Art. 5 
 
Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per  lo
  smaltimento  delle  scorte,  derivanti  dall'articolo  46,  secondo
  capoverso, del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  fermo  restando  che  il
periodo di tolleranza  puo'  essere  concesso  solo  per  motivi  non
connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente,
chiunque  vende,  distribuisce,  smaltisce,  immagazzina  le   scorte
esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e
le modalita' definite dall'Autorita'  competente,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  fermo  restando  che  il
periodo di tolleranza  puo'  essere  concesso  solo  per  motivi  non
connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente,
chiunque  impiega  le  scorte  esistenti  dei  prodotti  fitosanitari
interessati,   violando   i   termini   e   le   modalita'   definite
dall'Autorita' competente, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
da 1.000 euro a 10.000 euro.