Art. 3 
 
Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella  regione
                              Campania 
 
  1. Nelle more del completamento, da parte della  Regione  Campania,
delle  attivita'  avviate  per  l'affidamento  delle  gestione  degli
impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli
Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura  e  derivazioni
di Succivo, ed al fine di non determinare  soluzioni  di  continuita'
nella  gestione  degli  impianti  medesimi,  continuano  a   produrre
effetti, fino al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147  del  1°  giugno  2012,  e
successive  modificazioni,  nonche'  i   provvedimenti   presupposti,
conseguenti e connessi alla  medesima.  Decorso  il  termine  del  31
luglio  2014,  cessano  comunque  gli  effetti   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.