Art. 10 Procedura di riscontro dell'autenticita' dei Dati 1. I Dati di cui all'articolo 9 sono assoggettati a riscontro, mediante procedure telematiche compatibili, con quelli detenuti nelle banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche nel modo seguente: a) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'interno; b) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 2, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate; d) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 3, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati degli istituti INPS e INAIL. 2. L'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'Archivio alle banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche.