Art. 17 
 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1. All'individuazione degli uffici centrali e  periferici  e  delle
funzioni di livello dirigenziale non  generale,  nel  numero  di  101
posti di funzione, nonche' alla definizione dei loro compiti  e  alla
distribuzione dei predetti tra le strutture di  livello  dirigenziale
generale si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente regolamento con  uno  o  piu'  decreti  ministeriali  di
natura non regolamentare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e  successive  modificazioni.  Al
fine di assicurare la  necessaria  flessibilita'  di  utilizzo  delle
risorse umane alle effettive esigenze operative,  il  Ministro  della
salute, con il medesimo decreto o con successivo decreto, effettuera'
la ripartizione dei contingenti di personale non  dirigenziale  nelle
strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonche',  nell'ambito
delle aree prima, seconda e terza, in  fasce  retributive  e  profili
professionali. I provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  saranno
tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Con i decreti di cui al comma  1,  nell'ambito  del  contingente
indicato,  sono  individuati  per  l'amministrazione  periferica  del
Ministero di cui all'articolo 15, fino a  un  massimo  di  22  uffici
dirigenziali  non  generali,  con   unificazione   delle   previgenti
strutture infraregionali su base regionale e interregionale. 
  3. Ferme restando le  2  unita'  dirigenziali  individuate  per  la
Struttura tecnica permanente per  la  misurazione  della  performance
dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica  del  17
settembre 2013, n. 138,  recante  il  regolamento  di  organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro  della  salute  e
dell'Organismo indipendente  di  valutazione  della  performance,  il
numero di incarichi di livello  dirigenziale  non  generale  previsti
all'articolo 8, comma 3, del predetto regolamento, e' ridotto da 9  a
8 unita'. 
 
          Note all'art. 17: 
              - L'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).; 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              (Omissis).; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - I commi 4 e 4-bis, dell'art. 4,  del  citato  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni, recano: 
              «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -
          (Omissis).; 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.». 
              - L'art. 11 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, reca: 
              «Art. 11 (Struttura tecnica per  la  misurazione  della
          performance). - 1. Presso l'Oiv opera la Struttura  tecnica
          per la misurazione della performance, di seguito "Struttura
          tecnica",  con  funzioni  di  supporto   all'Oiv   per   lo
          svolgimento delle sue attivita'. 
              2. Il responsabile della Struttura tecnica e'  nominato
          dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed
          e' individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui  al
          comma 3,  in  possesso  di  specifica  professionalita'  ed
          esperienza nel settore della misurazione della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
              3. Alla Struttura tecnica e' assegnato  un  contingente
          di personale, non superiore a dieci unita', di cui non piu'
          di  due   dirigenti   di   seconda   fascia,   incluso   il
          responsabile.  Al  personale   assegnato   alla   Struttura
          tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni
          concernenti il personale in servizio presso gli  Uffici  di
          diretta collaborazione di cui all'art.  14,  comma  2,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              4. I compensi accessori spettanti al personale  di  cui
          al comma 3 sono determinati, su  proposta  dell'Oiv,  nella
          misura e con le modalita' stabilite nell'art. 9, commi 4  e
          5, per il corrispondente personale degli Uffici di  diretta
          collaborazione.».