Art. 21 Scambio di dati con l'Unita' di informazione finanziaria della Banca d'Italia 1. I risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-quater, comma 3, del decreto legislativo, ove rilevanti, sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del Gruppo di lavoro all'Unita' di informazione finanziaria della Banca d'Italia, secondo modalita' da stabilirsi previe intese tra il Dipartimento del tesoro e l'Unita' di informazione finanziaria della Banca d'Italia.
Note all'art. 21: Per il riferimento al testo del comma 3 dell'articolo 30-quater del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi in Note all'art. 20.