Art. 7 Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' 1. La Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' svolge le seguenti funzioni: promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria e dei processi sperimentali per l'innovazione; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanita'; misurazione e valutazione dell'efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e l'innovazione in sanita'; valorizzazione del talento e impulso, anche attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri e internazionali, all'inserimento dei ricercatori in sanita'; attivita' di segreteria delle sezioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 del Comitato tecnico sanitario, anche per lo svolgimento delle funzioni della ex Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; promozione e supporto alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza, anche attraverso l'individuazione di criteri e indicatori internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti nazionali e internazionali di alta specialita' e tecnologia; promozione, attraverso le sezioni del Comitato tecnico sanitario e delle reti di eccellenza di studi che offrano una visione strategica della evoluzione in sanita' e delle necessita' di investimento in ricerca scientifica, programmi di innovazione e formazione, per la pubblicazione di studi e diffusione dei dati sui risultati degli investimenti nella ricerca in sanita' e sui relativi fabbisogni, in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 11 e 13; riconoscimento e conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gestione delle procedure di selezione dei direttori scientifici; promozione e sostegno delle iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN; coordinamento, nel campo della ricerca e dell'innovazione in sanita', dei rapporti con gli altri Ministeri, le universita' e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali; promozione e coordinamento delle attivita' di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo; partecipazione alle attivita' di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi dell'Unione europea; coordinamento delle attivita' di ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 9 e 10.
Note all'art. 7: - Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del citato d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, recano: «Art. 4 (Articolazione del Comitato tecnico-sanitario). - 1. Il Comitato tecnico-sanitario si articola nelle seguenti sezioni: (Omissis).; c) sezione per la ricerca sanitaria; d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni;.».