Art. 9 
 
 
  Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  1. La Direzione  generale  della  sanita'  animale  e  dei  farmaci
veterinari svolge le seguenti funzioni:  sorveglianza  epidemiologica
delle malattie infettive e diffusive  degli  animali;  attivita'  del
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie  animali  e
Unita' centrale di crisi; sanita' e anagrafe degli animali; controllo
delle zoonosi;  tutela  del  benessere  degli  animali,  riproduzione
animale, igiene  zootecnica,  igiene  urbana  veterinaria;  igiene  e
sicurezza   dell'alimentazione   animale;    farmacosorveglianza    e
farmacovigilanza veterinaria, farmaci, materie  prime  e  dispositivi
per  uso  veterinario;  gestione  del  rischio   nelle   materie   di
competenza; controllo delle importazioni e degli scambi degli animali
e dei prodotti di origine animale, di mangimi e  farmaci  veterinari,
di materie prime per mangimi e per farmaci veterinari;  coordinamento
funzionale, in raccordo con la direzione generale di cui all'articolo
10  per  quanto  di  competenza,  degli  uffici  veterinari  per  gli
adempimenti  comunitari  e  dei  posti   di   ispezione   frontalieri
(UVAC-PIF);  accertamenti,  audit  e  ispezioni  nelle   materie   di
competenza; attivita' operativa nei rapporti  con  le  istituzioni  e
organismi europei e internazionali. 
  2. La direzione generale cura, in raccordo con la direzione di  cui
all'articolo 10, il coordinamento e il finanziamento delle  attivita'
degli istituti zooprofilattici sperimentali nonche' il  coordinamento
delle attivita' di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e
veterinario e relativa promozione. La direzione assicura altresi'  il
funzionamento del Comitato  di  supporto  strategico  degli  istituti
zooprofilattici sperimentali.