Art. 7 Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non puo' essere comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni. 2. I provvedimenti di distacco e comando gia' adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere rinnovati.