Art. 20 Accesso ai Dati ed alle informazioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e delle Forze di polizia 1. Le Forze di polizia e il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 30-quater, commi 2 e 3, del decreto legislativo accedono alle informazioni contenute nell'Archivio, attraverso un collegamento tra il predetto Archivio ed il Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il collegamento deve rispondere a procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del predetto Centro e dello stesso Archivio e nel rispetto degli standard previsti dal Sistema pubblico di connettivita', secondo le intese fra il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di pubblica sicurezza, e deve essere realizzato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Eventuali risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-quater, comma 3, del decreto legislativo, diversi dalle informazioni di cui al comma precedente, derivanti dalla gestione dell'Archivio, utili ai fini dell'analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del gruppo di lavoro al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale -, secondo modalita' da stabilirsi previe intese tra il Dipartimento del Tesoro e la predetta Direzione centrale.
Note all'art. 20: Si riporta il testo vigente dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 30-quater del citato decreto legislativo n. 141 del 2010: "Art. 30-quater. Finalita' e struttura dell'archivio 1.(Omissis). 2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione. 3. I risultati di specifico interesse sono comunicati, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 30-octies del presente decreto legislativo, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche', ove rilevanti, all'Unita' di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il titolare dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo, puo' avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 8. Istituzione del Centro elaborazione dati. E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.".