Art. 20 
 
Accesso ai Dati ed alle informazioni da parte del Dipartimento  della
  pubblica sicurezza del Ministero  dell'interno  e  delle  Forze  di
  polizia 
 
  1. Le Forze di polizia e il Dipartimento della  pubblica  sicurezza
di cui all'articolo 30-quater, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo
accedono alle informazioni  contenute  nell'Archivio,  attraverso  un
collegamento tra il predetto Archivio ed il Centro elaborazione  dati
del Ministero dell'interno, di cui  all'articolo  8  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121. Il  collegamento  deve  rispondere  a  procedure
telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del  predetto
Centro e dello stesso Archivio e nel rispetto degli standard previsti
dal Sistema pubblico di  connettivita',  secondo  le  intese  fra  il
Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di  pubblica  sicurezza,  e
deve essere realizzato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Eventuali risultati di specifico interesse di  cui  all'articolo
30-quater,  comma  3,  del   decreto   legislativo,   diversi   dalle
informazioni di cui al comma  precedente,  derivanti  dalla  gestione
dell'Archivio, utili ai fini dell'analisi dei fenomeni criminali e di
cooperazione, anche internazionale, di polizia  sono  comunicati  dal
titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su  richiesta  del
gruppo di lavoro al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale della polizia criminale -, secondo modalita'  da  stabilirsi
previe intese tra il Dipartimento del Tesoro e la predetta  Direzione
centrale. 
 
          Note all'art. 20: 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2,  3  e  4
          dell'articolo 30-quater del citato decreto  legislativo  n.
          141 del 2010: 
              "Art. 30-quater. Finalita' e struttura dell'archivio 
              1.(Omissis). 
              2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo  della  guardia  di
          finanza e la Polizia di Stato possono  accedere,  a  titolo
          gratuito, al sistema di prevenzione. 
              3. I risultati di specifico interesse sono  comunicati,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal   decreto   di   cui
          all'articolo 30-octies del  presente  decreto  legislativo,
          agli uffici del Dipartimento della pubblica  sicurezza  del
          Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei
          fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale,
          di polizia per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  agli
          articoli 4, 6 e 7 della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,
          nonche',  ove   rilevanti,   all'Unita'   di   informazione
          finanziaria della Banca d'Italia e al  Nucleo  speciale  di
          polizia valutaria della Guardia di finanza. 
              4. Allo scopo di rafforzare il sistema di  prevenzione,
          il    titolare     dell'archivio,     anche     ai     fini
          dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo
          30-ter, comma  7,  ultimo  periodo,  puo'  avvalersi  della
          collaborazione del Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria
          della Guardia di finanza, che agisce  con  i  poteri  e  le
          facolta' previsti dall'articolo 2 del  decreto  legislativo
          19  marzo  2001,  n.  68,  utilizzando,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, strutture e  personale  esistenti  in
          modo da non determinare oneri aggiuntivi.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
          1°    aprile    1981,    n.    121    (Nuovo    ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              "Art. 8. Istituzione del Centro elaborazione dati. 
              E'  istituito   presso   il   Ministero   dell'interno,
          nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c)  del  primo
          comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per  la
          raccolta delle informazioni e dei dati di cui  all'articolo
          6, lettera a), e all'articolo 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione    ai    soggetti    autorizzati,    indicati
          nell'articolo 9, secondo i  criteri  e  le  norme  tecniche
          fissati ai sensi del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'articolo 5, per la  fissazione  dei  criteri  e  delle
          norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.".