Art. 3 
 
 
         Individuazione degli attivi di rilevanza strategica 
                      nel settore comunicazioni 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2
del decreto-legge, gli attivi di  rilevanza  strategica  nel  settore
delle comunicazioni sono individuati nelle reti dedicate e nella rete
di accesso pubblica agli utenti finali in  connessione  con  le  reti
metropolitane, i router di servizio  e  le  reti  a  lunga  distanza,
nonche' negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso  agli
utenti finali dei servizi  rientranti  negli  obblighi  del  servizio
universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e  nei  relativi
rapporti convenzionali, fatte salve le disposizioni  della  direttiva
2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  25  novembre
2009, e  della  direttiva  95/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 ottobre 1995. 
  2. Sono inclusi negli  attivi  di  cui  al  comma  1  gli  elementi
dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettivita'
(fonia, dati e video), la  sicurezza,  il  controllo  e  la  gestione
relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012,  n.  21
          (Norme  in  materia  di  poteri  speciali   sugli   assetti
          societari  nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni), si veda nelle note dell'art. 1.