Art. 3 Direzione generale della prevenzione sanitaria 1. La Direzione generale della prevenzione sanitaria svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica; promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili (anziani, settore materno infantile, eta' evolutiva, migranti, persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale, disabili, persone non autosufficienti, persone con problemi di salute mentale); prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica del fenomeno delle dipendenze; prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di screening; prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia, con particolare riguardo all'integrazione sanitaria e socio-sanitaria; disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e alle procedure autorizzative concernenti attivita' riguardanti microrganismi geneticamente modificati; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina delle acque minerali; coordinamento funzionale degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, fatte salve le competenze della direzione generale di cui all'articolo 10, ed esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia e all'estero (USMAF-SASN). 2. La Direzione svolge altresi' attivita' di supporto alle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie-CCM, istituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, come riordinato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, reca «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». - Il comma 1, lettera a), dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, reca: «Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure: a) e' istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, e' autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;.». - L'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, reca: «Art. 9. - 1. Il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) esercita le funzioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e di cui al decreto del Ministro della lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2008, recante ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004, recante disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), nonche' le altre attribuitegli dalla normativa vigente. 2. Gli organi del CCM sono i seguenti: a) il Comitato strategico; b) il Comitato scientifico permanente; c) il Direttore operativo. 3. I componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente sono nominati con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del CCM, salvo revoca, e possono essere riconfermati. Il Direttore generale della prevenzione sanitaria e' il Direttore operativo del CCM e ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine di durata del CCM. 4. Il Comitato strategico e' presieduto dal Ministro della salute ed e' composto da: a) il coordinatore degli assessori regionali alla sanita' con funzioni di vicepresidente; b) due assessori regionali alla sanita', nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni; c) i Capi Dipartimento del Ministero della salute; d) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; e) il Direttore operativo del CCM; f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; g) il Presidente dell'Istituto superiore di sanita'; h) il Presidente del Consiglio superiore di sanita'. 5. Il Ministro della salute puo', altresi', chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato strategico i direttori generali di volta in volta competenti per la materia trattata. 6. Il Ministro della salute puo' invitare degli esperti a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno. 7. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni: a) definisce le priorita' di intervento; b) adotta il programma annuale di attivita' del CCM, unitamente al piano finanziario, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato; c) approva la relazione sull'attivita' svolta dal CCM nell'anno precedente; d) definisce le linee generali sulla diffusione delle informazioni e sull'attivita' di aggiornamento e di formazione. 8. Il Comitato scientifico permanente del CCM e' cosi' composto: a) il direttore della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, che lo presiede; b) tre esperti designati dal Ministero della salute; c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 9. Il Comitato scientifico permanente si puo' avvalere di sottocomitati scientifici di progetto, istituiti con decreto del Ministro della salute, su proposta del direttore operativo del CCM. 10. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni: a) esprime parere sulla proposta del programma annuale di attivita' del CCM; b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM di attuazione del programma annuale di attivita', salvo che non sia costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto. 11. Il Direttore operativo svolge le seguenti funzioni, per le materie di competenza del CCM: a) predispone la proposta di programma annuale di attivita' del CCM, unitamente al piano finanziario; b) formula proposte di progetti di attuazione del programma annuale di attivita'; c) predispone la relazione sull'attivita' svolta dal CCM nell'anno precedente; d) assicura il raccordo con le strutture regionali competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome; e) assicura il costante raccordo con i competenti uffici ministeriali; f) attiva sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche tematiche di salute e collabora su richiesta delle Regioni a situazioni epidemiologiche di emergenza sanitaria; g) promuove la cooperazione e la collaborazione con organizzazioni europee ed internazionali; h) collabora alla costruzione di reti di sorveglianza ad hoc ed alla realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su indicazione del Comitato strategico; i) predispone programmi specifici di aggiornamento e formazione del personale; l) cura la restituzione delle informazioni epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative. 12. Per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate, il Direttore operativo si avvale anche del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanita', sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.».