Art. 12 
 
 
                          Rischio di frodi 
 
  1. Si configura il rischio di frodi che comporta  la  comunicazione
delle informazioni di cui all'articolo  11,  comma  2,  quando  viene
raggiunto il seguente parametro: tre o piu' incongruenze rilevate  in
sede di riscontro dell'autenticita' dei Dati forniti dal soggetto che
richiede di effettuare l'operazione. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
individuato, previo parere del gruppo di lavoro e sentito il  Garante
per la protezione dei dati personali, ogni altro parametro di rischio
di  frodi  idoneo  al  perseguimento  delle  finalita'  del   decreto
legislativo.