Art. 4 Violazione degli obblighi in materia di classificazione e modifica dell'etichettatura dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 31, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo il quale, a seguito di modifiche della classificazione e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario disposte dall'Autorita' competente, non provvede ad adeguare la classificazione o ad aggiornare l'etichetta conformemente alla direttiva 1999/45/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito delle modifiche di cui al comma 1, adegua la classificazione o aggiorna l'etichetta con ritardo ingiustificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le modifiche della classificazione e l'aggiornamento dell'etichetta disposte dall'Autorita' competente siano peggiorative rispetto a quelle precedentemente autorizzate, e' comminata la sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito di modifiche di cui al comma 3, adegua la classificazione o aggiorna l'etichetta con ritardo ingiustificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
Note all'art. 4: - La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 200.