La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
   1.  L'articolo  416-ter  del  codice  penale  e'  sostituito   dal
seguente: 
  «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). -  Chiunque
accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al
terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione  o  della
promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la
reclusione da quattro a dieci anni. 
  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti  con  le
modalita' di cui al primo comma».