IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e  in
particolare gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, e in particolare gli articoli 15 e 18; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di  organizzazione  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare,
l'articolo  2:  comma  10,  che  prevede  la  riorganizzazione  delle
amministrazioni per le quali sono stati adottati i  provvedimenti  di
riduzione della dotazione organica ai sensi  dei  commi  1  e  5  del
medesimo articolo;  comma  10-ter,  secondo  il  quale  «Al  fine  di
semplificare ed accelerare  il  riordino  previsto  dal  comma  10  e
dall'articolo 23-quinquies, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2012, i regolamenti di  organizzazione  dei  Ministeri  sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministero per la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente  comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti
decreti cessa di  aver  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il
regolamento di organizzazione vigente.»; 
  Visto l'articolo 1, comma 406 della legge 24 dicembre 2012, n.  228
che ha disposto la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui  al
citato articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, con il quale e' stata rideterminata in  riduzione,  tra
l'altro,  la  dotazione  organica  del  Ministero  della  salute,  in
attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 5, del citato decreto-legge  n.
95 del 2012; 
  Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, ai sensi del quale, le amministrazioni che  hanno  provveduto  a
effettuare la riduzione delle dotazioni organiche devono  adottare  i
propri regolamenti di organizzazione entro il termine massimo del  31
dicembre 2013, e che il termine previsto dal citato articolo 2, comma
10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, e' differito al 31 dicembre
2013; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, ai sensi del quale il termine  del  31  dicembre  2013,  di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 si intende
rispettato dai Ministeri che entro la medesima  data  trasmettano  al
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione  gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  che
prevede che  gli  assetti  organizzativi  definiti  con  il  predetto
provvedimento, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di
spesa,  possono  derogare   alla   disciplina   legislativa   vigente
concernente le strutture di primo livello di ciascun  ministero,  nel
rispetto delle  disposizioni  generali  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,
recante  istituzione  del  Comitato  di  supporto  strategico   degli
istituti zooprofilattici sperimentali; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto l'articolo 1, commi 82 e 84, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'  2013),  concernente  il
trasferimento alle regioni  delle  funzioni  statali  di  regolazione
finanziaria  delle  partite  debitorie  e  creditorie  connesse  alla
mobilita' sanitaria internazionale e quelle in materia di  assistenza
sanitaria indiretta, di cui all'articolo 3, comma 1,  lett.  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il riordino degli organi collegiali  ed  altri  organismi
operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo  2,
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013,
n. 138, recante il regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministero della  salute  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance; 
  Visto l'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilita' 2014), che  nel  mantenere  al  Ministero  della
salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al  personale
navigante e aeronavigante accentra le stesse  presso  gli  uffici  di
sanita' marittima, aerea e di frontiera con riduzione di  una  unita'
della dotazione organica dei dirigenti di II fascia del Ministero; 
  Vista la proposta formulata dal Capo dell'Ufficio  legislativo  del
Ministro della  salute,  d'ordine  del  Ministro,  con  nota  del  23
dicembre 2013, prot. n. 7211-P, ai  fini  della  predisposizione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione
del Dicastero ai sensi dell'articolo  2,  comma  10-ter,  del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, e successive modificazioni; 
  Preso atto che sulla proposta  di  riorganizzazione  del  Ministero
della salute, sono state informate le Organizzazioni sindacali  nella
riunione tenutasi in data 18 dicembre 2013; 
  Visto l'articolo 2, comma 10-ter, del citato  decreto-legge  n.  95
del 2012, e successive modificazioni,  che  prevede  la  facolta'  di
richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi  di  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi della
medesima norma; 
  Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta
coerente con: a) i compiti e  le  funzioni  attribuite  al  Ministero
della  salute  dalla  normativa  vigente;  b)  i  criteri   contenuti
nell'articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 95  del  2012;
c) la nuova dotazione organica,  come  rideterminata  dal  menzionato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio  2013  e
modificata in attuazione dell'articolo 1, comma 233  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147;  d)  l'articolo  1,  comma  6,  del  citato
decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  150,  secondo  cui  gli  assetti
organizzativi definiti, qualora  determinino  comprovati  effetti  di
riduzione di spesa,  possono  derogare  alla  disciplina  legislativa
vigente  concernente  le  strutture  di  primo  livello  di   ciascun
Ministero,  nel  rispetto  delle   disposizioni   generali   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Ritenuto pertanto, per la suddetta motivazione, nonche' per ragioni
di speditezza  e  celerita',  di  non  avvalersi  della  facolta'  di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Organizzazione del Ministero della salute 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero della salute di seguito denominato «Ministero». 
  2. Il Ministero della  salute,  si  articola  in  dodici  Direzioni
generali coordinate da un Segretario generale, le quali  assumono  le
seguenti denominazioni: 
    a) Direzione generale della prevenzione sanitaria; 
    b) Direzione generale della programmazione sanitaria; 
    c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio sanitario nazionale; 
    d) Direzione generale  dei  dispositivi  medici  e  del  servizio
farmaceutico; 
    e)  Direzione  generale  della  ricerca  e  dell'innovazione   in
sanita'; 
    f)  Direzione  generale  della  vigilanza  sugli  enti  e   della
sicurezza delle cure; 
    g)  Direzione  generale  della  sanita'  animale  e  dei  farmaci
veterinari; 
    h) Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli  alimenti
e la nutrizione; 
    i)  Direzione  generale  della  digitalizzazione,   del   sistema
informativo sanitario e della statistica; 
    l) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della
salute; 
    m) Direzione generale della comunicazione e dei rapporti  europei
e internazionali; 
    n) Direzione generale del personale,  dell'organizzazione  e  del
bilancio. 
  3. Le direzioni generali, che svolgono  le  funzioni  previste  dal
presente regolamento, nonche' ogni altra  funzione  a  esse  connessa
attribuita al Ministero dalla vigente normativa, provvedono altresi',
secondo  le  rispettive  competenze,  ai  compiti   in   materia   di
contenzioso  e  alle  attivita'   connesse   all'espletamento   delle
procedure di evidenza pubblica  e  alla  stipulazione  di  contratti,
assumendone  le  rispettive  responsabilita'.  Il  coordinamento  del
contenzioso afferente a piu' direzioni e' assicurato  dal  segretario
generale. 
  4. Nell'ambito delle materie  di  rispettiva  competenza,  ove  non
diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i  poteri
di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente. 
  5. In caso di assenza o  impedimento  del  segretario  generale  le
funzioni vicarie sono conferite a uno dei direttori generali. In caso
di assenza o impedimento di un direttore generale, sono  conferite  a
un dirigente di seconda fascia della propria direzione. 
  6. Presso il Ministero opera la Conferenza permanente dei direttori
generali del Ministero, di seguito denominata «Conferenza», la  quale
formula  pareri  sulle  questioni  comuni  alle  attivita'  di   piu'
direzioni e puo' formulare proposte  al  Ministro  della  salute,  di
seguito «Ministro», per l'emanazione di  indirizzi  e  direttive.  La
conferenza propone linee e strategie generali in materia di  gestione
delle risorse umane, di servizi comuni e affari  generali  svolti  in
gestione  unificata  nonche'  in  materia  di   coordinamento   delle
attivita'   informatiche.   Elabora   altresi'   proposte   per    la
realizzazione   e   pianificazione   delle   attivita'   del   Centro
polifunzionale per la salute pubblica. La conferenza si  riunisce  in
via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in  via  straordinaria
su richiesta del  segretario  generale  o  di  almeno  due  direttori
generali.  La  Conferenza  si  riunisce  inoltre  su  richiesta   del
Ministro. La conferenza, quando non  sia  presente  il  Ministro,  e'
presieduta dal Segretario generale. 
  7. Presso il Ministero operano il Consiglio superiore  di  sanita',
il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, gli  altri  organi
collegiali e gli organismi di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44,  nonche'  il  Comitato  di  supporto
strategico  degli  istituti  zooprofilattici  sperimentali   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L. 15 marzo 1997, n. 59) recitano: 
              «Art.   47-bis    (Istituzione    del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute. 
              2. Nell'ambito e con finalita'  di  salvaguardia  e  di
          gestione  integrata  dei  servizi  socio-sanitari  e  della
          tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
          salute, sono attribuite al Ministero le funzioni  spettanti
          allo Stato in materia di  tutela  della  salute  umana,  di
          coordinamento del sistema sanitario nazionale, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti  i
          profili di carattere finanziario, di  sanita'  veterinaria,
          di tutela della salute nei luoghi di lavoro,  di  igiene  e
          sicurezza degli alimenti. 
              3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti  risorse,
          le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero,  con
          modalita' definite d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  esercita  la  vigilanza
          sull'Agenzia per i servizi sanitari  regionali  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115. 
              Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                a)  ordinamento  sanitario:  indirizzi   generali   e
          coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  delle  malattie  umane,  ivi  comprese   le
          malattie infettive e  diffusive;  prevenzione,  diagnosi  e
          cura delle affezioni  animali,  ivi  comprese  le  malattie
          infettive  e  diffusive  e   le   zoonosi;   programmazione
          tecnico-sanitaria  di  rilievo   nazionale   e   indirizzo,
          coordinamento  e  monitoraggio  delle  attivita'   tecniche
          sanitarie  regionali,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti
          al concorso  dello  Stato  al  finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale,  anche  quanto  ai  piani  di  rientro
          regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali  e
          l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria; 
                b) tutela della salute umana e  sanita'  veterinaria:
          tutela  della  salute  umana   anche   sotto   il   profilo
          ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci,  sostanze  e
          prodotti    destinati    all'impiego    in    medicina    e
          sull'applicazione delle biotecnologie; adozione  di  norme,
          linee   guida   e   prescrizioni   tecniche    di    natura
          igienico-sanitaria, relative anche a  prodotti  alimentari;
          organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie,
          concorsi e  stato  giuridico  del  personale  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  per  tutti  i  profili  di
          carattere finanziario; polizia  veterinaria;  tutela  della
          salute nei luoghi di lavoro. 
                b-bis) monitoraggio della  qualita'  delle  attivita'
          sanitarie regionali con riferimento ai  livelli  essenziali
          delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro  riferisce
          annualmente al Parlamento. 
              Art. 47-quater (Ordinamento).  -  1.  Il  Ministero  si
          articola  in  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi  degli
          articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non  puo'  essere
          superiore a quattro, in relazione alle aree  funzionali  di
          cui all'art. 47-ter. 
              2.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche». 
              -  Il  testo  degli  articoli  15  e  18  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria) e' il seguente: 
              «Art. 15 (Disciplina della  dirigenza  medica  e  delle
          professioni sanitarie). - 1. Fermo  restando  il  principio
          dell'invarianza della  spesa,  la  dirigenza  sanitaria  e'
          collocata  in  un  unico  ruolo,   distinto   per   profili
          professionali,  e  in  un  unico  livello,  articolato   in
          relazione  alle  diverse  responsabilita'  professionali  e
          gestionali. In sede di contrattazione collettiva  nazionale
          sono  previste,  in  conformita'   ai   principi   e   alle
          disposizioni del presente decreto, criteri generali per  la
          graduazione  delle  funzioni   dirigenziali   nonche'   per
          l'assegnazione,  valutazione  e  verifica  degli  incarichi
          dirigenziali e per l'attribuzione del relativo  trattamento
          economico accessorio correlato alle funzioni  attribuite  e
          alle connesse responsabilita' del risultato. 
              2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata  dal  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto. 
              3.    L'attivita'    dei    dirigenti    sanitari    e'
          caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni  e
          funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
          di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
          verifica,  sono  progressivamente   ampliati.   L'autonomia
          tecnico-professionale, con le connesse responsabilita',  si
          esercita     nel     rispetto     della      collaborazione
          multiprofessionale, nell'ambito di  indirizzi  operativi  e
          programmi di attivita' promossi, valutati  e  verificati  a
          livello    dipartimentale    e    aziendale,    finalizzati
          all'efficace utilizzo delle  risorse  e  all'erogazione  di
          prestazioni appropriate e di  qualita'.  Il  dirigente,  in
          relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati  da
          realizzare  e  alle   specifiche   funzioni   allo   stesso
          attribuite,  e'  responsabile  del   risultato   anche   se
          richiedente  un   impegno   orario   superiore   a   quello
          contrattualmente definito. 
              4.  All'atto  della  prima  assunzione,  al   dirigente
          sanitario sono affidati compiti professionali  con  precisi
          ambiti  di  autonomia  da  esercitare  nel  rispetto  degli
          indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
          attribuite funzioni di collaborazione e  corresponsabilita'
          nella gestione delle attivita'. A tali  fini  il  dirigente
          responsabile  della  struttura  predispone  e  assegna   al
          dirigente  un  programma  di   attivita'   finalizzato   al
          raggiungimento   degli   obiettivi    prefissati    e    al
          perfezionamento delle competenze  tecnico  professionali  e
          gestionali riferite  alla  struttura  di  appartenenza.  In
          relazione alla natura e alle caratteristiche dei  programmi
          da realizzare, alle attitudini  e  capacita'  professionali
          del  singolo  dirigente,   accertate   con   le   procedure
          valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
          cinque anni di  attivita'  con  valutazione  positiva  sono
          attribuite funzioni di natura professionale anche  di  alta
          specializzazione,  di   consulenza,   studio   e   ricerca,
          ispettive, di verifica e  di  controllo,  nonche',  possono
          essere  attribuiti  incarichi  di  direzione  di  strutture
          semplici. 
              5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a  una
          verifica annuale correlata alla retribuzione di  risultato,
          secondo le  modalita'  definite  dalle  regioni,  le  quali
          tengono conto anche dei principi del titolo II del  decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  a  una  valutazione   al   termine
          dell'incarico, attinente alle attivita'  professionali,  ai
          risultati raggiunti  e  al  livello  di  partecipazione  ai
          programmi di formazione continua, effettuata  dal  Collegio
          tecnico, nominato dal direttore generale e  presieduto  dal
          direttore di dipartimento, con le modalita' definite  dalla
          contrattazione nazionale. Gli  strumenti  per  la  verifica
          annuale dei dirigenti medici e  sanitari  con  incarico  di
          responsabile  di  struttura  semplice,  di   direzione   di
          struttura  complessa  e  dei  direttori   di   dipartimento
          rilevano la  quantita'  e  la  qualita'  delle  prestazioni
          sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
          assegnati,   concordati   preventivamente   in   sede    di
          discussione di budget, in base alle risorse  professionali,
          tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
          gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono  alla
          valutazione delle strategie adottate  per  il  contenimento
          dei costi tramite l'uso appropriato  delle  risorse.  Degli
          esiti positivi di  tali  verifiche  si  tiene  conto  nella
          valutazione  professionale  allo   scadere   dell'incarico.
          L'esito positivo della valutazione professionale  determina
          la  conferma  nell'incarico  o  il  conferimento  di  altro
          incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri  per
          l'azienda, fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  9,
          comma  32,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              6. Ai dirigenti con incarico di direzione di  struttura
          complessa sono attribuite, oltre a quelle  derivanti  dalle
          specifiche competenze professionali, funzioni di  direzione
          e organizzazione della struttura, da attuarsi,  nell'ambito
          degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento  di
          appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
          operante  nella  stessa,  e   l'adozione   delle   relative
          decisioni  necessarie  per  il  corretto  espletamento  del
          servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
          con  finalita'  preventive,  diagnostiche,  terapeutiche  e
          riabilitative, attuati nella struttura  loro  affidata.  Il
          dirigente  e'  responsabile  dell'efficace  ed   efficiente
          gestione  delle  risorse  attribuite.  I  risultati   della
          gestione sono sottoposti  a  verifica  annuale  tramite  il
          nucleo di valutazione. 
              7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
          pubblico per titoli ed esami,  disciplinato  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10  dicembre  1997,
          n. 483 ivi compresa la  possibilita'  di  accesso  con  una
          specializzazione in disciplina  affine.  Gli  incarichi  di
          direzione di struttura complessa sono attribuiti  a  coloro
          che siano in possesso dei requisiti di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. 
              7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
          ordinarie,  e  nei  limiti  del  numero   delle   strutture
          complesse previste dall'atto aziendale di cui  all'art.  3,
          comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia  stabilite
          dalla contrattazione collettiva, disciplinano i  criteri  e
          le  procedure  per  il  conferimento  degli  incarichi   di
          direzione  di  struttura  complessa,  previo   avviso   cui
          l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base
          dei seguenti principi: 
                a) la selezione viene effettuata da  una  commissione
          composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e
          da tre direttori  di  struttura  complessa  nella  medesima
          disciplina dell'incarico da conferire, individuati  tramite
          sorteggio da  un  elenco  nazionale  nominativo  costituito
          dall'insieme  degli  elenchi  regionali  dei  direttori  di
          struttura complessa appartenenti  ai  ruoli  regionali  del
          Servizio sanitario nazionale. Qualora  fossero  sorteggiati
          tre direttori di struttura complessa della medesima regione
          ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto,
          non si procede alla  nomina  del  terzo  sorteggiato  e  si
          prosegue  nel  sorteggio  fino  ad  individuare  almeno  un
          componente  della  commissione   direttore   di   struttura
          complessa in regione diversa  da  quella  ove  ha  sede  la
          predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i
          tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di  voti  e'
          eletto il componente piu' anziano. In caso di parita' nelle
          deliberazioni  della  commissione  prevale  il   voto   del
          presidente; 
                b) la  commissione  riceve  dall'azienda  il  profilo
          professionale  del  dirigente  da  incaricare.  Sulla  base
          dell'analisi  comparativa   dei   curricula,   dei   titoli
          professionali  posseduti,   avuto   anche   riguardo   alle
          necessarie  competenze  organizzative  e  gestionali,   dei
          volumi  dell'attivita'  svolta,  dell'aderenza  al  profilo
          ricercato e degli esiti di  un  colloquio,  la  commissione
          presenta al  direttore  generale  una  terna  di  candidati
          idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
          Il direttore generale individua il  candidato  da  nominare
          nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;  ove
          intenda nominare  uno  dei  due  candidati  che  non  hanno
          conseguito   il   migliore   punteggio,    deve    motivare
          analiticamente la scelta. L'azienda  sanitaria  interessata
          puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi
          alla data del conferimento dell'incarico, nel caso  in  cui
          il dirigente a cui e' stato  conferito  l'incarico  dovesse
          dimettersi  o  decadere,  si  procede   alla   sostituzione
          conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti
          parte della terna iniziale; 
                c) la nomina dei  responsabili  di  unita'  operativa
          complessa  a  direzione  universitaria  e'  effettuata  dal
          direttore generale d'intesa  con  il  rettore,  sentito  il
          dipartimento  universitario  competente,  ovvero,   laddove
          costituita,   la   competente   struttura    di    raccordo
          interdipartimentale, sulla base del curriculum  scientifico
          e professionale del responsabile da nominare; 
                d)  il  profilo  professionale   del   dirigente   da
          incaricare, i curricula dei candidati, la  relazione  della
          commissione sono pubblicati sul sito internet  dell'azienda
          prima della nomina. Sono altresi' pubblicate  sul  medesimo
          sito le motivazioni della scelta  da  parte  del  direttore
          generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula
          dei candidati e l'atto motivato di nomina  sono  pubblicati
          sul       sito       dell'ateneo       e       dell'azienda
          ospedaliero-universitaria interessati. 
              7-ter. L'incarico di direttore di  struttura  complessa
          e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
          sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla  data
          di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
          cui al comma 5. 
              7-quater.  L'incarico  di  responsabile  di   struttura
          semplice,  intesa  come  articolazione   interna   di   una
          struttura complessa, e' attribuito dal direttore  generale,
          su proposta del  direttore  della  struttura  complessa  di
          afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio  di
          almeno cinque anni nella disciplina oggetto  dell'incarico.
          L'incarico di responsabile di  struttura  semplice,  intesa
          come  articolazione  interna   di   un   dipartimento,   e'
          attribuito dal  direttore  generale,  sentiti  i  direttori
          delle strutture complesse di afferenza al dipartimento,  su
          proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente  con
          un'anzianita' di  servizio  di  almeno  cinque  anni  nella
          disciplina  oggetto  dell'incarico.  Gli  incarichi   hanno
          durata non inferiore a tre anni e non  superiore  a  cinque
          anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
          da conseguire, la durata, salvo i casi di  revoca,  nonche'
          il corrispondente  trattamento  economico  degli  incarichi
          sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 
              7-quinquies.  Per  il  conferimento  dell'incarico   di
          struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
          a tempo determinato di cui all'art. 15-septies. 
              8.  L'attestato  di  formazione  manageriale   di   cui
          all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come  modificato
          dall'art.  16-quinquies,   deve   essere   conseguito   dai
          dirigenti con incarico di direzione di struttura  complessa
          entro  un  anno  dall'inizio  dell'incarico;   il   mancato
          superamento  del  primo  corso,  attivato   dalla   regione
          successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
          decadenza dall'incarico stesso. I  dirigenti  sanitari  con
          incarico quinquennale alla data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono  tenuti  a
          partecipare  al  primo  corso  di  formazione   manageriale
          programmato   dalla   regione;   i   dirigenti   confermati
          nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
          formazione manageriale. 
              9.  I  contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro
          disciplinano le modalita' di salvaguardia  del  trattamento
          economico fisso dei dirigenti in  godimento  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,
          n. 229.». 
              «Art. 18 (Norme finali e transitorie). - 1. Il Governo,
          con atto regolamentare, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome, adegua  la  vigente  disciplina  concorsuale  del
          personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  alle  norme
          contenute nel presente decreto ed alle norme del  d.lgs.  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo: 
                a) i requisiti specifici, compresi i limiti di  eta',
          per l'ammissione; 
                b)  i  titoli  valutabili  ed  i  criteri   di   loro
          valutazione; 
                c) le prove di esame; 
                d) la composizione delle commissioni esaminatrici; 
                e) le procedure concorsuali; 
                f) le modalita' di nomina dei vincitori; 
                g) le modalita' ed i  tempi  di  utilizzazione  delle
          graduatorie degli idonei. 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma  1  e  salvo  quanto  previsto  dal  d.lgs.  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, i concorsi  continuano  ad  essere  espletati
          secondo la  normativa  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  20  dicembre  1979,  n.   761,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 9, L.  20
          maggio 1985, n. 207. 
              2-bis. In  sede  di  prima  applicazione  del  presente
          decreto il primo livello dirigenziale e' articolato in  due
          fasce economiche nelle quali e' inquadrato rispettivamente: 
                a)   il   personale   della   posizione    funzionale
          corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario; 
                b)  il  personale  gia'  ricompreso  nella  posizione
          funzionale  corrispondente  al  nono  livello   del   ruolo
          medesimo il quale  mantiene  il  trattamento  economico  in
          godimento. 
              Il  personale  di  cui  alla  lettera  b)  in  possesso
          dell'anzianita' di cinque anni nella posizione medesima  e'
          inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneita',  nella
          fascia economica superiore in relazione alla disponibilita'
          di  posti  vacanti  in  tale  fascia.  Con  regolamento  da
          adottarsi entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  ai
          sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  dal
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro della sanita'  di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro e per  la  funzione  pubblica,  sono  determinati  i
          tempi, le procedure e le modalita' per lo  svolgimento  dei
          giudizi  di  idoneita'.  Il  personale   inquadrato   nella
          posizione funzionale corrispondente all'undicesimo  livello
          del  ruolo  sanitario  e'  collocato  nel  secondo  livello
          dirigenziale. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i concorsi  per  la
          posizione   funzionale   iniziale   di   ciascun    profilo
          professionale del personale laureato del ruolo sanitario di
          cui al D.P.R.  20  dicembre  1979,  n.  761,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  per  i  quali  non   siano
          iniziate le prove di  esame,  sono  revocati;  a  decorrere
          dalla  stessa  data  non  possono  essere   utilizzate   le
          graduatorie esistenti per la copertura dei  posti  vacanti,
          salvo che per il conferimento di incarichi  temporanei  non
          rinnovabili della durata  di  otto  mesi  per  esigenze  di
          carattere straordinario. In mancanza di graduatorie valide,
          si applica l'art. 9, comma 17 e  seguenti  della  legge  20
          maggio 1985, n. 207, cui non si possa in  nessun  caso  far
          fronte con il personale esistente all'interno  dell'azienda
          sanitaria. 
              4.  Nelle  pubbliche  selezioni  per  titoli,  di   cui
          all'art. 4  della  legge  5  giugno  1990,  n.  135,  fermo
          restando il punteggio massimo previsto  per  il  curriculum
          formativo e professionale  dalle  vigenti  disposizioni  in
          materia, e' attribuito un punteggio  ulteriore,  di  uguale
          entita' massima, per  i  titoli  riguardanti  le  attivita'
          svolte nel settore delle  infezioni  da  HIV.  I  vincitori
          delle pubbliche selezioni sono assegnati  obbligatoriamente
          nelle unita' di diagnosi e cura delle infezioni  da  HIV  e
          sono tenuti a permanere nella stessa sede  di  assegnazione
          per  un  periodo  non  inferiore   a   cinque   anni,   con
          l'esclusione in tale periodo della possibilita' di  comando
          o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli  interventi
          previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c),  della  legge  5
          giugno   1990,   n.   135,   le   universita'    provvedono
          all'assunzione del personale medico ed infermieristico  ivi
          contemplato  delle  corrispondenti   qualifiche   dell'area
          tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base  di
          convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione  dei
          relativi posti. 
              5. Per quanto non previsto dal  presente  decreto  alle
          unita' sanitarie  locali  e  alle  aziende  ospedaliere  si
          applicano le disposizioni di cui al decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni. 
              6. Il Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,
          disciplina l'impiego nel Servizio  sanitario  nazionale  di
          sistemi  personalizzati   di   attestazione   del   diritto
          all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a
          tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla
          individuazione del soggetto ed alla  gestione  dell'accesso
          alle prestazioni. 
              6-bis. I concorsi indetti per  la  copertura  di  posti
          nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello
          retributivo  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  2,   secondo
          periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          abolito dal decreto legislativo 7 dicembre  1993,  n.  517,
          sono revocati di diritto, salvo che non siano  iniziate  le
          prove di esame alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 
              7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio
          1980, n. 616, dal D.P.R. 31 luglio  1980,  n.  618,  e  dal
          D.P.R.  31  luglio  1980,  n.  620,  con  gli   adattamenti
          derivanti  dalle  disposizioni  del  presente  decreto   da
          effettuarsi con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  di
          concerto con il Ministro del tesoro, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome. I rapporti con  il  personale  sanitario
          per l'assistenza al personale navigante  sono  disciplinati
          con regolamento ministeriale in conformita', per  la  parte
          compatibile,  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  8.   A
          decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate  e  le  spese  per
          l'assistenza sanitaria all'estero in  base  ai  regolamenti
          della Comunita' europea e alle  convenzioni  bilaterali  di
          sicurezza sociale sono imputate,  tramite  le  regioni,  ai
          bilanci delle unita' sanitarie locali  di  residenza  degli
          assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti  in
          sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. 
              8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro della  sanita',  vengono
          estese,  nell'ambito  della  contrattazione,  al  personale
          dipendente  dal   Ministero   della   sanita'   attualmente
          inquadrato nei profili professionali  di  medico  chirurgo,
          medico  veterinario,   chimico,   farmacista,   biologo   e
          psicologo le norme  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, in quanto applicabili. 
              9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30
          dicembre 1991, n. 412, come  modificato  dall'art.  74  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e'  trasferito
          al Ministero della sanita'. 
              10. Il Governo emana, entro  centottanta  giorni  dalla
          pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre  1993,  n.
          517, un testo unico  delle  norme  sul  Servizio  sanitario
          nazionale, coordinando  le  disposizioni  preesistenti  con
          quelle del presente decreto.». 
              - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  reca:
          «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  11  marzo
          2011, n. 108,  reca:  «Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero della salute». 
              - Il testo dell'art. 2, commi da 1 a 5, 10 e 10-ter del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore    bancario)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 133, e' il seguente: 
              «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali  e
          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
                a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
                b)  le  dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          si  applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni   organiche
          risultanti a seguito dell'applicazione dell'art.  1,  comma
          3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148
          per  le  amministrazioni  destinatarie;  per  le   restanti
          amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici  e  le
          dotazioni previsti dalla normativa  vigente.  Al  personale
          dell'amministrazione civile dell'interno  le  riduzioni  di
          cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito
          della procedura di soppressione e  razionalizzazione  delle
          province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30  aprile
          2013,  nel  rispetto  delle  percentuali   previste   dalle
          suddette lettere. Si applica quanto previsto  dal  comma  6
          del presente articolo. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          totale  generale  degli  organici  delle  forze  armate  e'
          ridotto in misura non inferiore al 10  per  cento.  Con  il
          predetto  decreto  e'  rideterminata  la  ripartizione  dei
          volumi organici di cui all'art. 799 del decreto legislativo
          n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 11, lettere da  a)  a  d)  del
          presente  articolo;  il   predetto   personale,   ove   non
          riassorbibile  in  base  alle  predette  disposizioni,   e'
          collocato in aspettativa per riduzione quadri  ai  sensi  e
          con le modalita'  di  cui  agli  articoli  906  e  909,  ad
          eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
          2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal  presente
          comma, con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  ridotte  le  dotazioni
          organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna   Forza   armata,
          suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero  delle
          promozioni a scelta, esclusi  l'Arma  dei  carabinieri,  il
          Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle  capitanerie
          di porto e  il  Corpo  di  polizia  penitenziaria.  Con  il
          medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
          per realizzare la graduale riduzione  dei  volumi  organici
          entro  il  1°  gennaio  2016,  nonche'   disposizioni   per
          l'esplicita estensione dell'istituto  del  collocamento  in
          aspettativa per riduzione di quadri al  personale  militare
          non dirigente. 
              4. Per il comparto scuola e AFAM continuano  a  trovare
          applicazione le specifiche discipline di settore. 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
              (Omissis); 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
                a) alla concentrazione dell'esercizio delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
                b) alla riorganizzazione degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                c) alla rideterminazione  della  rete  periferica  su
          base regionale o interregionale; 
                d) all'unificazione, anche in sede periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
                e)  alla  conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
                f) alla tendenziale eliminazione degli  incarichi  di
          cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              (Omissis).; 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, con  i
          quali possono essere  modificati  anche  i  regolamenti  di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  dei
          rispettivi  ministri,  sono  adottati   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti  previsti
          dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'art.  3,
          commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n.  20.  Sugli
          stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri  ha
          facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.  A
          decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei  predetti
          decreti  cessa  di   avere   vigore,   per   il   Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 23-quinquies del citato
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
              «Art. 23-quinquies (Riduzione delle dotazioni organiche
          e riordino delle strutture del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e delle Agenzie fiscali). - 1.  Il  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  all'esito  della  riduzione
          degli  assetti  organizzativi  prevista  dall'art.  1   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e  le
          Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalita' indicate
          nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
          n. 207,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2009, n. 14: 
                a)  ad  apportare,  entro   il   31   ottobre   2012,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          generale e  di  livello  non  generale,  e  delle  relative
          dotazioni organiche, in misura: 
                  1) per il Ministero, non inferiore al 20 per  cento
          di  quelli  risultanti  a  seguito  dell'applicazione   del
          predetto art. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011; 
                  2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra
          personale dirigenziale di livello non generale e  personale
          non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed  il  rapporto
          tra personale dirigenziale di livello generale e  personale
          dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1
          su 20 per  l'Agenzia  delle  entrate  e  ad  1  su  15  per
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.  Per  assicurare  la
          funzionalita'  dell'assetto  operativo   conseguente   alla
          riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali,
          possono essere previste posizioni organizzative di  livello
          non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti
          dirigenziali coperti alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto ed effettivamente
          soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive,
          nei  limiti  del  risparmio  di  spesa   conseguente   alla
          riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una  quota
          non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
          superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare  a  personale
          della terza area che abbia maturato almeno cinque  anni  di
          esperienza professionale nell'area  stessa;  l'attribuzione
          di  tali  posizioni  e'   disposta   secondo   criteri   di
          valorizzazione delle capacita' e del merito sulla  base  di
          apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
          posizioni  sono  attribuite  un'indennita'  di   posizione,
          graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e
          un'indennita' di risultato, in misura complessivamente  non
          superiore  al  50  per  cento  del  trattamento   economico
          attualmente corrisposto al dirigente di seconda  fascia  di
          livello  retributivo  piu'  basso,  con  esclusione   della
          retribuzione  di  risultato;  l'indennita'  di   risultato,
          corrisposta  a  seguito  di  valutazione  annuale  positiva
          dell'incarico  svolto,  e'  determinata   in   misura   non
          superiore al 20 per cento  della  indennita'  di  posizione
          attribuita;    in     relazione     alla     corresponsione
          dell'indennita'  di  posizione  non  sono  piu'  erogati  i
          compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte  le  altre
          voci del trattamento  economico  accessorio  a  carico  del
          fondo, esclusa l'indennita' di agenzia;  il  fondo  per  il
          trattamento   accessorio   del   personale   dirigente   e'
          corrispondentemente  ridotto  in   proporzione   ai   posti
          dirigenziali coperti e effettivamente  soppressi  ai  sensi
          del presente articolo; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  apportando  una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  al  10  per  cento  della  spesa
          complessiva relativa al numero dei  posti  di  organico  di
          tale personale risultante a seguito dell'applicazione,  per
          il Ministero, del predetto art. 1 del decreto-legge n.  138
          del  2011  e,  per  le  agenzie,  dell'art.  23-quater  del
          presente decreto. 
              1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria
          autonomia contabile ed organizzativa, adegua  le  politiche
          assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra
          personale  dirigenziale  e  personale  non  dirigente   non
          superiore a 1 su 15. 
              1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al
          comma 1, lettere a), numero 1), e b),  si  applicano  anche
          agli  uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Resta comunque fermo  quanto
          disposto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della  legge  29
          ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con  riferimento
          ad entrambe le sezioni  dell'ufficio  di  cui  all'art.  3,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. 
              2. Alle amministrazioni di  cui  al  comma  1  che  non
          abbiano adempiuto a  quanto  previsto  dal  predetto  comma
          entro il 31 ottobre  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a
          decorrere dalla predetta data, di procedere  ad  assunzioni
          di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi  contratto.
          Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1  le
          dotazioni organiche sono  provvisoriamente  individuate  in
          misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto;  sono  fatte  salve  le   procedure
          concorsuali e di mobilita' nonche' di rinnovo di  incarichi
          ai sensi  dell'art.  19,  commi  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 
              3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
          dotazioni organiche relative al personale amministrativo di
          livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso  le
          segreterie  delle  commissioni  tributarie  ed  ai  giudici
          tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale  generale
          corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
          posti di livello dirigenziale non  generale.  La  riduzione
          dei posti  di  livello  dirigenziale  generale  di  cui  al
          presente comma concorre, per la  quota  di  competenza  del
          Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  alla
          riduzione prevista dal comma 1.  I  soggetti  titolari  dei
          corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del
          presente   decreto   conservano   l'incarico   dirigenziale
          generale fino alla data di cessazione  dello  stesso.  Sono
          fatte  comunque  salve  le   procedure   finalizzate   alla
          copertura  dei  posti  di  livello  dirigenziale   generale
          avviate  alla  medesima  data.  Al  fine  di  garantire  la
          continuita' dell'azione amministrativa, la riduzione  della
          dotazione organica degli uffici dirigenziali  non  generali
          non ha effetto sul numero degli  incarichi  conferibili  ai
          sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165
          del 2001. 
              4.  Ferme  le  vigenti  disposizioni  in   materia   di
          limitazione  delle  assunzioni,  le  facolta'  assunzionali
          degli   enti   di   cui   al   presente    articolo    sono
          prioritariamente utilizzate per  il  reclutamento,  tramite
          selezione per concorso pubblico, di  personale  di  livello
          non dirigenziale munito di diploma di laurea. 
              5. La riorganizzazione del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e delle Agenzie  fiscali  e'  effettuata,  in
          base alle disposizioni dei  rispettivi  ordinamenti  ed  in
          deroga all'art. 10, con l'osservanza, in  particolare,  dei
          seguenti principi: 
                a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini
          dell'efficace   svolgimento   di   compiti    e    funzioni
          dell'amministrazione   centrale,   l'articolazione    delle
          strutture organizzative in uffici territoriali, si  procede
          comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici
          da    chiudere    sono    individuati    avendo    riguardo
          prioritariamente a quelli aventi sede in province con  meno
          di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di  dipendenti
          in servizio inferiore a  30  unita',  ovvero  dislocati  in
          stabili in locazione passiva; 
                b)  al  fine  di  razionalizzare  le  competenze,  le
          direzioni  generali  che  svolgono  compiti  analoghi  sono
          accorpate; 
                c) con  riferimento  alle  strutture  che  operano  a
          livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le
          competenze sono riviste in modo tale che, di norma: 
                  1)  gli   incaricati   di   funzioni   di   livello
          dirigenziale   generale   non    hanno    mai    competenza
          infraregionale; 
                  2)  gli   incaricati   di   funzioni   di   livello
          dirigenziale  non  generale  non   hanno   mai   competenza
          infraprovinciale, salvo il caso in cui gli  uffici  abbiano
          sede in comuni citta' metropolitane; 
                  3)  gli  uffici  infraprovinciali  sono  retti   da
          funzionari. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la direzione  comunicazione  istituzionale
          della fiscalita' e' trasferita,  con  il  relativo  assetto
          organizzativo  e  l'attuale   titolare,   al   Dipartimento
          dell'amministrazione generale del personale e dei  servizi.
          La direzione comunicazione istituzionale  della  fiscalita'
          assume  la   denominazione   di   direzione   comunicazione
          istituzionale e svolge i propri compiti con  riferimento  a
          tutti   i   compiti   istituzionali   del   Ministero.   Il
          Dipartimento  delle  finanze  esercita  le  competenze   in
          materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e
          alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui  al  periodo
          precedente  si  applicano  con  le  modalita'  e   con   la
          decorrenza stabilite con il regolamento  di  organizzazione
          del Ministero adottato ai sensi dell'art. 2, comma  10-ter,
          del presente decreto. 
              7. I componenti dei consigli di  amministrazione  della
          Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a.  attualmente  in  carica
          decadono dalla data di pubblicazione del presente  decreto,
          senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma, del  codice
          civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da
          convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi
          decaduti.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede  a
          nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli
          stessi   con   tre   membri,   di   cui   due    dipendenti
          dell'amministrazione economico-finanziaria e il  terzo  con
          funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi  si
          applica l'art. 24, comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              8.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la
          tempestiva  realizzazione   delle   necessarie   operazioni
          societarie e le conseguenti modifiche  statutarie,  tenendo
          anche conto della natura in house delle societa' di cui  al
          comma 7.». 
              - I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge  14  gennaio
          1994, n. 20 (Disposizioni in  materia  di  giurisdizione  e
          controllo della Corte dei conti) recitano: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis); 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e); 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.». 
              - Il comma 406 dell'art.  1  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  di  stabilita'
          2013), recita: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              406. Il termine di cui all'art. 2,  comma  10-ter,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          prorogato al 28 febbraio 2013.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          22 gennaio 2013  reca:  «Rideterminazione  delle  dotazioni
          organiche del personale di alcuni Ministeri, enti  pubblici
          non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2
          del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135». 
              - Il comma 7 dell'art. 2 del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge
          30  ottobre  2013,  n.  125  (Conversione  in  legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
          recante  disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento   di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni) reca: 
              «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - (Omissis).; 
              7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche  previste  dallo  stesso  art.   2   del   citato
          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
          31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non
          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'art.  2,
          comma 10-ter, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della  legge
          24 dicembre 2012, n.  228,  e'  differito  al  31  dicembre
          2013.». 
              - Il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30  dicembre
          2013, n. 150 (Proroga di termini previsti  da  disposizioni
          legislative) reca: 
              «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni). - (Omissis).; 
              6. Il termine del 31 dicembre 2013, di  cui  all'ultimo
          periodo dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, si intende  rispettato  se  entro  la
          medesima data sono trasmessi al Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione gli schemi di  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'art.
          2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135. I  decreti  sono  comunque  adottati  entro  il  28
          febbraio  2014,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti
          provvedimenti, qualora determinino  comprovati  effetti  di
          riduzione  di  spesa,  possono  derogare  alla   disciplina
          legislativa  vigente  concernente  le  strutture  di  primo
          livello  di   ciascun   Ministero,   nel   rispetto   delle
          disposizioni  generali  di  cui  all'art.  3  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  Per  i  Ministeri  che
          abbiano provveduto alla suddetta trasmissione,  il  termine
          per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'art.
          2, comma 8, quinto periodo,  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e' fissato al 28 febbraio 2014.». 
              - L'art. 3 del citato  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, reca: 
              «Art. 3 (Disposizioni generali).  -  1.  Nei  Ministeri
          costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: 
                a) i dipartimenti; 
                b) le direzioni generali. 
              2. Nei Ministeri in cui le strutture di  primo  livello
          sono costituite da dipartimenti non puo'  essere  istituita
          la  figura   del   segretario   generale.   Nei   Ministeri
          organizzati  in  dipartimenti  l'ufficio   del   segretario
          generale, ove previsto da precedenti disposizioni di  legge
          o regolamento, e' soppresso. I compiti  attribuiti  a  tale
          ufficio sono distribuiti tra i  capi  dipartimento  con  il
          regolamento di cui all'art. 4.». 
              - L'art. 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.
          106 (Riorganizzazione degli  enti  vigilati  dal  Ministero
          della salute, a norma dell'art. 2 della  legge  4  novembre
          2010, n. 183) reca: 
              «Art. 13 (Comitato di supporto strategico). - 1.  Entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute,
          e'  costituito,  presso  il  Dipartimento  per  la  sanita'
          veterinaria, della  sicurezza  alimentare  e  degli  organi
          collegiali per la tutela della salute del  Ministero  della
          salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del  Dipartimento
          e composto  dai  Direttori  generali  degli  Istituti,  dai
          Direttori   generali   delle   Direzioni    del    predetto
          Dipartimento e dal Direttore generale della  programmazione
          sanitaria.  Alle  sedute  del  Comitato   partecipano   tre
          rappresentanti  scelti  tra  le  Regioni  aventi   maggiore
          estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra  le
          Regioni con minore estensione territoriale.  L'incarico  di
          componente del Comitato e' a titolo gratuito. 
              2. Il Comitato svolge attivita' di supporto  strategico
          ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso
          il sostegno di  strategie  nazionali  di  sanita'  pubblica
          veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del  ruolo
          degli Istituti nell'ambito della  cooperazione  scientifica
          con l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare  (ESFA)
          e con altri organismi internazionali. 
              3. Con il decreto di cui al comma  1  sono  determinate
          anche le modalita' di funzionamento del Comitato.». 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 reca:  «Disposizioni
          per la prevenzione e  la  repressione  della  corruzione  e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione». 
              - I commi 82 e 84 dell'art. 1 della legge  24  dicembre
          2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  di  stabilita'
          2013) recano: 
              «Art. 1. - (Omissis).; 
              82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando  la
          competenza di autorita' statale del Ministero della  salute
          in materia di assistenza sanitaria  ai  cittadini  italiani
          all'estero,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonche'  in  materia  di
          assistenza sanitaria transfrontaliera,  le  regioni  devono
          farsi carico della regolazione  finanziaria  delle  partite
          debitorie e creditorie connesse  alla  mobilita'  sanitaria
          internazionale,  in   applicazione   di   quanto   previsto
          dall'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.». 
              «84. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  sono  altresi'
          trasferite alle regioni e alle province autonome di  Trento
          e  di  Bolzano  le  competenze  in  materia  di  assistenza
          sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma
          dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  31
          luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza e' abrogata
          la citata lettera  b)  del  primo  comma  dell'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  reca:
          «Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 44, reca: «Riordino  degli  organi  collegiali  ed
          altri organismi operanti presso il Ministero della  salute,
          ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,
          n. 183». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   17
          settembre   2013,   n.   138,   reca:    «Regolamento    di
          organizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministero della salute  e  dell'Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance  a  norma  dell'art.  14  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150». 
              - Il comma 233 dell'art.  1  della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014) reca: 
              «Art. 1. - (Omissis).; 
              233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter,  92-quater
          e 93 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e
          successive modificazioni, sono  abrogati.  Nell'ambito  dei
          processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di
          cui all'art. 2 del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  e  successive  modificazioni,  si  provvede  alla
          concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni  statali  in
          materia di assistenza sanitaria al  personale  navigante  e
          aeronavigante presso gli uffici di sanita' marittima, aerea
          e   di   frontiera   (USMAF),   anche   ai    fini    della
          razionalizzazione della rete  ambulatoriale  del  Ministero
          della salute mediante  la  progressiva  unificazione  delle
          strutture presenti sul territorio. A decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore dei provvedimenti di  riorganizzazione
          adottati  ai  sensi  del  periodo  precedente,  gli  uffici
          dirigenziali di livello non generale  del  Ministero  della
          salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una
          unita'.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          marzo 2013, n. 44, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'art. 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012,
          n. 106, si veda nelle note alle premesse.