Art. 5 
 
 
                Contenuto e validita' della notifica 
 
  1. La notifica puo' essere trasmessa anche per via  telematica,  ai
sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
con modalita' che garantiscano la sicurezza e riservatezza  dei  dati
trasmessi. Essa  e'  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  delle
imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le
informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa
valutazione  dell'operazione  di  acquisizione  o  della  delibera  o
dell'atto da adottare. 
  2.  La  notifica,  presentata  secondo  la   modulistica   di   cui
all'articolo 2, comma  2,  lettera  d),  e'  corredata  almeno  della
seguente documentazione: 
    a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi
di amministrazione di imprese che operano nei  settori  di  rilevanza
strategica per l'interesse nazionale, nei settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni, il testo della delibera completa  di
tutta la documentazione trasmessa agli organi societari  per  la  sua
adozione, nonche' di tutte le informazioni  idonee  a  consentire  le
valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge; 
    b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di  partecipazioni  in
imprese  che  operano  nei  settori  di  rilevanza   strategica   per
l'interesse nazionale, nei  settori  dell'energia,  dei  trasporti  e
delle  comunicazioni,  il   progetto   industriale   perseguito   con
l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano  finanziario
e una descrizione generale del progetto di acquisizione  e  dei  suoi
effetti, nonche' informazioni dettagliate  sull'acquirente,  sul  suo
ambito di operativita', oltre che  tutte  le  informazioni  idonee  a
consentire le  valutazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  del
decreto-legge. 
  3. Oltre a quanto  indicato  all'articolo  2,  commi  2  e  5,  del
decreto-legge, la notifica deve contenere: 
    a) la  procura  speciale,  per  i  soggetti  diversi  dai  legali
rappresentanti delle imprese; 
    b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica  o  giuridica
notificante cui  comunicare  l'eventuale  richiesta  di  informazioni
aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o  l'eventuale
atto di esercizio dei poteri speciali; 
    c) l'indicazione «la presente notifica e' effettuata ai  sensi  e
per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo  2012,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56
- settori energia trasporti e comunicazioni»; 
    d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli  46  e  47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per cui «I sottoscritti assumono
la responsabilita'  che  le  informazioni  fornite  sono  complete  e
veritiere e che i documenti allegati sono completi  e  conformi  agli
originali». 
  4. Il Ministero responsabile  dell'istruttoria  e  della  proposta,
anche tenendo conto di eventuali  indicazioni  della  Presidenza  del
Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque  immediata
comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  e   al   gruppo   di
coordinamento, informa tempestivamente  i  soggetti  notificanti  nel
caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per
l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2, commi 4  e  6,
del  decreto-legge  decorre  dal  ricevimento  della  nuova  notifica
completa.  Il  Ministero  responsabile   dell'istruttoria   e   della
proposta,  anche  tenendo  conto  di  eventuali   indicazioni   della
Presidenza del Consiglio o  di  altri  Ministeri  interessati,  dando
comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio  e  al
gruppo di coordinamento, puo'  chiedere  ai  sensi  dell'articolo  2,
commi 4  e  6,  del  decreto-legge  ai  soggetti  notificanti  ovvero
all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari  per  la
valutazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 65, del citato decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82 e' il seguente: 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e  3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante la firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato; 
                b)  ovvero,  quando  l'autore  e'  identificato   dal
          sistema  informatico  con  l'uso  della  carta  d'identita'
          elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti
          di quanto stabilito da ciascuna  amministrazione  ai  sensi
          della normativa vigente; 
                c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
          informatico con i diversi strumenti  di  cui  all'art.  64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'art. 38,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                c-bis) ovvero se trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'art. 71, e cio'  sia  attestato  dal
          gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In
          tal  caso,  la   trasmissione   costituisce   dichiarazione
          vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo  periodo.
          Sono fatte salve le disposizioni  normative  che  prevedono
          l'uso di specifici sistemi di trasmissione  telematica  nel
          settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta  responsabilita'
          dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
          sito  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente:«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per
          via telematica sono valide  se  effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82.».». 
              - Per il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Il testo degli articoli  46  e  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), e' il seguente: 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».