Art. 10 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Le attivita' previste dal presente  decreto  sono  svolte  dalle
amministrazioni  interessate   nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato.