Art. 19 
 
 
                  Servizio telefonico e telematico 
 
  1. Il servizio gratuito, telefonico e telematico  e'  deputato,  ai
sensi dell'articolo 30-ter,  comma  8,  del  decreto  legislativo,  a
ricevere le segnalazioni dei soggetti che hanno subito  o  temono  di
aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identita'. 
  2. Le segnalazioni relative ai soggetti che hanno subito frodi sono
composte da: 
    a) data della segnalazione; 
    b) elementi identificativi del soggetto segnalante: 
      1) nome e cognome; 
      2) data e luogo di nascita; 
      3) sesso; 
      4) cittadinanza; 
      5) codice fiscale; 
      6) copia del documento di identita'; 
    c) descrizione della tipologia di frode subita; 
    d) copia della denuncia rilasciata dall'Autorita' giudiziaria. 
  3. L'ente gestore verifica la completezza delle segnalazioni di cui
al comma 2 e, in caso di riscontro positivo, provvede  ad  immetterle
nell'Archivio. 
  4. Le segnalazioni di cui al comma 2 restano iscritte nell'Archivio
per tre anni dalla data di ricevimento. 
  5. La consultazione delle segnalazioni di cui al comma 2  da  parte
degli aderenti diretti non richiede la preventiva autorizzazione  del
titolare dell'Archivio. 
  6. Le segnalazioni relative ai soggetti che temono di  aver  subito
frodi  non  sono  iscritte  nell'Archivio.  L'ente  gestore  fornisce
un'informativa   al   soggetto   interessato    relativamente    alle
amministrazioni pubbliche e agli enti, pubblici e  privati  presso  i
quali  rivolgersi,  al  fine  di  prevenire  il  configurarsi   della
fattispecie di cui al comma 2.