Art. 8 
 
      Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale 
 
  1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura  penale
e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis.  Non  puo'  essere  applicata  la  misura  della   custodia
cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice
ritiene che con la sentenza  possa  essere  concessa  la  sospensione
condizionale della pena. Non puo' applicarsi la misura della custodia
cautelare in  carcere  se  il  giudice  ritiene  che,  all'esito  del
giudizio, la pena detentiva da eseguire non  sara'  superiore  a  tre
anni.».