Art. 4 Soggetti tenuti alla notifica 1. L'impresa che opera nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge. 2. Il soggetto esterno all'Unione europea che intende acquisire una partecipazione in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge. 3. Sono altresi' tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, sono di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi fondati circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti.
Note all'art. 4: - Per l'art. 2, commi 1, 2 , 3, 5 e 6 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, si veda nelle note all'art. 3.