Art. 12 
 
 
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute 
 
  1. La Direzione generale degli  organi  collegiali  per  la  tutela
della salute e' individuata quale autorita' nazionale di  riferimento
dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e svolge  funzioni
di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la
sicurezza alimentare nonche'  le  attivita'  di  segreteria  e  altre
attivita' di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per  la
sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, comma  7;  essa  assicura
altresi'  il  raccordo  con  le   regioni   anche   ai   fini   della
programmazione delle  attivita'  di  valutazione  del  rischio  della
catena alimentare e l'operativita' della Consulta delle  associazioni
dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza  alimentare,
in raccordo con la direzione di cui all'articolo 10. 
  2. La direzione svolge attivita' di segreteria e altre attivita' di
supporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanita' e  degli
altri organi collegiali operanti presso il Ministero, in raccordo con
le direzioni generali competenti per materia.