Art. 14 Modalita' e termini di verifica dei Dati e di immissione delle informazioni nell'Archivio 1. Gli aderenti diretti assicurano l'esattezza e la completezza dei Dati e delle informazioni. 2. Le richieste di verifica dell'autenticita' dei Dati sono inviate, per via telematica, nel momento in cui il singolo aderente diretto riceve una richiesta di effettuare l'operazione. 3. Le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono immesse, per via telematica, nell'Archivio non appena disponibili e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte dell'aderente diretto. 4. Le informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, sono immesse, per via telematica, nell'Archivio non appena disponibili e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte dell'aderente diretto. 5. I provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che dispongono il blocco del trattamento dei dati personali, la rettifica o la cancellazione dei medesimi sono eseguiti dall'ente gestore dell'Archivio. 6. L'ente gestore verifica la completezza dei Dati trasmessi e delle informazioni immesse e, in caso di riscontro positivo, provvede alla loro convalida.