Art. 3 
 
 
   Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta 
 
  1. Le  attivita'  inerenti  all'istruttoria  e  alla  proposta  per
l'esercizio dei poteri speciali nonche' le attivita' conseguenti,  di
cui all'articolo 2  del  decreto-legge,  sono  affidate  dall'ufficio
della Presidenza del  Consiglio  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
lettera a),  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  le
societa' direttamente o indirettamente da esso  partecipate,  ovvero,
per le altre societa', al Ministero dello  sviluppo  economico  o  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i  rispettivi
ambiti di competenza, ove  occorra  tenendo  conto  della  competenza
prevalente. L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne da' immediata
comunicazione all'impresa interessata. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art.  2,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21 (Norme in  materia  di  poteri  speciali  sugli
          assetti  societari  nei  settori  della  difesa   e   della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni) e' il seguente: 
              «Art.  2  (Poteri   speciali   inerenti   agli   attivi
          strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni). - 1. Con uno o piu'  regolamenti,  adottati
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  e  successive  modificazioni,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello
          sviluppo economico e del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'interno  e
          con il Ministro  degli  affari  esteri,  oltre  che  con  i
          Ministri  competenti  per  settore,  previo  parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti,  sono  individuati  le
          reti e gli  impianti,  ivi  compresi  quelli  necessari  ad
          assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei
          servizi  pubblici  essenziali,  i  beni  e  i  rapporti  di
          rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei  settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,  nonche'
          la  tipologia  di  atti  o  operazioni  all'interno  di  un
          medesimo gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di
          cui al presente articolo. I regolamenti  di  cui  al  primo
          periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e sono aggiornati almeno ogni tre  anni.  1-bis.  I
          pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine  di
          venti giorni dalla data di  trasmissione  degli  schemi  di
          regolamento  alle   Camere.   Decorso   tale   termine,   i
          regolamenti possono essere  comunque  adottati.  Qualora  i
          pareri espressi dalle Commissioni  parlamentari  competenti
          rechino identico contenuto, il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo  schema
          di  regolamento,  indicandone  le  ragioni  in  un'apposita
          relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti
          sono espressi entro il termine di venti giorni  dalla  data
          di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento  puo'
          essere comunque adottato. 
              2. Qualsiasi delibera, atto o operazione,  adottato  da
          una  societa'  che  detiene  uno  o   piu'   degli   attivi
          individuati ai sensi del comma 1,  che  abbia  per  effetto
          modifiche  della  titolarita',  del   controllo   o   della
          disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della
          loro destinazione, comprese le  delibere  dell'assemblea  o
          degli  organi  di  amministrazione  aventi  ad  oggetto  la
          fusione o la scissione  della  societa',  il  trasferimento
          all'estero della sede sociale,  il  mutamento  dell'oggetto
          sociale, lo scioglimento della  societa',  la  modifica  di
          clausole  statutarie  eventualmente   adottate   ai   sensi
          dell'art. 2351,  terzo  comma,  del  codice  civile  ovvero
          introdotte ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
          31 maggio 1994,  n.  332,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  1994,  n.  474,  come  da  ultimo
          modificato   dall'art.   3   del   presente   decreto,   il
          trasferimento dell'azienda o di rami di essa in  cui  siano
          compresi detti  attivi  o  l'assegnazione  degli  stessi  a
          titolo di garanzia, e' notificato,  entro  dieci  giorni  e
          comunque prima che vi sia data attuazione, alla  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  dalla  societa'  stessa.  Sono
          notificate nei medesimi termini le delibere  dell'assemblea
          o  degli   organi   di   amministrazione   concernenti   il
          trasferimento  di  societa'  controllate  che  detengono  i
          predetti attivi. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri adottato su conforme deliberazione  del  Consiglio
          dei   Ministri,   da   trasmettere   contestualmente   alle
          Commissioni parlamentari competenti, puo'  essere  espresso
          il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2,
          che  diano  luogo  a  una   situazione   eccezionale,   non
          disciplinata  dalla  normativa  nazionale  ed  europea   di
          settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
          pubblici relativi alla sicurezza e al  funzionamento  delle
          reti  e   degli   impianti   e   alla   continuita'   degli
          approvvigionamenti. 
              4. Con la notifica di cui al comma  2,  e'  fornita  al
          Governo una informativa completa  sulla  delibera,  atto  o
          operazione in modo  da  consentire  l'eventuale  tempestivo
          esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ne'  per  la
          societa' l'obbligo di comunicazione al  pubblico  ai  sensi
          dell'art. 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  Entro
          quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio
          dei Ministri comunica l'eventuale veto.  Qualora  si  renda
          necessario  richiedere  informazioni  alla  societa',  tale
          termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di  dieci  giorni.  Le  richieste  di  informazioni
          successive alla prima non sospendono i termini.  Fino  alla
          notifica e comunque fino al decorso  dei  termini  previsti
          dal presente comma e' sospesa l'efficacia  della  delibera,
          dell'atto o dell'operazione rilevante.  Decorsi  i  termini
          previsti  dal  presente  comma  l'operazione  puo'   essere
          effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
          nella forma di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o
          condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
          la tutela degli interessi pubblici di cui al  comma  3.  Le
          delibere o gli atti o le operazioni adottati o  attuati  in
          violazione del presente comma sono nulli. Il  Governo  puo'
          altresi'   ingiungere   alla   societa'   e   all'eventuale
          controparte di ripristinare a proprie spese  la  situazione
          anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
          non osservi le disposizioni di cui al comma 2 e al presente
          comma e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria
          fino al doppio del valore dell'operazione  e  comunque  non
          inferiore  all'uno  per  cento   del   fatturato   cumulato
          realizzato dalle imprese  coinvolte  nell'ultimo  esercizio
          per il quale sia stato approvato il bilancio. 
              5.  L'acquisto  a  qualsiasi  titolo  da  parte  di  un
          soggetto esterno all'Unione europea  di  partecipazioni  in
          societa'  che  detengono  gli   attivi   individuati   come
          strategici ai sensi del  comma  1,  di  rilevanza  tale  da
          determinare  l'insediamento  stabile   dell'acquirente   in
          ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui
          partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'art.
          2359 del codice civile e del testo unico di cui al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,   e'   notificato
          dall'acquirente entro  dieci  giorni  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri,  unitamente  ad  ogni  informazione
          utile   alla   descrizione   generale   del   progetto   di
          acquisizione,  dell'acquirente  e   del   suo   ambito   di
          operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
          tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con  cui
          l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti  dall'art.
          122 del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,   o
          previsti dall'art. 2341-bis del codice civile. Per soggetto
          esterno all'Unione europea  si  intende  qualsiasi  persona
          fisica o giuridica, che non abbia la residenza,  la  dimora
          abituale, la sede legale o dell'amministrazione  ovvero  il
          centro  di  attivita'  principale  in  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che
          non sia comunque ivi stabilito. 
              6. Qualora l'acquisto di cui al comma  5  comporti  una
          minaccia di grave  pregiudizio  agli  interessi  essenziali
          dello Stato di cui al comma 3, entro quindici giorni  dalla
          notifica di cui  al  medesimo  comma  5,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  da  trasmettere
          contestualmente alle Commissioni  parlamentari  competenti,
          l'efficacia   dell'acquisto   puo'   essere    condizionata
          all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni  diretti
          a garantire la  tutela  dei  predetti  interessi.  In  casi
          eccezionali  di  rischio  per  la   tutela   dei   predetti
          interessi, non eliminabili  attraverso  l'assunzione  degli
          impegni di cui al primo periodo, il Governo  puo'  opporsi,
          sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino  alla
          notifica e, successivamente, fino al  decorso  del  termine
          per l'eventuale  esercizio  del  potere  di  opposizione  o
          imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
          aventi contenuto diverso da  quello  patrimoniale  connessi
          alle azioni o quote  che  rappresentano  la  partecipazione
          rilevante  sono  sospesi.  Decorsi  i   predetti   termini,
          l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere  sia
          esercitato  nella   forma   dell'imposizione   di   impegni
          all'acquirente, in caso  di  inadempimento,  per  tutto  il
          periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i  diritti
          di voto o comunque i diritti aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli.  L'acquirente  che  non  adempia  agli
          impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione, e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del  potere  di  opposizione
          l'acquirente non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale, connessi alle  azioni  che  rappresentano  la
          partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse  azioni
          entro  un  anno.  In  caso  di  mancata   ottemperanza   il
          tribunale, su richiesta  del  Governo,  ordina  la  vendita
          delle suddette azioni secondo le procedure di cui  all'art.
          2359-ter del codice civile.  Le  deliberazioni  assembleari
          eventualmente adottate con il  voto  determinante  di  tali
          azioni sono nulle. 
              7. I poteri speciali  di  cui  ai  commi  3  e  6  sono
          esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
          non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
          riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: 
                a) l'esistenza, tenuto conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati; 
                b)  l'idoneita'  dell'assetto  risultante   dall'atto
          giuridico  o  dall'operazione,  tenuto  conto  anche  delle
          modalita'  di  finanziamento  dell'acquisizione   e   della
          capacita' economica, finanziaria, tecnica  e  organizzativa
          dell'acquirente, a garantire: 
                  1)   la   sicurezza   e   la   continuita'    degli
          approvvigionamenti; 
                  2) il mantenimento, la sicurezza  e  l'operativita'
          delle reti e degli impianti. 
              8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          individuate  con  i  regolamenti  di  cui  al  comma  1  si
          riferiscono  a   societa'   partecipate,   direttamente   o
          indirettamente,  dal  Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze,  il  Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai  fini
          dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3  e  6,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  per  i  rispettivi
          ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi  2  e  5
          sono  immediatamente   trasmesse   dalla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze. 
              9. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, sentite le Autorita'  indipendenti  di  settore,
          ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo, anche con riferimento alla  definizione,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  delle  modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal  presente  articolo.  Il   parere   sullo   schema   di
          regolamento e' espresso entro il termine  di  venti  giorni
          dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
          termine, il  regolamento  puo'  essere  comunque  adottato.
          Qualora i pareri  espressi  dalle  Commisioni  parlamentari
          competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove  non
          intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo
          schema  di   regolamento,   indicandone   le   ragioni   in
          un'apposita   relazione.   I   pareri   definitivi    delle
          Commissioni competenti sono espressi entro  il  termine  di
          venti giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
          termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti,  di  cui
          ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero  dell'economia
          e delle  finanze  per  le  societa'  da  esso  partecipate,
          ovvero, per le altre societa', al Ministero dello  sviluppo
          economico  o  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.».