Art. 6 
 
 
            Procedure per l'esercizio dei poteri speciali 
 
  1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della  proposta  ai
sensi  dell'articolo  3,  tenuto  conto   delle   risultanze   emerse
nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2,  comma
2, lettera c),  trasmette  tempestivamente  in  via  telematica  alla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  e  al  suddetto  gruppo  di
coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri  speciali  con  il
relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni  per
cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali. 
  2.  La  proposta  di  esercizio  dei  poteri   speciali,   previsti
dall'articolo 2, commi 3 e 4,  del  decreto-legge,  e'  adottata  nei
confronti di soggetti interni ed esterni all'Unione  europea,  mentre
la proposta di esercizio dei poteri speciali, previsti  dall'articolo
2, comma 6, del decreto-legge, e'  adottata  solo  nei  confronti  di
soggetti esterni all'Unione europea. Lo schema  di  provvedimento  di
esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le  minacce  di
grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla  sicurezza
e al funzionamento delle reti e degli  impianti  e  alla  continuita'
degli approvvigionamenti e puo' comportare rispettivamente il  potere
di veto alla delibera o il potere  di  opposizione  all'acquisto  nei
casi in cui l'imposizione di specifiche  prescrizioni,  condizioni  o
impegni non siano sufficienti ad assicurare la tutela degli interessi
pubblici. 
  3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati  nella  forma
di assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire
la tutela degli interessi essenziali dello Stato, di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge, lo schema di provvedimento indica: 
    a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa; 
    b) specifici criteri e modalita' di monitoraggio; 
    c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio  delle
prescrizioni  o  condizioni  richieste,  nonche'  l'organo  da   essa
incaricato di curare le relative attivita'; 
    d)  le  sanzioni  previste   dal   decreto-legge   in   caso   di
inottemperanza,  anche  tenuto  conto   delle   previsioni   di   cui
all'articolo 8. 
  4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 2,
comma  2,  lettera  a),  comunica  al  notificante  il  decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  esercizio  dei  poteri
speciali il giorno stesso e contestualmente da'  comunicazione  della
sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari. 
  5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto,  l'impresa  di
cui all'articolo 4, comma 1, trasmette  tempestivamente  le  delibere
adottate alla Presidenza del Consiglio. 
  6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6,  del
decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della  notifica  completa
della necessaria documentazione. 
  7.  Nel  computo  dei  termini   previsti   dall'articolo   2   del
decreto-legge sono esclusi il sabato, la  domenica  e  le  festivita'
nazionali. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21, si veda nelle note all'art. 3.