Art. 8 
 
 
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle
                                cure 
 
  1. La  Direzione  generale  della  vigilanza  sugli  enti  e  della
sicurezza delle cure  svolge  le  seguenti  funzioni:  vigilanza,  in
raccordo  con  le  direzioni   generali   competenti   per   materia,
sull'Agenzia  italiana  del  farmaco,  sull'Istituto   superiore   di
sanita',  sull'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari
regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla  Lega  italiana  per  la
lotta contro i tumori,  sull'Istituto  nazionale  per  la  promozione
della  salute  delle  popolazioni  migranti  ed  il  contrasto  delle
malattie  della  poverta',  nonche'  sugli  altri  enti  o   istituti
sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero  secondo
la  normativa  vigente;  in  raccordo  con  la   direzione   di   cui
all'articolo 4, cura dei rapporti con i rappresentanti del  Ministero
nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale;  coordinamento  dei  rapporti  con  gli
enti, pubblici e privati, le  associazioni  di  diritto  privato,  le
fondazioni e gli organismi ai quali partecipa il Ministero;  supporto
alle attivita' del responsabile della prevenzione della corruzione  e
del responsabile della trasparenza per il Ministero in  raccordo  con
la direzione di cui all'articolo  14;  consulenza  medico-legale  nei
confronti  di  altri  organi  dello  Stato,  anche   giurisdizionali;
indennizzi per danni da complicanze di tipo irreversibile a causa  di
vaccinazioni  obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazioni   di
emoderivati,  trapianto  di  organi  e   biotecnologie   e   relativo
contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla
salute;  contenzioso  in  materia   di   vaccinazioni   obbligatorie,
trasfusioni, somministrazioni di sangue e di  emoderivati,  trapianto
di organi e biotecnologie. 
  2.  Il  direttore  generale  svolge  di  norma   le   funzioni   di
responsabile   della   prevenzione   della   corruzione   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  e  di
responsabile per la trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33.  Qualora  ricorrano   esigenze
organizzative o ragioni di opportunita', il  Ministro  puo'  nominare
per  tali  funzioni  un  altro  dirigente  di  I  fascia  ovvero,  se
necessario, di II fascia dei ruoli del Ministero. 
 
          Note all'art. 8: 
              - L'art. 1, comma 7 della citata legge 6 novembre 2012,
          n. 190, reca: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis).; 
              7.  A  tal  fine,  l'organo   di   indirizzo   politico
          individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
          di  prima  fascia  in  servizio,  il   responsabile   della
          prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti   locali,   il
          responsabile  della   prevenzione   della   corruzione   e'
          individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e
          motivata determinazione.». 
              - L'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
          33 (Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni), reca: 
              «Art.  43  (Responsabile  per  la  trasparenza).  -  1.
          All'interno di ogni amministrazione il responsabile per  la
          prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1,  comma  7,
          della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di  norma,  le
          funzioni di Responsabile per  la  trasparenza,  di  seguito
          "Responsabile",  e  il  suo  nominativo  e'  indicato   nel
          Programma triennale per la trasparenza e  l'integrita'.  Il
          responsabile svolge stabilmente un'attivita'  di  controllo
          sull'adempimento  da   parte   dell'amministrazione   degli
          obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
          assicurando la completezza, la chiarezza e  l'aggiornamento
          delle   informazioni   pubblicate,    nonche'    segnalando
          all'organo    di    indirizzo    politico,    all'Organismo
          indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita'  nazionale
          anticorruzione e,  nei  casi  piu'  gravi,  all'ufficio  di
          disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento  degli
          obblighi di pubblicazione. 
              2.  Il  responsabile  provvede  all'aggiornamento   del
          Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrita',
          all'interno del quale sono previste  specifiche  misure  di
          monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di  trasparenza
          e  ulteriori  misure  e  iniziative  di  promozione   della
          trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 
              3.    I    dirigenti    responsabili    degli    uffici
          dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e  regolare
          flusso  delle  informazioni  da  pubblicare  ai  fini   del
          rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
              4. Il responsabile controlla  e  assicura  la  regolare
          attuazione  dell'accesso  civico  sulla  base   di   quanto
          stabilito dal presente decreto. 
              5. In relazione alla  loro  gravita',  il  responsabile
          segnala i casi di inadempimento o di  adempimento  parziale
          degli obblighi in materia di pubblicazione  previsti  dalla
          normativa  vigente,  all'ufficio  di  disciplina,  ai  fini
          dell'eventuale attivazione del  procedimento  disciplinare.
          Il  responsabile  segnala  altresi'  gli  inadempimenti  al
          vertice  politico  dell'amministrazione,  all'OIV  ai  fini
          dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.».