Art. 15 Consultazione delle informazioni da parte degli aderenti diretti 1. La consultazione delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, da parte degli aderenti diretti non richiede la preventiva autorizzazione da parte del titolare dell'archivio. 2. La consultazione delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte degli aderenti diretti richiede la preventiva autorizzazione da parte del titolare dell'archivio. Tale autorizzazione e' rilasciata di volta in volta agli aderenti diretti che risultano aver comunicato, con regolarita' e completezza, le informazioni di cui all'articolo 11, comma 2.