Art. 8 
 
 
                 Sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1. In caso di accertata  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  2  del  decreto-legge,   le   sanzioni   amministrative
pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da
adottarsi,  previa  istruttoria  tecnica  da  parte  del  gruppo   di
coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
o dello sviluppo economico o delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
secondo i rispettivi ambiti di  competenza  nel  rispetto  di  quanto
prescritto dall'articolo 2,  commi  4  e  6,  del  decreto-legge.  La
Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il  relativo
decreto. 
  2. All'irrogazione  delle  sanzioni,  ivi  compresi  i  criteri  di
graduazione della loro entita' e le modalita' di  accertamento  della
violazione  stessa,  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, si veda nelle note all'art. 3. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          329 S.O. del 30 novembre 1981.