Art. 8 Sanzioni amministrative pecuniarie 1. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge, le sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previa istruttoria tecnica da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge. La Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto. 2. All'irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di graduazione della loro entita' e le modalita' di accertamento della violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, si veda nelle note all'art. 3. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 S.O. del 30 novembre 1981.