IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59,
ed in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e  successive  modificazioni,
recante sistema di informazione per la sicurezza della  Repubblica  e
nuova disciplina del segreto; 
  Visto il decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  maggio
2012, n. 56, ed in particolare l'articolo 2, comma 9; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
novembre  2012,  n.  253,   e   successive   modificazioni,   recante
regolamento concernente l'individuazione delle attivita' di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma
del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2013; 
  Sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e  l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.
400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, dell'interno, dello sviluppo economico  e  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  regolamento  reca  la  disciplina  di  attuazione
dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato inerenti  agli  attivi
strategici  nei  settori  dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
comunicazioni, come individuati ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56,  di  seguito
denominato «decreto-legge», anche con  riferimento  alla  definizione
delle modalita' organizzative  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
propedeutiche   all'esercizio   dei   poteri   speciali,   a    norma
dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          329 del 30 novembre 1981, S.O. 
              - La legge 9 luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 173 del 14 luglio 1990,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  303  (Ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge n.
          15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: 
              «Art. 2  (Finalita'  e  funzioni).  -  1.  Il  presente
          decreto     legislativo      disciplina      l'ordinamento,
          l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della  cui
          attivita' il Presidente si  avvale  per  l'esercizio  delle
          autonome funzioni di  impulso,  indirizzo  e  coordinamento
          attribuitegli  dalla  Costituzione  e  dalle  leggi   della
          Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene  conto,
          in  particolare,  della  esigenza  di   assicurare,   anche
          attraverso  il  collegamento  funzionale   con   le   altre
          amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico
          ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'art. 95  della
          Costituzione. 
              2.  Il  Presidente  si  avvale  della  Presidenza,   in
          particolare,  per  l'esercizio,   in   forma   organica   e
          integrata, delle seguenti funzioni: 
                a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale
          di governo; 
                b) i rapporti del Governo con  il  Parlamento  e  con
          altri organi costituzionali; 
                c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee; 
                d) i  rapporti  del  Governo  con  il  sistema  delle
          autonomie; 
                e)  i  rapporti  del  Governo  con   le   confessioni
          religiose, ai sensi degli articoli 7  e  8,  ultimo  comma,
          della Costituzione; 
                f) la progettazione delle  politiche  generali  e  le
          decisioni di indirizzo politico generale; 
                g)  il  coordinamento  dell'attivita'  normativa  del
          Governo; 
                h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del
          Governo e della  funzionalita'  dei  sistemi  di  controllo
          interno; 
                i) la promozione e il coordinamento  delle  politiche
          di pari opportunita' e delle  azioni  di  Governo  volte  a
          prevenire e rimuovere le discriminazioni; 
                l) il coordinamento delle attivita' di  comunicazione
          istituzionale,   di    informazione,    nonche'    relative
          all'editoria ed ai prodotti editoriali; 
                m) la  promozione  e  verifica  dell'innovazione  nel
          settore pubblico ed il coordinamento in materia  di  lavoro
          pubblico; 
                n)  il  coordinamento  di  particolari  politiche  di
          settore considerate strategiche dal programma di Governo; 
                o) il monitoraggio  dello  stato  di  attuazione  del
          programma di Governo e delle politiche settoriali.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007. 
              - Il testo dell'art. 2, comma 9, del  decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21 (Norme  in  materia  di  poteri  speciali
          sugli assetti societari nei settori della  difesa  e  della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni) e' il seguente: 
              «9. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, sentite le Autorita'  indipendenti  di  settore,
          ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo, anche con riferimento alla  definizione,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  delle  modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal  presente  articolo.  Il   parere   sullo   schema   di
          regolamento e' espresso entro il termine  di  venti  giorni
          dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
          termine, il  regolamento  puo'  essere  comunque  adottato.
          Qualora i pareri  espressi  dalle  Commisioni  parlamentari
          competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove  non
          intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo
          schema  di   regolamento,   indicandone   le   ragioni   in
          un'apposita   relazione.   I   pareri   definitivi    delle
          Commissioni competenti sono espressi entro  il  termine  di
          venti giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
          termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti,  di  cui
          ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero  dell'economia
          e delle  finanze  per  le  societa'  da  esso  partecipate,
          ovvero, per le altre societa', al Ministero dello  sviluppo
          economico  o  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30   novembre   2012,   n.   253    (Regolamento    recante
          individuazione delle attivita' di rilevanza strategica  per
          il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma  del
          decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4  febbraio
          2013. 
              - Il testo degli articoli 5 e 17, comma 1, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri) e' il seguente: 
              «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio  dei
          ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri  a
          nome del Governo: 
                a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
          ogni mutamento in essa intervenuto; 
                b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui  alla
          lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
          mezzo di un ministro espressamente delegato,  la  questione
          di fiducia; 
                c) sottopone al Presidente della Repubblica le  leggi
          per la promulgazione; in  seguito  alla  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri,  i  disegni  di  legge   per   la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
                d) controfirma gli atti di promulgazione delle  leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del Consiglio dei ministri, gli atti  che  hanno  valore  o
          forza di legge e, insieme con il ministro  proponente,  gli
          altri atti indicati dalla legge; 
                e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di  legge  di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'art. 72 della Costituzione; 
                f) esercita le attribuzioni  di  cui  alla  legge  11
          marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo. 
              2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: 
                a) indirizza ai ministri le  direttive  politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
                b) coordina e promuove l'attivita'  dei  ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
                c) puo' sospendere l'adozione di atti  da  parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
                c-bis) puo' deferire al Consiglio  dei  Ministri,  ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
                d) concorda con i ministri interessati  le  pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
                e)    adotta    le    direttive    per     assicurare
          l'imparzialita', il buon  andamento  e  l'efficienza  degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di  particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al   ministro
          competente relazioni e verifiche amministrative; 
                f) promuove l'azione dei ministri per assicurare  che
          le aziende e gli enti pubblici svolgano la  loro  attivita'
          secondo  gli  obiettivi  indicati  dalle   leggi   che   ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
                g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla  legge
          in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
                h) puo' disporre, con proprio decreto,  l'istituzione
          di particolari Comitati di  ministri,  con  il  compito  di
          esaminare  in   via   preliminare   questioni   di   comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 
                i) puo' disporre la costituzione di gruppi di  studio
          e di lavoro composti in modo da assicurare la  presenza  di
          tutte   le   competenze   dicasteriali    interessate    ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione. 
              3.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un Ministro: 
                a) promuove e coordina l'azione del Governo  relativa
          alle politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee; cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
                a-bis)  promuove  gli   adempimenti   di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce; 
                b) promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  per
          quanto attiene ai rapporti con le  regioni  e  le  province
          autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   e   sovraintende
          all'attivita' dei commissari del Governo. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge.». 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  retivi  a   materie   riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21 (Norme  in  materia  di  poteri  speciali
          sugli assetti societari nei settori della  difesa  e  della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni) e' il seguente: 
              «1. Con uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          e  successive  modificazioni,  su  proposta  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno  e  con
          il Ministro degli affari esteri, oltre che con  i  Ministri
          competenti per settore,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, sono individuati  le  reti  e  gli
          impianti,  ivi  compresi  quelli  necessari  ad  assicurare
          l'approvvigionamento minimo e  l'operativita'  dei  servizi
          pubblici essenziali, i  beni  e  i  rapporti  di  rilevanza
          strategica   per   l'interesse   nazionale   nei    settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,  nonche'
          la  tipologia  di  atti  o  operazioni  all'interno  di  un
          medesimo gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di
          cui al presente articolo. I regolamenti  di  cui  al  primo
          periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.». 
              - Per l'art. 2, comma 9,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, si veda nelle note alle premesse.