gli  sono  attribuite   dall'ufficio   di
          presidenza» sono soppresse. 
                7-quater .Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».