Art. 3 
 
      Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo  il  comma
3, e' aggiunto il seguente comma: 
  «3-bis.  Il  tribunale  di  sorveglianza   e   il   magistrato   di
sorveglianza,  nelle  materie  di   rispettiva   competenza,   quando
provvedono su richieste di  provvedimenti  incidenti  sulla  liberta'
personale di condannati da Tribunali o Corti  penali  internazionali,
danno  immediata  comunicazione  della  data  dell'udienza  e   della
pertinente  documentazione   al   Ministro   della   giustizia,   che
tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora
previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la
condanna.».