Art. 7 
 
 
   Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' 
 
  1. La  Direzione  generale  della  ricerca  e  dell'innovazione  in
sanita'  svolge   le   seguenti   funzioni:   promozione,   sviluppo,
monitoraggio e valutazione dei  risultati  nel  campo  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  in  materia  sanitaria  e  dei  processi
sperimentali  per  l'innovazione;  finanziamento  e   cofinanziamento
pubblico-privato della ricerca in sanita'; misurazione e  valutazione
dell'efficacia ed efficienza degli  investimenti  per  la  ricerca  e
l'innovazione in sanita'; valorizzazione del talento e impulso, anche
attraverso la  collaborazione  con  altri  enti  italiani,  esteri  e
internazionali, all'inserimento dei ricercatori in sanita'; attivita'
di segreteria delle sezioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo
4, comma 1, del d.P.R. 28 marzo 2013,  n.  44  del  Comitato  tecnico
sanitario,  anche  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   della   ex
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; promozione e supporto
alla creazione di reti di eccellenza  di  ricerca  e  di  assistenza,
anche   attraverso   l'individuazione   di   criteri   e   indicatori
internazionalmente  riconosciuti  e  loro  inserimento   nelle   reti
nazionali  e  internazionali  di  alta  specialita'   e   tecnologia;
promozione, attraverso le sezioni del Comitato  tecnico  sanitario  e
delle reti di eccellenza di studi che offrano una visione  strategica
della evoluzione in sanita' e delle  necessita'  di  investimento  in
ricerca scientifica, programmi di innovazione e  formazione,  per  la
pubblicazione di studi e diffusione  dei  dati  sui  risultati  degli
investimenti nella ricerca in sanita' e sui relativi  fabbisogni,  in
raccordo  con  le  direzioni  di  cui  agli   articoli   11   e   13;
riconoscimento e  conferma  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico e gestione delle  procedure  di  selezione  dei
direttori scientifici; promozione  e  sostegno  delle  iniziative  di
ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN;  coordinamento,  nel
campo della ricerca e dell'innovazione in sanita', dei  rapporti  con
gli altri Ministeri, le universita' e gli enti di ricerca, pubblici e
privati, nazionali e internazionali; promozione e coordinamento delle
attivita'  di  ricerca  sanitaria  di  rilievo  e   ambito   europeo;
partecipazione  alle  attivita'   di   organismi   internazionali   e
sovranazionali in materia di ricerca  sanitaria,  con  sostegno  alla
creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in  aderenza
ai programmi dell'Unione europea; coordinamento  delle  attivita'  di
ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali in  raccordo  con
le direzioni di cui agli articoli 9 e 10. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del citato
          d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, recano: 
              «Art. 4 (Articolazione del Comitato tecnico-sanitario).
          -  1.  Il  Comitato  tecnico-sanitario  si  articola  nelle
          seguenti sezioni: 
              (Omissis).; 
                c) sezione per la ricerca sanitaria; 
                d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca
          sanitaria presentati dai ricercatori di  eta'  inferiore  a
          quaranta anni;.».