Art. 4 
 
 
                       Ambito di applicazione 
                della disciplina dei poteri speciali 
 
  1. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge e relativi al  presente  regolamento
si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali
dello Stato previsti dal medesimo articolo  2,  ivi  compresi  quelli
connessi  ad  un  adeguato   sviluppo   infrastrutturale,   non   sia
adeguatamente  garantita   dalla   sussistenza   di   una   specifica
regolamentazione di settore, anche di natura  convenzionale  connessa
ad uno specifico rapporto concessorio. 
  2. L'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge non si applica alle tipologie  di  atti  e  operazioni,
posti in essere all'interno di un medesimo gruppo -  fermi  restando,
in ogni caso, gli obblighi di notifica  e  di  comunicazione  di  cui
all'articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge - riguardanti  fusioni,
scissioni,  incorporazioni,  ovvero  cessioni,  anche  di  quote   di
partecipazione quando le relative  delibere  dell'assemblea  o  degli
organi   di   amministrazione   non   comportano   il   trasferimento
dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllata,  ovvero  il
trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto  sociale,
lo scioglimento della societa' o la modifica di  clausole  statutarie
adottate ai sensi dell'articolo 2351, comma  3,  del  codice  civile,
ovvero  introdotte  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   1,   del
decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,  e  successive  modificazioni,  o
infine la costituzione o la cessione di diritti reali o  di  utilizzo
relativi a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che
ne condizionano l'impiego. 
  3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza  di
elementi informativi circa la minaccia di un  grave  pregiudizio  per
gli interessi pubblici relativi alla  sicurezza  e  al  funzionamento
delle   reti   e   degli   impianti   e   alla   continuita'    degli
approvvigionamenti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,
          si veda nelle note dell'art. 1. 
              - Il testo dell'art. 2351,comma 3, del  codice  civile,
          e' il seguente: «Lo statuto delle societa'  che  non  fanno
          ricorso al mercato del capitale di rischio  puo'  prevedere
          che, in relazione alla quantita' di azioni possedute da uno
          stesso soggetto, il diritto di voto  sia  limitato  ad  una
          misura massima o disporne scaglionamenti.».