Art. 2 Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa del sistema di prevenzione delle frodi di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo. In particolare sono disciplinate la struttura del sistema di prevenzione, le tipologie di dati trattati, le modalita' di collegamento dell'archivio informatizzato con le banche dati pubbliche, le fasi che caratterizzano la procedura di riscontro, nonche' la misura della contribuzione a carico degli aderenti diretti, i criteri di determinazione e le relative modalita' di riscossione della medesima. 2. Il sistema di prevenzione e' istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di permettere la verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ricorra una delle fattispecie previste dall'articolo 30-ter, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo. 3. Il presente regolamento si applica nei confronti degli aderenti diretti e indiretti.
Note all'art. 2: Per il riferimento al testo dell'articolo 30-ter del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.