Art. 13 
 
 
             Periodo di monitoraggio delle informazioni 
                        sul rischio di frodi 
 
  1. L'aderente diretto comunica al titolare dell'archivio,  mediante
l'invio  delle  informazioni  di  cui  all'articolo  11,   comma   2,
l'apertura del periodo di monitoraggio. Tale periodo,  necessario  ai
predetti aderenti diretti ad accertare  l'effettiva  sussistenza  del
rischio di frode, non puo' superare i quindici giorni. 
  2. Nel caso di operazione autorizzata di cui all'articolo 11, comma
2, lettera d), n. 6), l'aderente diretto  comunica  all'ente  gestore
l'esito del periodo di monitoraggio di cui al comma 1 in  termini  di
«accertamento della frode subita» o di «conclusione del  monitoraggio
senza ulteriori provvedimenti». Sulla  base  di  tale  comunicazione,
l'ente gestore riqualifica come informazioni ai  sensi  dell'articolo
11, comma 1, le informazioni relative al  rischio  di  frodi,  ovvero
provvede alla loro cancellazione. 
  3. Nel caso di operazione non autorizzata dall'aderente  diretto  o
di  mancata  segnalazione  circa  la  conclusione  del  monitoraggio,
decorsi i  termini  di  cui  al  comma  1,  l'ente  gestore  provvede
d'ufficio alla cancellazione delle informazioni di  cui  all'articolo
11, comma 2.