Art. 14 
 
 
Modalita' e termini di  verifica  dei  Dati  e  di  immissione  delle
                     informazioni nell'Archivio 
 
  1. Gli aderenti diretti assicurano l'esattezza e la completezza dei
Dati e delle informazioni. 
  2.  Le  richieste  di  verifica  dell'autenticita'  dei  Dati  sono
inviate, per via telematica, nel momento in cui il  singolo  aderente
diretto riceve una richiesta di effettuare l'operazione. 
  3. Le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1,  sono  immesse,
per via telematica, nell'Archivio non appena disponibili  e  comunque
non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro
acquisizione da parte dell'aderente diretto. 
  4. Le informazioni di cui all'articolo 11, comma 2,  sono  immesse,
per via telematica, nell'Archivio non appena disponibili  e  comunque
non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello  della  loro
acquisizione da parte dell'aderente diretto. 
  5. I provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali
che dispongono il blocco  del  trattamento  dei  dati  personali,  la
rettifica o la cancellazione dei  medesimi  sono  eseguiti  dall'ente
gestore dell'Archivio. 
  6. L'ente gestore verifica la  completezza  dei  Dati  trasmessi  e
delle informazioni immesse e, in caso di riscontro positivo, provvede
alla loro convalida.