Art. 2 
 
 
         Individuazione degli attivi di rilevanza strategica 
                        nel settore trasporti 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2
del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per
il settore dei  trasporti  sono  individuati  nelle  grandi  reti  ed
impianti di  interesse  nazionale,  destinati  anche  a  garantire  i
principali  collegamenti  trans-europei,  e  nei  relativi   rapporti
convenzionali, come individuati dal comma 2. 
  2. Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1: 
  a) porti di interesse nazionale; 
  b) aeroporti di interesse nazionale; 
  c)  rete  ferroviaria  nazionale   di   rilevanza   per   le   reti
trans-europee. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012,  n.  21
          (Norme  in  materia  di  poteri  speciali   sugli   assetti
          societari  nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni), si veda nelle note dell'art. 1. 
              - Per la direttiva 25 novembre  2009,  n.  2009/136/CE,
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio  recante  modifica
          della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio  universale
          e ai diritti degli utenti in materia di reti e  di  servizi
          di comunicazione elettronica,  della  direttiva  2002/58/CE
          relativa al trattamento dei dati personali  e  alla  tutela
          della  vita  privata  nel   settore   delle   comunicazioni
          elettroniche e del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  sulla
          cooperazione  tra  le  autorita'   nazionali   responsabili
          dell'esecuzione della normativa a  tutela  dei  consumatori
          (Testo rilevante ai fini del SEE), si veda nelle note  alle
          premesse. 
              -  La  direttiva  24  ottobre  1995,  n.  95/46/CE  del
          Parlamento europeo del Consiglio relativa alla tutela delle
          persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di  tali  dati,
          e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea n. L 281 del 23 novembre 1995.