Art. 4 
 
Violazione degli obblighi in materia di  classificazione  e  modifica
  dell'etichettatura    dei    prodotti    fitosanitari,    derivanti
  dall'articolo 31, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento 
 
  1.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,   il   titolare
dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo il quale, a
seguito di modifiche della classificazione e  dell'etichettatura  del
prodotto  fitosanitario  disposte  dall'Autorita'   competente,   non
provvede ad adeguare la classificazione o ad  aggiornare  l'etichetta
conformemente alla direttiva 1999/45/CE, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  qualora  il  titolare
dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a  seguito
delle modifiche di cui  al  comma  1,  adegua  la  classificazione  o
aggiorna l'etichetta con ritardo  ingiustificato,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di cui ai commi 1
e 2, qualora le modifiche  della  classificazione  e  l'aggiornamento
dell'etichetta disposte dall'Autorita' competente siano  peggiorative
rispetto  a  quelle  precedentemente  autorizzate,  e'  comminata  la
sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. 
  4.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,   il   titolare
dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a  seguito
di modifiche di cui al comma 3, adegua la classificazione o  aggiorna
l'etichetta con ritardo ingiustificato,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. 
 
          Note all'art. 4: 
              - La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          30 luglio 1999, n. L 200.