Art. 21 
 
 
Scambio di dati con l'Unita' di informazione finanziaria della  Banca
                              d'Italia 
 
  1.  I  risultati  di  specifico  interesse  di   cui   all'articolo
30-quater, comma 3, del  decreto  legislativo,  ove  rilevanti,  sono
comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero  su
richiesta del Gruppo di lavoro all'Unita' di informazione finanziaria
della Banca d'Italia, secondo modalita' da stabilirsi  previe  intese
tra il Dipartimento del tesoro e l'Unita' di informazione finanziaria
della Banca d'Italia. 
 
          Note all'art. 21: 
              Per il riferimento al testo del comma  3  dell'articolo
          30-quater del citato decreto legislativo n.  141  del  2010
          vedasi in Note all'art. 20.