Art. 10 
 
 
          Procedura di riscontro dell'autenticita' dei Dati 
 
  1. I Dati di cui all'articolo  9  sono  assoggettati  a  riscontro,
mediante procedure telematiche compatibili, con quelli detenuti nelle
banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche nel modo seguente: 
    a) gli elementi identificativi di cui all'articolo  9,  comma  1,
lettera a), sono assoggettati a riscontro con quelli  detenuti  nelle
banche dati dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'interno; 
    b) gli elementi identificativi di cui all'articolo  9,  comma  1,
lettera b), sono assoggettati a riscontro con quelli  detenuti  nelle
banche  dati  del  Ministero  dell'interno  e  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    c) gli elementi identificativi di cui all'articolo  9,  comma  2,
sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle  banche  dati
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  dell'Agenzia  delle
entrate; 
    d) gli elementi identificativi di cui all'articolo  9,  comma  3,
sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle  banche  dati
degli istituti INPS e INAIL. 
  2. L'ente gestore autorizza di  volta  in  volta  la  procedura  di
collegamento  dell'Archivio   alle   banche   dati   degli   enti   e
amministrazioni pubbliche.