Art. 13 Periodo di monitoraggio delle informazioni sul rischio di frodi 1. L'aderente diretto comunica al titolare dell'archivio, mediante l'invio delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, l'apertura del periodo di monitoraggio. Tale periodo, necessario ai predetti aderenti diretti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode, non puo' superare i quindici giorni. 2. Nel caso di operazione autorizzata di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), n. 6), l'aderente diretto comunica all'ente gestore l'esito del periodo di monitoraggio di cui al comma 1 in termini di «accertamento della frode subita» o di «conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti». Sulla base di tale comunicazione, l'ente gestore riqualifica come informazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, le informazioni relative al rischio di frodi, ovvero provvede alla loro cancellazione. 3. Nel caso di operazione non autorizzata dall'aderente diretto o di mancata segnalazione circa la conclusione del monitoraggio, decorsi i termini di cui al comma 1, l'ente gestore provvede d'ufficio alla cancellazione delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 2.