Art. 6 Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 1. La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico svolge le seguenti funzioni: completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato, all'autorizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attivita' di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN; disciplina generale delle attivita' farmaceutiche; rapporti con l'Agenzia italiana del farmaco, anche ai fini dell'esercizio delle competenze relative ai dispositivi medici contenenti sostanze con caratteristiche di medicinali e ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia; pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario la cui diffusione e' soggetta ad autorizzazione o controllo; esercizio delle competenze statali in materia di produzione, commercio e impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso compreso l'aggiornamento delle relative tabelle; esercizio delle competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico-chirurgici e di biocidi; esercizio delle competenze statali in materia di prodotti cosmetici e prodotti e apparecchiature usati a fini estetici.