Art. 4 
 
Modifiche alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie
                   del codice di procedura penale 
 
  1. L'articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' sostituito dal seguente: 
  «97-bis (Modalita' di esecuzione del provvedimento che applica  gli
arresti  domiciliari).  -  1.  A  seguito   del   provvedimento   che
sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con  quella
degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento
il  luogo  di  esecuzione  della   misura,   individuato   ai   sensi
dell'articolo 284 del codice; del provvedimento  emesso,  il  giudice
informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria  che  possono,
anche  di  propria   iniziativa,   controllare   l'osservanza   delle
prescrizioni imposte. 
  2. Qualora il giudice, anche a seguito della  segnalazione  operata
dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto  penitenziario  o
dalle forze  di  polizia,  ritenga  sussistenti  specifiche  esigenze
processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il  provvedimento
di sostituzione di cui  al  comma  1  dispone  che  l'imputato  venga
accompagnato dalle forze di polizia presso  il  luogo  di  esecuzione
degli arresti domiciliari. 
  3. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1,
sia  stata  disposta  l'applicazione  delle  procedure  di  controllo
tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-bis,  comma  1,  del
codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere  la
dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-bis, comma  2,
del codice, puo' rappresentare l'impossibilita'  di  dare  esecuzione
immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze
di carattere tecnico; in tal caso, il  giudice  puo'  autorizzare  il
differimento dell'esecuzione del provvedimento di  sostituzione  sino
alla materiale disponibilita' del dispositivo  elettronico  da  parte
della polizia giudiziaria.».