Art. 4 
 
 
                    Soggetti tenuti alla notifica 
 
  1. L'impresa che opera nei  settori  di  rilevanza  strategica  per
l'interesse nazionale, nei  settori  dell'energia,  dei  trasporti  e
delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,
del  decreto-legge,  notifica  all'ufficio   della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a),
un'informativa completa  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge  sulla  delibera  o  sull'atto  da  adottare,  ai  fini
dell'eventuale esercizio del potere di veto di  cui  all'articolo  2,
comma 3, del decreto-legge. 
  2. Il soggetto esterno all'Unione europea che intende acquisire una
partecipazione in  imprese  che  operano  nei  settori  di  rilevanza
strategica per l'interesse nazionale, nei settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a),
l'operazione   d'acquisizione   e    le    informazioni    prescritte
dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge  ai  fini  dell'esercizio
dei poteri di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge. 
  3. Sono altresi' tenuti alla notifica le imprese coinvolte in  atti
ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo  che,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, sono  di  norma
escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera
in presenza di elementi informativi fondati circa la minaccia  di  un
grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla  sicurezza
e al funzionamento delle reti e degli  impianti  e  alla  continuita'
degli approvvigionamenti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 2, commi 1, 2 , 3, 5 e 6 del decreto-legge
          15 marzo 2012, n. 21, si veda nelle note all'art. 3.