IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  recante  disciplina   dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n.    300,    e    successive    modificazioni,    recante    riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni, ed in particolare, l'articolo 2, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 9; 
  Vista  la  direttiva  2009/72/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE  e
la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il  mercato  interno  del
gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE,  e  la  disciplina
nazionale di recepimento; 
  Vista  la  direttiva  2001/12/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE
del Consiglio, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie,  la
direttiva 2001/13/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26
febbraio 2001, che  modifica  la  direttiva  95/18/CE  del  Consiglio
relativa  alle  licenze  delle  imprese  ferroviarie,  la   direttiva
2001/14/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  febbraio
2001, relativa alla ripartizione della  capacita'  di  infrastruttura
ferroviaria   e   all'imposizione   dei   diritti   per    l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, la direttiva 96/67/CE del Consiglio,
del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei  servizi  di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', e  la  disciplina
nazionale di recepimento; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  e  successive
modificazioni, recante codice delle comunicazioni  elettroniche,  ove
gli elementi di rete  di  comunicazione  elettronica  e  le  reti  di
accesso trovano una loro identificazione; 
  Vista  la  direttiva  2002/19/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7  marzo  2002,  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione elettronica, la  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  7   marzo   2002,   relativa   alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione  elettronica,
la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti  ed
i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva  2002/22/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7  marzo  2002,  relativa  al
servizio universale, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e  alle
comunicazioni elettroniche, la direttiva 2009/136/CE  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  25  novembre  2009,  e  la  disciplina
nazionale di recepimento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  17  aprile   2013,   sugli   orientamenti   per   le
infrastrutture energetiche transeuropee, il regolamento  1315/2013/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2013, sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea  dei
trasporti, la decisione n. 1336/1997/CE del  17  giugno  1997,  sugli
orientamenti   per   le   reti   transeuropee   nel   settore   delle
telecomunicazioni  e  successive   modifiche   della   decisione   n.
1376/2002/CE del 12 luglio 2002; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 7 novembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Individuazione degli attivi di rilevanza strategica 
                       nel settore energetico 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56,  di  seguito
denominato: «decreto-legge», gli attivi di rilevanza  strategica  nel
sistema energetico nazionale sono individuati nelle reti  energetiche
di  interesse  nazionale,  e  nei  relativi  rapporti  convenzionali,
elencate al comma 2. 
  2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1: 
  a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni
di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  e
successive modificazioni, nonche' gli impianti di stoccaggio del gas; 
  b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e  gas
da altri Stati, compresi gli  impianti  di  rigassificazione  di  GNL
onshore e offshore; 
  c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi
impianti di controllo e dispacciamento; 
  d) le attivita' di gestione  connesse  all'utilizzo  delle  reti  e
infrastrutture di cui alle precedenti lettere a), b) e c). 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  Il  testo  degli  articoli  14  e  20  del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni (Riforma dell'organizzazione del  Governo,  a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1007, n. 59), e' il
          seguente: 
              «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione  civile  e   prevenzione   incendi,   salve   le
          specifiche  competenze  in  materia  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  tutela   dei   diritti   civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 
              2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
              a) garanzia della regolare  costituzione  degli  organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
              b) tutela dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  e
          coordinamento delle Forze di polizia; 
              c) amministrazione generale e supporto dei  compiti  di
          rappresentanza generale di governo sul territorio; 
              d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle
          confessioni  religiose,  di  cittadinanza,  immigrazione  e
          asilo; 
              d-bis) organizzazione e funzionamento  delle  strutture
          centrali   e    periferiche    dell'amministrazione,    con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero. 
              3. Il Ministero svolge attraverso  il  Corpo  nazionale
          dei Vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
              4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°  aprile
          1981, n. 121.». 
              «Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia  di  difesa  e  sicurezza  militare  dello
          Stato, politica militare  e  partecipazione  a  missioni  a
          supporto   della   pace,   partecipazione   ad    organismi
          internazionali  di  settore,  pianificazione   generale   e
          operativa delle forze armate e  interforze,  pianificazione
          relativa all'area industriale di interesse della difesa. 
              2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti di cui  all'art.  15  del  codice  dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66.». 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 1, del  decreto-legge
          15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di  poteri  speciali
          sugli assetti societari nei settori della  difesa  e  della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni), si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  23
          maggio  2000,  n.  164,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni (Attuazione delle direttiva  98/307CE  recante
          norme comuni per il mercato  interno  del  gas  naturale  a
          norma dell'art. 41 della legge 17 maggio1999, n.  144),  e'
          il seguente: 
              «Art. 9 (Definizione di rete nazionale di gasdotti e di
          rete di trasporto regionale). -  1.  Si  intende  per  rete
          nazionale di  gasdotti,  anche  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 29, comma 2, lettera g), del decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112,  la  rete  costituita  dai  gasdotti
          ricadenti  in  mare,  dai  gasdotti  di   importazione   ed
          esportazione e relative linee collegate necessarie al  loro
          funzionamento, dai gasdotti  interregionali,  dai  gasdotti
          collegati agli stoccaggi, nonche' dai  gasdotti  funzionali
          direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas.
          La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi  accessori
          connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
          l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,   che   provvede    altresi'    al    suo
          aggiornamento con cadenza annuale ovvero  su  richiesta  di
          un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per  le  reti
          di trasporto non comprese nella rete nazionale di  gasdotti
          l'applicazione degli articoli 30  e  31  e'  di  competenza
          regionale. 
              1-bis. Possono essere classificati  come  reti  facenti
          parte della Rete  di  trasporto  regionale,  le  reti  o  i
          gasdotti di nuova  realizzazione  o  quelli  esistenti  che
          soddisfano i requisiti stabiliti con decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              1-ter. I clienti  finali  diversi  dai  clienti  civili
          hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto  a  una
          rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con  decreto
          del Ministero dello sviluppo economico.». 
              - La direttiva  13  luglio  2009,  n.  2009/72/CE,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica e che  abroga
          la  direttiva  2003/54/CE,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea, n. L 211 del 14 agosto 2009. 
              - La direttiva del 13 luglio 2009,  n.  2009/73/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni
          per il mercato interno del gas naturale  e  che  abroga  la
          direttiva  2003/55/CE,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea, n. L 211del 14 agosto 2009. 
              - La direttiva 26 febbraio  2001,  n.  2001/12/CE,  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  modifica   la
          direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa  allo  sviluppo
          delle ferrovie comunitarie, e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea, n. L  75  del  15  marzo
          2001. 
              - La direttiva 26 febbraio  2001,  n.  2001/13/CE,  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  modifica   la
          direttiva 95/18/CE  del  Consiglio  relativa  alle  licenze
          delle imprese ferroviarie,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea, n. L  75  del  15  marzo
          2001. 
              - La direttiva 26  febbraio  2001,  n.  2001/14/CE  del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativa   alla
          ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria e
          all'imposizione     dei     diritti     per      l'utilizzo
          dell'infrastruttura  ferroviaria,   e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, n. L 75 del  15
          marzo 2001. 
              - La  direttiva  15  ottobre  1996,  n.  96/67/CE,  del
          Consiglio relativa all'accesso al mercato  dei  servizi  di
          assistenza a terra  negli  aeroporti  della  Comunita',  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Comunita'
          europea, n. L 272 del 25 ottobre 1996. 
              - Il decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e
          successive    modificazioni,    recante    codice     delle
          comunicazioni elettroniche, ove gli  elementi  di  rete  di
          comunicazione elettronica e le reti di accesso trovano  una
          loro  identificazione,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 214 supplemento  ordinario  del  15  settembre
          2003. 
              -  La  direttiva  7  marzo  2002,  n.  2002/19/CE,  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  relativa  all'accesso
          alle reti  di  comunicazione  elettronica  e  alle  risorse
          correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva
          accesso), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Comunita' europea, n. L 108 del 24 aprile 2002. 
              -  La  direttiva  7  marzo  2002,  n.  2002/20/CE,  del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativa   alle
          autorizzazioni per le reti e  i  servizi  di  comunicazione
          elettronica (direttiva autorizzazioni), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, n. L 108 del 24
          aprile 2002. 
              -  La  direttiva  7  marzo  2002,  n.  2002/21/CE,  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che  istituisce  un
          quadro normativo  comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di
          comunicazione elettronica (direttiva quadro), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, n. L 108,
          del 24 aprile 2002. 
              - La direttiva 25 novembre 2009,  n.  2009/136/CE,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio recante  modifica  della
          direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale  e  ai
          diritti degli utenti in materia di reti  e  di  servizi  di
          comunicazione  elettronica,  della   direttiva   2002/58/CE
          relativa al trattamento dei dati personali  e  alla  tutela
          della  vita  privata  nel   settore   delle   comunicazioni
          elettroniche e del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  sulla
          cooperazione  tra  le  autorita'   nazionali   responsabili
          dell'esecuzione della normativa a tutela  dei  consumatori,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
          n. L 337, del 18 dicembre 2009. 
              - Il regolamento 17 aprile 2013, (UE) n. 347/2013,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti  per
          le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga  la
          decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE)
          n. 713/2009, (CE)  n.  714/2009  e  (CE)  n.  715/2009,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n.
          L 115 del 25 aprile 2013. 
              - Il regolamento 11 dicembre 2013,  (UE)  n.  1315/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli  orientamenti
          dell'Unione per lo sviluppo  della  rete  transeuropea  dei
          trasporti e che abroga  la  decisione  n.  661/2010/UE,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n.
          L 348, del 20 dicembre 2013. 
              -  La  decisione  17  giugno  1997,  n.  1336/1997  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, in merito a  una  serie
          di   orientamenti   sulle   reti    di    telecomunicazione
          transeuropee,  e  successive  modifiche   apportate   dalla
          decisione n. 1376/2002, del 12 luglio 2002,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, n. L 183,
          dell'11 luglio 1997. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e'
          il seguente: 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art.  2,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21 (Norme in  materia  di  poteri  speciali  sugli
          assetti  societari  nei  settori  della  difesa   e   della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni) e' il seguente: 
              «Art.  2  (Poteri   speciali   inerenti   agli   attivi
          strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni). - 1. Con uno o piu'  regolamenti,  adottati
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  e  successive  modificazioni,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello
          sviluppo economico e del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'interno  e
          con il Ministro  degli  affari  esteri,  oltre  che  con  i
          Ministri  competenti  per  settore,  previo  parere   delle
          commissioni parlamentari competenti,  sono  individuati  le
          reti e gli  impianti,  ivi  compresi  quelli  necessari  ad
          assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei
          servizi  pubblici  essenziali,  i  beni  e  i  rapporti  di
          rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei  settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,  nonche'
          la  tipologia  di  atti  o  operazioni  all'interno  di  un
          medesimo gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di
          cui al presente articolo. I regolamenti  di  cui  al  primo
          periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 
              1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono  espressi  entro
          il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli
          schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine,  i
          regolamenti possono essere  comunque  adottati.  Qualora  i
          pareri espressi dalle commissioni  parlamentari  competenti
          rechino identico contenuto, il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo  schema
          di  regolamento,  indicandone  le  ragioni  in  un'apposita
          relazione. I pareri definitivi delle commissioni competenti
          sono espressi entro il termine di venti giorni  dalla  data
          di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento  puo'
          essere comunque adottato. 
              2. Qualsiasi delibera, atto o operazione,  adottato  da
          una  societa'  che  detiene  uno  o   piu'   degli   attivi
          individuati ai sensi del comma 1,  che  abbia  per  effetto
          modifiche  della  titolarita',  del   controllo   o   della
          disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della
          loro destinazione, comprese le  delibere  dell'assemblea  o
          degli  organi  di  amministrazione  aventi  ad  oggetto  la
          fusione o la scissione  della  societa',  il  trasferimento
          all'estero della sede sociale,  il  mutamento  dell'oggetto
          sociale, lo scioglimento della  societa',  la  modifica  di
          clausole  statutarie  eventualmente   adottate   ai   sensi
          dell'art. 2351,  terzo  comma,  del  codice  civile  ovvero
          introdotte ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
          31 maggio 1994,  n.  332,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  1994,  n.  474,  come  da  ultimo
          modificato   dall'art.   3   del   presente   decreto,   il
          trasferimento dell'azienda o di rami di essa in  cui  siano
          compresi detti  attivi  o  l'assegnazione  degli  stessi  a
          titolo di garanzia, e' notificato,  entro  dieci  giorni  e
          comunque prima che vi sia data attuazione, alla  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  dalla  societa'  stessa.  Sono
          notificate nei medesimi termini le delibere  dell'assemblea
          o  degli   organi   di   amministrazione   concernenti   il
          trasferimento  di  societa'  controllate  che  detengono  i
          predetti attivi. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri adottato su conforme deliberazione  del  Consiglio
          dei   ministri,   da   trasmettere   contestualmente   alle
          commissioni parlamentari competenti, puo'  essere  espresso
          il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2,
          che  diano  luogo  a  una   situazione   eccezionale,   non
          disciplinata  dalla  normativa  nazionale  ed  europea   di
          settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
          pubblici relativi alla sicurezza e al  funzionamento  delle
          reti  e   degli   impianti   e   alla   continuita'   degli
          approvvigionamenti. 
              4. Con la notifica di cui al comma  2,  e'  fornita  al
          Governo una informativa completa  sulla  delibera,  atto  o
          operazione in modo  da  consentire  l'eventuale  tempestivo
          esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ne'  per  la
          societa' l'obbligo di comunicazione al  pubblico  ai  sensi
          dell'art. 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  Entro
          quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio
          dei ministri comunica l'eventuale veto.  Qualora  si  renda
          necessario  richiedere  informazioni  alla  societa',  tale
          termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di  dieci  giorni.  Le  richieste  di  informazioni
          successive alla prima non sospendono i termini.  Fino  alla
          notifica e comunque fino al decorso  dei  termini  previsti
          dal presente comma e' sospesa l'efficacia  della  delibera,
          dell'atto o dell'operazione rilevante.  Decorsi  i  termini
          previsti  dal  presente  comma  l'operazione  puo'   essere
          effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
          nella forma di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o
          condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
          la tutela degli interessi pubblici di cui al  comma  3.  Le
          delibere o gli atti o le operazioni adottati o  attuati  in
          violazione del presente comma sono nulli. Il  Governo  puo'
          altresi'   ingiungere   alla   societa'   e   all'eventuale
          controparte di ripristinare a proprie spese  la  situazione
          anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
          non osservi le disposizioni di cui al comma 2 e al presente
          comma e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria
          fino al doppio del valore dell'operazione  e  comunque  non
          inferiore  all'uno  per  cento   del   fatturato   cumulato
          realizzato dalle imprese  coinvolte  nell'ultimo  esercizio
          per il quale sia stato approvato il bilancio. 
              5.  L'acquisto  a  qualsiasi  titolo  da  parte  di  un
          soggetto esterno all'Unione europea  di  partecipazioni  in
          societa'  che  detengono  gli   attivi   individuati   come
          strategici ai sensi del  comma  1,  di  rilevanza  tale  da
          determinare  l'insediamento  stabile   dell'acquirente   in
          ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui
          partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'art.
          2359 del codice civile e del testo unico di cui al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,   e'   notificato
          dall'acquirente entro  dieci  giorni  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  unitamente  ad  ogni  informazione
          utile   alla   descrizione   generale   del   progetto   di
          acquisizione,  dell'acquirente  e   del   suo   ambito   di
          operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
          tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con  cui
          l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti  dall'art.
          122 del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,   o
          previsti dall'art. 2341-bis del codice civile. Per soggetto
          esterno all'Unione europea  si  intende  qualsiasi  persona
          fisica o giuridica, che non abbia la residenza,  la  dimora
          abituale, la sede legale o dell'amministrazione  ovvero  il
          centro  di  attivita'  principale  in  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che
          non sia comunque ivi stabilito. 
              6. Qualora l'acquisto di cui al comma  5  comporti  una
          minaccia di grave  pregiudizio  agli  interessi  essenziali
          dello Stato di cui al comma 3, entro quindici giorni  dalla
          notifica di cui  al  medesimo  comma  5,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme
          deliberazione del Consiglio dei  ministri,  da  trasmettere
          contestualmente alle commissioni  parlamentari  competenti,
          l'efficacia   dell'acquisto   puo'   essere    condizionata
          all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni  diretti
          a garantire la  tutela  dei  predetti  interessi.  In  casi
          eccezionali  di  rischio  per  la   tutela   dei   predetti
          interessi, non eliminabili  attraverso  l'assunzione  degli
          impegni di cui al primo periodo, il Governo  puo'  opporsi,
          sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino  alla
          notifica e, successivamente, fino al  decorso  del  termine
          per l'eventuale  esercizio  del  potere  di  opposizione  o
          imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
          aventi contenuto diverso da  quello  patrimoniale  connessi
          alle azioni o quote  che  rappresentano  la  partecipazione
          rilevante  sono  sospesi.  Decorsi  i   predetti   termini,
          l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere  sia
          esercitato  nella   forma   dell'imposizione   di   impegni
          all'acquirente, in caso  di  inadempimento,  per  tutto  il
          periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i  diritti
          di voto o comunque i diritti aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli.  L'acquirente  che  non  adempia  agli
          impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione, e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del  potere  di  opposizione
          l'acquirente non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale, connessi alle  azioni  che  rappresentano  la
          partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse  azioni
          entro  un  anno.  In  caso  di  mancata   ottemperanza   il
          tribunale, su richiesta  del  Governo,  ordina  la  vendita
          delle suddette azioni secondo le procedure di cui  all'art.
          2359-ter del codice civile.  Le  deliberazioni  assembleari
          eventualmente adottate con il  voto  determinante  di  tali
          azioni sono nulle. 
              7. I poteri speciali  di  cui  ai  commi  3  e  6  sono
          esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
          non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
          riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: 
              a) l'esistenza,  tenuto  conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati; 
              b)  l'idoneita'   dell'assetto   risultante   dall'atto
          giuridico  o  dall'operazione,  tenuto  conto  anche  delle
          modalita'  di  finanziamento  dell'acquisizione   e   della
          capacita' economica, finanziaria, tecnica  e  organizzativa
          dell'acquirente, a garantire: 
              1)   la    sicurezza    e    la    continuita'    degli
          approvvigionamenti; 
              2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle
          reti e degli impianti. 
              8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          individuate  con  i  regolamenti  di  cui  al  comma  1  si
          riferiscono  a   societa'   partecipate,   direttamente   o
          indirettamente,  dal  Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze,  il  Consiglio  dei  ministri  delibera,  ai  fini
          dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3  e  6,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  per  i  rispettivi
          ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi  2  e  5
          sono  immediatamente   trasmesse   dalla   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze. 
              9. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, sentite le Autorita'  indipendenti  di  settore,
          ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo, anche con riferimento alla  definizione,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  delle  modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal  presente  articolo.  Il   parere   sullo   schema   di
          regolamento e' espresso entro il termine  di  venti  giorni
          dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
          termine, il  regolamento  puo'  essere  comunque  adottato.
          Qualora i pareri  espressi  dalle  Commisioni  parlamentari
          competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove  non
          intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo
          schema  di   regolamento,   indicandone   le   ragioni   in
          un'apposita   relazione.   I   pareri   definitivi    delle
          commissioni competenti sono espressi entro  il  termine  di
          venti giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
          termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti,  di  cui
          ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero  dell'economia
          e delle  finanze  per  le  societa'  da  esso  partecipate,
          ovvero, per le altre societa', al Ministero dello  sviluppo
          economico  o  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.». 
              - Per l'art. 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
          n. 164, si veda nelle note alle premesse.