Art. 18 Gruppo di lavoro 1. Il gruppo di lavoro si riunisce, di norma, quattro volte l'anno. 2. Le riunioni del gruppo di lavoro sono presiedute dal componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La segreteria del gruppo di lavoro e' assicurata dall'ente gestore. 3. Per la partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro non e' dovuto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo spettante. 4. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti puo' richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro.