Art. 12 Rischio di frodi 1. Si configura il rischio di frodi che comporta la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, quando viene raggiunto il seguente parametro: tre o piu' incongruenze rilevate in sede di riscontro dell'autenticita' dei Dati forniti dal soggetto che richiede di effettuare l'operazione. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuato, previo parere del gruppo di lavoro e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ogni altro parametro di rischio di frodi idoneo al perseguimento delle finalita' del decreto legislativo.