Art. 18 
 
 
                          Gruppo di lavoro 
 
  1. Il gruppo di lavoro si riunisce, di norma, quattro volte l'anno. 
  2. Le riunioni del gruppo di lavoro sono presiedute dal  componente
designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La  segreteria
del gruppo di lavoro e' assicurata dall'ente gestore. 
  3. Per la partecipazione ai lavori del  gruppo  di  lavoro  non  e'
dovuto  alcun  compenso  ne'  rimborso  spese  a   qualsiasi   titolo
spettante. 
  4. Il Consiglio nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  puo'
richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal  gruppo  di
lavoro.