Art. 5 Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, derivanti dall'articolo 46, secondo capoverso, del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza puo' essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalita' definite dall'Autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza puo' essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalita' definite dall'Autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.