Art. 11 
 
 
Direzione generale della digitalizzazione,  del  sistema  informativo
                    sanitario e della statistica 
 
  1.  La  Direzione  generale  della  digitalizzazione,  del  sistema
informativo sanitario e della statistica svolge le seguenti funzioni:
promozione dei principi dell'amministrazione digitale  e  degli  open
data e  definizione  degli  indirizzi  per  la  digitalizzazione,  in
coerenza con le linee strategiche dell'Agenda  digitale  italiana  di
cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;  attuazione
delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale,  di  cui
al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   e   successive
modificazioni, con particolare riferimento all'accesso  telematico  e
al riutilizzo dei dati del Ministero  nonche'  all'accessibilita'  ai
sensi della legge 9 gennaio  2004,  n.  4;  coordinamento  strategico
dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e  fonia,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e successive modificazioni, con acquisizione dei necessari beni e
servizi a esclusione di quelli relativi alla fonia, consegnatario dei
beni  informatici;   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e
monitoraggio della sicurezza informatica; sviluppo e gestione tecnica
del portale internet istituzionale e sviluppo e gestione  della  rete
intranet;  gestione  di  osservatori  e  centri  di   documentazione;
attivita' e funzioni dell'Ufficio di statistica, ai sensi del decreto
legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,  incluse  l'analisi  e  la
diffusione dei dati relativi  all'attivita'  del  SSN;  pubblicazioni
statistiche in materia sanitaria; relazione sullo stato sanitario del
Paese;  individuazione  dei  fabbisogni  informativi   del   Servizio
sanitario  nazionale  e  del  Ministero  in  raccordo  con  le  altre
direzioni generali; coordinamento dell'informatizzazione  concernente
il  Servizio  sanitario  nazionale;  pianificazione,   progettazione,
sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti,  dei
sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero in  raccordo
con le altre direzioni generali, inclusi la protezione dei  dati,  la
sicurezza,  la  riservatezza,  la  formazione   e   il   monitoraggio
informatico ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
rapporti con gli organismi incaricati  delle  attivita'  informatiche
nella pubblica amministrazione; promozione della digitalizzazione  in
ambito sanitario al fine di migliorare i servizi e ridurre  i  costi;
attuazione del piano d'azione  per  l'evoluzione  del  nuovo  sistema
informativo sanitario; proposte, anche in  base  agli  indirizzi  del
segretario generale e in raccordo con le direzioni  generali  di  cui
agli articoli 4 e 5, in materia di  strategia  nazionale  di  sanita'
elettronica, ivi inclusa l'individuazione dei principi tecnici per lo
sviluppo della telemedicina e del fascicolo sanitario elettronico,  e
relativa attuazione; integrazione  dell'innovazione  tecnologica  nei
processi sanitari; direttive tecniche  per  l'adozione  nel  Servizio
sanitario nazionale dei certificati  telematici,  delle  prescrizioni
elettroniche e della digitalizzazione della documentazione sanitaria;
monitoraggio,   verifica   ed   elaborazione   dei   dati    relativi
all'attivita' del Servizio  sanitario  nazionale,  anche  a  supporto
delle attivita' delle direzioni generali del Ministero e degli  altri
soggetti competenti. 
  2. La direzione svolge attivita' di supporto  alle  funzioni  della
«cabina di regia» del Nuovo sistema  informativo  sanitario,  di  cui
all'accordo quadro tra il Ministero della salute,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  del  22  febbraio  2001,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  18
aprile 2001, n. 90. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
          reca: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese». 
              - Il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive       modificazioni,        reca:        «Codice
          dell'amministrazione digitale.». 
              - La legge 9 gennaio 2004, n.  4,  reca:  «Disposizioni
          per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
          informatici». 
              - L'art. 17 del  citato  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82 reca: 
              «Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
          e  le  tecnologie).  -  1.  Le  pubbliche   amministrazioni
          centrali garantiscono l'attuazione delle linee  strategiche
          per     la     riorganizzazione     e      digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine,  le
          predette  amministrazioni  individuano  un  unico   ufficio
          dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo
          di tali uffici, responsabile del coordinamento  funzionale.
          Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a: 
                a)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                c)   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1; 
                d)  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                e)  analisi  della  coerenza   tra   l'organizzazione
          dell'amministrazione   e   l'utilizzo   delle    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  al   fine   di
          migliorare la soddisfazione dell'utenza e la  qualita'  dei
          servizi nonche' di ridurre i tempi e  i  costi  dell'azione
          amministrativa; 
                f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
                g)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
                j) pianificazione e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  posta  elettronica,   protocollo   informatico,   firma
          digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
          accessibilita' e fruibilita'. 
              1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
              1-ter.  DigitPA   assicura   il   coordinamento   delle
          iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le  modalita'
          di cui all'art. 51.». 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
          reca: «Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400». 
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
          «Norme in  materia  di  sistemi  informativi  automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».