Art. 6 
 
Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo  di  polizia
                            penitenziaria 
 
  1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  la  tabella  A,
prevista dall'articolo 1, comma 3,  e'  sostituita  dalla  tabella  I
allegata al presente decreto. 
  2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di
diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata
di dodici mesi»; 
    b) all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i  primi  dodici
mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi  otto
mesi di corso»; 
    c) all'articolo 27, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «c) sono stati per qualsiasi  motivo,  salvo  che  l'assenza  sia
determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu'
di sessanta giorni,  anche  non  consecutivi,  e  novanta  giorni  se
l'assenza e' stata determinata da  infermita'  contratta  durante  il
corso o da infermita' dipendente da  causa  di  servizio  qualora  si
tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo  di  polizia
penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso  a  partecipare  al
primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'»; 
    d) all'articolo 27, comma 2, le  parole:  «novanta  giorni»  sono
sostituite dalle parole: «sessanta giorni».